CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 43161/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art.640 cod. pen. ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che, oltreché essere generici, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in relazione all'affermazione di responsabilità e pag. 3 in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a causa dell'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieti, Rv. 283489-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]