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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 43548/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato non tenendo conto, la difesa, dei periodi di sospensione del corso del termine ci prescrizione (ammontanti a complessivi 349 giorni) che, pertanto, non era ancora maturata alla data della sentenza di secondo grado e che, dunque, a fronte dell'inammissibilità del ricorso, non è rilevabile in questa sede (cfr., Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); rilevato che il secondo motivo risulta assolutamente generico e, in definitiva, articolato in termini non consentiti sollecitando, invero, una rivalutazione delle emergenze istruttorie rispetto a quella già operata, con esito conforme, nei due gradi di merito in conformità al consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr, così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Tenne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc.

Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella); ritenuto che il terzo motivo è assolutamente aspecifico lamentandosi l'omessa motivazione sulla doglianza difensiva di cui, al contrario, la Corte non soltanto ha dato atto, ma che ha esaminato e giudicato infondata con motivazione che la difesa ignora e con cui non si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna A$ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato non tenendo conto, la difesa, dei periodi di sospensione del corso del termine ci prescrizione (ammontanti a complessivi 349 giorni) che, pertanto, non era ancora maturata alla data della sentenza di secondo grado e che, dunque, a fronte dell'inammissibilità del ricorso, non è rilevabile in questa sede (cfr., Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); rilevato che il secondo motivo risulta assolutamente generico e, in definitiva, articolato in termini non consentiti sollecitando, invero, una rivalutazione delle emergenze istruttorie rispetto a quella già operata, con esito conforme, nei due gradi di merito in conformità al consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr, così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Tenne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella); ritenuto che il terzo motivo è assolutamente aspecifico lamentandosi l'omessa motivazione sulla doglianza difensiva di cui, al contrario, la Corte non soltanto ha dato atto, ma che ha esaminato e giudicato infondata con motivazione che la difesa ignora e con cui non si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna A$ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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