CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 27912/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 26/03/2026, il Tribunale di Catanzaro rigettava larichiesta di riesame che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva applicatoal [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere:a) per essere gravemente indiziato dei reati di:a.1) partecipazione all’associazione di tipo mafioso della ‘ndrangheta, inparticolare, in quanto inserito nel locale di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], dicui al capo 1);a.2) estorsione pluriaggravata (dal metodo mafioso, dall’agevolazionemafiosa e dall’essere stata la minaccia commessa da più persone riunite) econtinuata in concorso (con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBruno [OSCURATO:PERSONA]) ai danni dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] di cui al capoa.3) tentata estors ione plur iaggravata (dal metodo maf ioso,dall’agevolazione mafiosa e dall’essere stata la minaccia commessa da piùpersone riunite) in concorso (con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioLentini e [OSCURATO:PERSONA]) ai danni dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] cui al capo 12);b) per essere sussistente il pericolo che commettesse delitti della stessaspecie di quelli per i quali si stava procedendo.2. Avverso tale ordinanza del 26/03/2026 del Tribunale di Catanzaro, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Mancuso, [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 125,comma 3, 192 e 273 cod. proc. pen. e dell’art. 416-bis cod. pen., nonché il«vizio di motivazione», con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria del delitto dipartecipazione a un’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1).Dopo avere richiamato la sentenza “Modaffari” delle Sezioni unite della Cortedi cassazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01 e Rv.281889-02), il [OSCURATO:PERSONA] contesta che il Tribunale di Catanzaro: «non individuaalcun ruolo stabile; non descrive specifiche dinamiche organizzative; nonindividua direttive ricevute o impartite; non dimostra la partecipazione aiprocessi deliberativi della cosca; non indica alcuna disponibilità stabile delricorrente verso l’associazione».Il Tribunale di Catanzaro, in «contrast[o] con il consolidato orientamentodella Suprema Corte», avrebbe «assu[nto] automaticamente che ilcoinvolgimento nei reati-fine equivalga alla partecipazione associativa» eavrebbe altresì omesso «qualsiasi autonoma verifica della concreta stabilità delvincolo associativo».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 192e 273 cod. proc. pen. e degli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen., nonché il «vizio dimotivazione», con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria dei delitti di estorsionepluriaggravata e continuata in concorso di cui al capo 9) e di tentata estorsionepluriaggravata in concorso di cui al capo 12).[OSCURATO:PERSONA] contesta anzitutto che il Tribunale di Catanzaro avrebbe attribuitovalenza gravemente indiziante alle dichiarazioni delle persone offese CarmeloBiondi e [OSCURATO:PERSONA] in assenza di una rigorosa verifica: «della precisione;della convergenza; della individualizzazione delle condotte; dell’effettiva portataintimidatoria delle richieste».Quanto, specificamente, al delitto di cui al capo 9), il [OSCURATO:PERSONA] contesta altresìche il Tribunale di Catanzaro: «non chiarisce quali specifiche frasi minacciosesiano state pronunciate dal ricorrente; riconosce che le interlocuzioni venivanomaterialmente gestite da altri soggetti; attribuisce rilevanza penale alla merapresenza fisica del [OSCURATO:PERSONA]». Così facendo, il Tribunale di Catanzaro avrebbeconfuso «la mera contiguità ambientale con il concorso morale» e l’affermazionedello stesso Tribunale secondo cui l’indagato, «con la sua presenza, rafforzava ilproposito criminoso» (primo paragrafo della pag. 17 dell’ordinanza impugnata),sarebbe apodittica.Quanto, specificamente, al delitto di cui al capo 12), il ricorrente contestaaltresì che il Tribunale di Catanzaro: «dà atto che alcune richieste venivanoprospettate come “prestiti”; riconosce l’esistenza di rapporti personali pregressi;non individua alcuna minaccia esplicita proveniente dal ricorrente». Inoltre, lafrase, pronunciata dall’indagato, «guarda io devo fare questa cosa il 10, fino al 9ti aspetto», sarebbe stata «arbitrariamente interpretata quale minaccia estorsivasenza alcun elemento oggettivo univoco». La motivazione si fonderebbe quindisolo «sulla percezione soggettiva della persona offesa, in assenza di concretielementi intimidatori direttamente riferibili al ricorrente». Il Tribunale diCatanzaro avrebbe anche omesso di spiegare: «perché una richiesta di aiutoeconomico o prestito debba necessariamente assumere valenza estorsiva; qualesia il concreto contributo del [OSCURATO:PERSONA] alle presunte pressioni mafiose; quale sia ilnesso tra le richieste e il rafforzamento del sodalizio mafioso».Da ciò una motivazione «meramente congetturale».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 125 cod.proc. pen. nonché la «manifesta illogicità della motivazione per uso impropriodella motivazione per relationem».Il Tribunale di Catanzaro avrebbe ripreso la richiesta di misura cautelare,rinviato all’ordinanza genetica, richiamato «una mole indistinta di intercettazioni»e riprodotto «ampi stralci giurisprudenziali» senza operare «una reale autonomavalutazione critica delle censure difensive».Il Tribunale, infatti: si sarebbe limitato «a recepire integralmentel’impostazione accusatoria»; avrebbe omesso «il confronto effettivo con lededuzioni difensive»; avrebbe utilizzato «formule stereotipate e massimeastratte».Da ciò una motivazione meramente apparente.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 274 e275 cod. proc. pen. nonché la «motivazione apparente sulle esigenze cautelari».Il Tribunale di Catanzaro avrebbe richiamato «automaticamente» lapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., valorizzato«esclusivamente la gravità astratta del titolo di reato», richiamato«genericamente i precedenti penali» e omesso «qualsiasi verifica individualizzatadell’attualità del pericolo», senza indicare «specifici comportamenti recenti;concrete occasioni di recidiva; elementi dimostrativi dell’attuale operativitàpersonale del ricorrente».La motivazione si risolverebbe pertanto «in una indebita presunzioneautomatica di pericolosità», in contrasto con gli artt. 13 e 27 Cost., con l’art. 5CEDU e con «la giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia dieffettiva individualizzazione delle esigenze cautelari».Inoltre, il Tribunale di Catanzaro non avrebbe «svolto alcuna realevalutazione sull’adeguatezza di misure meno afflittive, limitandosi ad affermarneapoditticamente l’inidoneità».2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 273 cod.proc. pen. «per carenza di gravità indiziaria autonoma e individualizzata».Il Tribunale di Catanzaro avrebbe «sovrapposto il dato ambientale allaresponsabilità individuale; valorizzato la fama criminale e familiare; attribuitovalenza indiziante alla mera appartenenza genealogica del ricorrente», incontrasto con i principi costituzionali di personalità della responsabilità penale edi «individualizzazione della gravità indiziaria».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per dei motivimanifestamente infondati.2. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni unite della Corte dicassazione hanno da tempo chiarito che, «in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai princìpi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e alquale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce piùrecenti della Corte di cassazione (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv.237012-01).Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice èrilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche normedi legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante daltesto del provvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini,Rv. 261400-01, con la quale la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori,onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito).Più in generale, con riguardo all’illogicità della motivazione, si deve ricordareche l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazioneessere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza diun logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice dimerito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenzaalle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come viziodenunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibileictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi dimacroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze econsiderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchésiano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n.24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01. In senso analogo, Sez. U, n. 47289del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01).3. Richiamati tali princìpi, affermati dalla Corte di cassazione, per ragioniespositive il Collegio ritiene di esaminare per primo il secondo motivo.Esso è manifestamente infondato.3.1. Si deve rammentare che, in tema di estorsione, ai fini dellaconfigurabilità del reato, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia,potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta,reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunqueidonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare lavolontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosae la sua idoneità a integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vannovalutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalitàsopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera,l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vistacome persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichiun’effettiva intimidazione del soggetto passivo (Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999,Savian, Rv. 212945-01).Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione èsufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogodell’esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all’autore del fatto stimoloall’azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiaraadesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv.279807-01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2023, Aloia, Rv. 257979-01).Sempre in tema di estorsione, è configurabile l’aggravante del metodomafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio “silente”, in quanto privo diun’esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forzaintimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito,ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi (Sez. 2, n. 51324del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669-01; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, DiCaprio, Rv. 277182-01).Ai fini della configurabilità della stessa aggravante dell’utilizzazione delmetodo mafioso, inoltre, è sufficiente – in un territorio in cui è radicataun’organizzazione mafiosa storica – che il soggetto agente faccia riferimento, inmaniera anche contratta o implicita, al potere criminale dell’associazione, inquanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 29245 del 30/03/2017,Paiano, Rv. 269938-01).3.2. Posti tali princìpi, quanto alle contestazioni relative all’attribuzione divalenza indiziante alle dichiarazioni delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], si deve ricordare che, in tema di misure cautelari personali, ledichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi dicolpevolezza richiesti per l’applicazione della misura, senza necessità di acquisireriscontri oggettivi esterni al fine della valutazione di attendibilità estrinseca (Sez.1, n. 44633 del 21/09/2018, M., Rv. 273981-01; Sez. 5, n. 5609 del20/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258870-01; Sez. 5, n. 27774 del26/04/2010, M., Rv. 247883-01).Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che «lavalutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta unaquestione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendiomotivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.253214-01. Più di recente: Sez. 4, n.10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).Quest’ultima circostanza è del tutto assente nel caso di specie, nel quale,per di più, la credibilità del narrato delle persone offese aveva trovato riscontronel contenuto delle intercettate conversazioni tra alcuni coindagati, dal quale erarisultato che [OSCURATO:PERSONA], soprannominato “il pinguino”, era partecipe: a) siadell’estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] («“il pinguino” si è preso a Memè»,cioè [OSCURATO:PERSONA]; pag. 15 dell’ordinanza impugnata); b) sia della tentataestorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], atteso che era emerso che i relativiproventi erano destinati anche alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] (pag. 20 dell’ordinanzaimpugnata).Con tali elementi, risultanti dal compendio intercettivo, il ricorrente haperaltro omesso di confrontarsi.Quanto alla gravità indiziaria dell’estorsione di cui al capo 9), il Tribunale diCatanzaro ha poi argomentato che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui ilcoindagato [OSCURATO:PERSONA] avanzava la richiesta di denaro al [OSCURATO:PERSONA] a titolodi contributo per il sostentamento dei carcerati – tipologia di richiesta che laCorte di cassazione ha affermato integrare anche l’aggravante dell’estorsione delmetodo mafioso (Sez. 2, n. 7558 del 06/02/2014, Miranda, Rv. 258545-01; Sez.6, n. 31385 del 04/07/2011, Carrubba, Rv. 250554-01; Sez. 5, n. 3101 del06/10/2010, dep. 2011, Citro, 249080-01) – aveva rafforzato il propositocriminoso, in quanto la caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA] era ben nota nel territorio diIsola [OSCURATO:PERSONA]. Tale motivazione del contributo del [OSCURATO:PERSONA] alla commissionedell’estorsione di cui al capo 9), oltre a essere in linea con l’orientamento dellaCorte di cassazione che si è ricordato al punto 3.1., diversamente da quanto èsostenuto dal ricorrente, non risulta apodittica, atteso che è stata basata sullaconsiderazione della notorietà della caratura criminale dello stesso [OSCURATO:PERSONA], eappare, altresì, priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste.Quanto alla gravità indiziaria dell’estorsione di cui al capo 12), il Tribunale diCatanzaro ha argomentato che la frase che era stata rivolta dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]«guarda io devo fare questa cosa il 10, fino al 9 ti aspetto», fosse da interpretarenel senso che, se il [OSCURATO:PERSONA] non avesse pagato entro il 9, avrebbe subìto undanno ingiusto, come era stato del resto percepito dal [OSCURATO:PERSONA], anche per il fattoche il [OSCURATO:PERSONA], in passato, gli aveva incendiato un mezzo meccanico. Taleinterpretazione risulta priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, con laconseguenza che la stessa e, di conseguenza, la valenza probatoria della frasecitata non possono essere rivalutate in questa sede.La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta, perciò, oltre che in lineacon l’orientamento della Corte di cassazione in tema di estorsione e di concorsoin tale delitto, priva di contraddizioni e di illogicità, sicché essa si sottrae acensure in questa sede di legittimità.A fronte delle argomentazioni del Tribunale di Catanzaro circa la gravitàindiziaria delle circostanze aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazionemafiosa (rispettivamente: ultimi tre capoversi della pag. 17 e primi tre paragrafidella pag. 18 dell’ordinanza impugnata quanto all’estorsione di cui al capo 9;ultimi due capoversi della pag. 22 dell’ordinanza impugnata quanto alla tentataestorsione di cui al capo 12), le contestazioni del ricorrente sul punto risultanogeneriche e a-specifiche, in assenza di un effettivo confronto con le stesseargomentazioni.4. Il primo motivo è manifestamente infondato.4.1. Il primo comma dell’art. 416-bis cod. pen. prevede la punibilità per ilsemplice «fa[r] parte di un’associazione di tipo mafioso». A livello di struttura, ildelitto si deve classificare come un reato a forma libera e di pura condotta, inquanto si perfeziona con il compimento di una determinata azione, ossia, conl’entrare a far parte di un’associazione del tipo indicato.La Corte di cassazione (Sez. U, n. 33745 del 12/072005, Mannino, Rv.231670-01. Successivamente, tra le tante: Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017,Agostino, Rv. 271698-01) ha chiarito che le forme della partecipazione possonoessere le più diverse, possono essere non appariscenti e possono assumereconnotati che coincidono, all’apparenza, con le normali esplicazioni della vitaquotidiana e lavorativa (come avviene, per esempio, per l’imprenditore colluso) eche ciò che rileva è la messa a disposizione – in via tendenzialmente durevole econtinua – delle proprie energie per il conseguimento dei fini criminosi comuni,nella consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati e dellametodologia sopraffattoria propria del sodalizio. “Messa a disposizione” chederiva dall’essere stato ammesso nell’associazione mafiosa da parte di unsingolo, il quale, mettendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni finicriminosi, accresce, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilitàdell ’associazione. Si richiede, comunque, la prova dell ’ inserimentonell’associazione e cioè la dimostrazione che il singolo aderente sia stato“assunto” nel gruppo criminale e venga considerato membro o dalla totalità deicomponenti o comunque da alcuno degli esponenti di vertice. La prova principaledella partecipazione è quindi legata all’acquisizione della formalità di componentedel gruppo indipendentemente dal compimento di atti illeciti o di altri atti idoneia rafforzarne la struttura operativa; ove, però, tale prova manchi e cioè non siastata acquisita la dimostrazione dell’inserimento formale, effettivo, del singolonella cosca mafiosa, camorristica o di ‘ndrangheta, per ciò solo non può essereesclusa la prova della partecipazione potendosi la stessa aliunde ricavare propriodal compimento di una o più attività significative nell’interesse dell’associazionedi tipo mafioso. Posto, infatti, che è membro sia chi sia stato inserito nel gruppocriminale e aderendovi abbia così rafforzato la struttura criminale operativa delgruppo, sia chi abbia volontariamente e consapevolmente contribuito allarealizzazione degli scopi illeciti dell’ente criminale volendone far parte, non si puòescludere che, mancando la dimostrazione dell’inserimento formale, sia possibileacquisire la prova del coinvolgimento attraverso la dimostrata partecipazione adelitti-fine ovvero ad altre attività della cosca che assumano una significativitàtale da dimostrare proprio lo stabile inserimento nel contesto criminale di queldeterminato gruppo mafioso/camorristico/‘ndranghetistico. In assenza, invece, didimostrazione dell’inserimento stabile o comunque formale ovvero dellapartecipazione ad uno o più del itt i-f ine o, comunque, ad attivitàinequivocabilmente significative per la vita associativa criminale, la prova dellapartecipazione non si potrà dire raggiunta.Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno più di recente ribadito chela condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lostabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione,idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua“messa a disposizione” in favore del sodalizio per il perseguimento dei comunifini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01).4.2. Posti tali princìpi, e premesso altresì che, secondo la Corte dicassazione, in tema di reati associativi, la partecipazione non estemporaneadell’indagato ai reati-fine che connotano il programma associativo costituisce unindice sintomatico dell’intraneità dell’agente al sodalizio criminoso (Sez. 1, n.29959 del 05/06/2013, Amaradio, Rv. 256200-01, relativa a una fattispecie diassociazione di tipo mafioso), nel caso di specie il Tribunale di Catanzaro haaffermato la gravità indiziaria della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al locale di‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta non soltanto della partecipazionedello stesso [OSCURATO:PERSONA] all’estorsione di cui al capo 9) e alla tentata estorsione di cuial capo 12) – in quanto confermativa del ruolo, che era stato a lui contestato, diessere deputato, appunto, allo svolgimento delle attività estorsive della cosca ealla corretta suddivisone dei proventi di esse –, ma anche del contenuto diintercettate conversazioni tra alcuni membri dell’associazione.Da questo era emerso – come risultava dal disappunto manifestato da talimembri nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che questi avrebbe talvolta mostratodi anteporre l’interesse personale al perseguimento del fine comune e avrebbe inalcuni casi preteso somme di denaro pur senza avere preso personalmente partealle relative attività estorsive –, non solo che il ricorrente era un sodale, ma cheaveva anche una caratura criminale di rilievo tale da consentirgli di poterepretendere, all’interno del gruppo, di partecipare alla spartizione di proventianche di estorsioni alle quali non aveva concretamente preso parte.Tale motivazione del contributo del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di ‘ndrangheta edel suo inserimento nella stessa associazione non è pertanto fondata,diversamente da quanto è sostenuto nel ricorso, sulla mera equivalenzapartecipazione ai reati-fine=partecipazione all’associazione di tipo mafioso, ma,nel valorizzare legittimamente la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ai reati-fine checonnotano il programma criminoso dell’associazione, si basa altresì sul ricordatocontenuto di conversazioni intercettate.Con tale complessiva motivazione, la quale risulta in linea conl’orientamento della Corte di cassazione in tema di partecipazione aun’associazione di tipo mafioso nonché priva di contraddizioni e di illogicità –sicché essa si sottrae a censure in questa sede di legittimità –, il ricorrente haperaltro omesso di confrontarsi compiutamente.5. In ordine logico, deve ora essere esaminato il quinto motivo, essendoanch’esso relativo alla ritenuta gravità indiziaria.Esso è manifestamente infondato.Da quanto si è argomentato con riguardo alla manifesta infondatezza delprimo e del secondo motivo, risulta di tutta evidenza come, diversamente daquanto è sostenuto nel ricorso, il Tribunale di Catanzaro non ha «sovrapposto ildato ambientale alla responsabilità individuale; valorizzato la fama criminale efamiliare; attribuito valenza indiziante alla mera appartenenza genealogica delricorrente», ma ha congruamente e logicamente argomentato le ragioni, relativealla concreta e specifica condotta del [OSCURATO:PERSONA] – e non, appunto, al «datoambientale» o alla «fama criminale» o all’«appartenenza genealogica» – chel’hanno indotto ad affermare la sussistenza della gravità indiziaria dei delitti dicui ai capi 1), 9) e 12).La denunciata violazione dei principi di personalità della responsabilitàpenale e di «individualizzazione della gravità indiziaria» risulta, pertanto, deltutto insussistente.6. In ordine logico, deve ora essere esaminato il quarto motivo.6.1. Si deve anzitutto evidenziare che, come è stato correttamenteaffermato dal Tribunale di Catanzaro, nel caso di sussistenza di gravi indizi dicolpevolezza del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., opera la presunzionerelativa di sussistenza delle esigenze cautelari, oltre che di adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere, che è prevista dall’art. 275, comma 3, secondoperiodo, cod. proc. pen.Secondo l’orientamento della Corte di cassazione che il Collegio ritiene dicondividere, tale presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generalestabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolocautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., lasuddetta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, nondesumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteridi attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv.282766-02, la quale ha precisato che, nella materia cautelare, il decorso deltempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non sia accompagnatoda altri elementi circostanziali idonei a determinare un’esclusione oun’attenuazione del giudizio di pericolosità).Pertanto, in tema di custodia cautelare in carcere, la presunzione relativa dipericolosità sociale posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., determina, inchiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di darconto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni diesclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamenteevincibili dagli atti (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471-01).Tale pronuncia ha, in vero, riconosciuto che, tra tali ragioni, può rilevare ilfattore “tempo trascorso dai fatti”, con la precisazione che, però, esso deveessere parametrato alla gravità della condotta. Rileva inoltre, come è statocostantemente affermato, la rescissione dei legami con il sodalizio diappartenenza, la quale ha valore determinante nell’esclusione della sussistenzadelle esigenze cautelari.6.2. Nel caso in esame, il Tribunale di Catanzaro ha congruamenteevidenziato come mancasse qualunque elemento positivo che consentisse diescludere le esigenze cautelari.Il Tribunale del riesame ha peraltro comunque aggiunto che le specifichemodalità e circostanze del fatto (e non, come si sostiene nel ricorso, «la gravitàastratta del titolo di reato») e la personalità del [OSCURATO:PERSONA], quale risultava sia dallestesse modalità del fatto – indicative dell’inserimento dell’indagato nel sodaliziodi tipo mafioso e nel circuito delle attività illecite che ne costituivano uno degliscopi, nonché dell’intensità del suo dolo –, sia dai suoi precedenti penali,delineavano, in assenza di elementi dimostrativi di un allontanamento dalcontesto criminale di tipo mafioso nel quale erano maturati i delitti, un concretoe attuale pericolo di recidiva specifica.Tale motivazione risulta del tutto coerente e logica e non è, perciò,censurabile in questa sede.Quanto all’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, oltrea rilevare la sussistenza della presunzione di adeguatezza di tale misuracarceraria, si deve osservare che il Tribunale di Catanzaro ha comunquecongruamente aggiunto che la stessa misura doveva essere applicata al [OSCURATO:PERSONA] inragione dell’esigenza di allontanarlo dal contesto in cui aveva consumato i tredelitti e dai fattori causali che erano all’origine del compimento, da parte sua, dicondotte illecite delittuose.7. Infine, anche il terzo motivo appare manifestamente infondato.Da quanto si è argomentato con riguardo alla manifesta infondatezza delprimo, del secondo, del quinto e del quarto motivo, risulta di tutta evidenzacome, diversamente da quanto è sostenuto nel ricorso, il Tribunale di Catanzaronon si è affatto limitato a motivare per relationem, ma ha reso una motivazionedel tutto congrua, logica e autonoma della sussistenza sia della gravità indiziariadei tre delitti di cui ai capi 1), 9) e 12), sia delle esigenze cautelari.Il motivo è, peraltro, anche generico, atteso che il ricorrente, nel lamentareche lo stesso Tribunale di Catanzaro avrebbe omesso «il confronto effettivo conle deduzioni difensive», ha del tutto tralasciato di indicare quali sarebbero statetali deduzioni con le quali il Tribunale non si sarebbe confrontato.8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]