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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22129/2026

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ilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manna;-controricorrente-Numero registro generale 10417/2024Numero sezionale 1793/2026Numero di raccolta generale 22129/2026Data pubblicazione 27/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1210/2023depositata il 31/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine da un’ingiunzione fiscale emessa dallaRegione [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del Comune di Scandale per l’importo dieuro 502.189,99, a titolo di corrispettivi dovuti per la somministrazione diacqua ad uso idropotabile relativa al periodo compreso tra il 1981 e il2004, adottata sulla base del decreto dirigenziale n. 14452 del 2019.Il Comune di Scandale proponeva opposizione dinanzi al Tribunale diCrotone, deducendo l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti aisensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., sostenendo che i pretesi atti interruttivi nonfossero idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale.

Inparticolare, contestava l’efficacia interruttiva della diffida di pagamentoinviata dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] il 28 marzo 2012, deducendo l’assenza diprova certa della spedizione e della ricezione dell’atto, nonché l’inidoneitàdella documentazione prodotta a dimostrare la conoscenza della diffida daparte dell’ente destinatario.Si costituiva in giudizio la Regione [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo che il Comuneavesse riconosciuto il debito con deliberazione di giunta del 2007, conconseguente interruzione della prescrizione, e che il termine prescrizionalefosse stato ulteriormente interrotto dalla diffida del 2012 e da successivenote inviate nel 2015.Deduceva, inoltre, la regolarità della procedura di riscossione seguita el’idoneità degli atti posti in essere a interrompere la prescrizione.Con sentenza n. 965/2021 il Tribunale di Crotone rigettava l’opposizione,ritenendo che il riconoscimento del debito da parte del Comune e iNumero registro generale 10417/2024Numero sezionale 1793/2026Numero di raccolta generale 22129/2026Data pubblicazione 27/06/2026successivi atti di diffida avessero validamente interrotto il termineprescrizionale, con conseguente persistenza del credito regionale per leannualità residue.2.

Con sentenza n. 1210 del 31 ottobre 2023 la Corte d’Appello diCatanzaro rigettava il gravame proposto dal Comune di Scandale,confermando la decisione di primo grado.La corte territoriale riteneva che la diffida del 28 marzo 2012 fosse idoneaa interrompere la prescrizione, sulla base della documentazione prodotta edella presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario,affermando che la prova dell’arrivo della raccomandata comportasse lapresunzione dell’invio e della conoscenza del suo contenuto e che l’oneredi provare il contrario gravasse sul destinatario.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Comune diScandale propone ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo.3.1.

Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:SOCIETA].RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Con unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, e n.5 c.p.c., la violazione delle norme in tema di costituzione inmora e interruzione della prescrizione.Si duole che la corte d’appello abbia ritenuto idonea la diffida del 28marzo 2012 a interrompere il termine prescrizionale sulla base dellapresunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., nonostante l’assenza diprova certa della spedizione e della ricezione dell’atto, l’omesso depositodella distinta di spedizione e la mancata valutazione delle eccezionirelative alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito e alla regolarità delprocedimento di ingiunzione fiscale, con conseguente motivazioneapparente e omesso esame di fatti decisivi.5.

Il motivo è infondato.Come questa Corte ha già avuto modo di affere, ai fini dell’efficaciainterruttiva della prescrizione l’atto di costituzione in mora, in quantoNumero registro generale 10417/2024Numero sezionale 1793/2026Numero di raccolta generale 22129/2026Data pubblicazione 27/06/2026dichiarazione recettizia, è soggetto al regime dell’art. 1335 c.c., con laconseguenza che la relativa presunzione di conoscenza opera solo ove siafornita la prova dell’avvenuto arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario,non essendo sufficiente, in caso di contestazione, la mera formazione ospedizione dello stesso (Cass. 4 dicembre 1997, n. 12327; Cass. 16febbraio 2026, n. 3453; Cass. 4 giugno 2007, n. 12954).Si è altresì precisato che il rischio della mancata prova dell’avvenutaricezione grava sul mittente, sicché la presunzione di conoscenza richiedel’attestazione che il plico sia giunto nella sfera di conoscibilità deldestinatario (Cass. 16 febbraio 2026, n. 3453; Cass. 4 giugno 2007, n.12954).Questa Corte ha ulteriormente posto in rilievo che la prova dellaspedizione mediante lettera raccomandata è idonea a fondare unapresunzione di arrivo e di conoscenza, fondata sulla regolarità del serviziopostale, con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico deldestinatario, il quale è tenuto a dimostrare l’impossibilità incolpevole diavere notizia dell’atto ovvero la difformità del contenuto della missiva(Cass., ord. 31 ottobre 2018, n. 27835; Cass., ord. 19 luglio 2018, n.19232; Cass. 28 settembre 1998, n. 9696).Risponde a principio del pari consolidato che l’atto interruttivo devecontenere la richiesta di adempimento idonea a manifestare in modoinequivoco la volontà del titolare di esercitare il diritto, e che il giudice dimerito, investito dell’eccezione di prescrizione, è tenuto a esaminareanche le contestazioni relative ai requisiti sostanziali del credito, quali lacertezza, liquidità ed esigibilità (Cass., ord. 24 luglio 2019, n. 20070;Cass. 26 luglio 2005, n. 15617; Cass., ord. 18 luglio 2023, n. 20812).Va pertanto ribadito che non può riconoscersi efficacia interruttiva a unovvero del suo pervenimento nella sfera di conoscibilità del destinatario,né il giudice può esimersi dall’esaminare le contestazioni di merito sulNumero registro generale 10417/2024Numero sezionale 1793/2026Numero di raccolta generale 22129/2026Data pubblicazione 27/06/2026credito sottostante, trattandosi di profili che incidono sulla validità esull’idoneità stessa dell’atto interruttivo.Orbene, nella specie la corte d’appello ha ritenuto idonea, ai finidell’interruzione della prescrizione, la diffida del 28 marzo 2012 sulla basedella documentazione prodotta, dando atto della sussistenza di elementidestinatario (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).Le censure del ricorrente, pur formalmente prospettate come violazione dilegge e vizio di motivazione, si risolvono in realtà nell’inammissibilerichiesta di rivalutazione da parte di questa Corte delle emergenzaprocessuali e probatorie, ed in particolare della idoneità dell’avviso diricevimento e della documentazione prodotta a dimostrare il pervenimentodell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.In tal modo, il ricorrente prospetta una valutazione invero estranea alperimetro del giudizio di legittimità.6.

All’infondatezza del motivo nei suindicati termini consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00 (dicui euro 12.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 10417/2024Numero sezionale 1793/2026Numero di raccolta generale 22129/2026Data pubblicazione 27/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 15 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manna;-controricorrente-Numero registro generale 10417/2024Numero sezionale 1793/2026Numero di raccolta generale 22129/2026Data pubblicazione 27/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1210/2023depositata il 31/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine da un’ingiunzione fiscale emessa dallaRegione [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del Comune di Scandale per l’importo dieuro 502.189,99, a titolo di corrispettivi dovuti per la somministrazione diacqua ad uso idropotabile relativa al periodo compreso tra il 1981 e il2004, adottata sulla base del decreto dirigenziale n. 14452 del 2019.Il Comune di Scandale proponeva opposizione dinanzi al Tribunale diCrotone, deducendo l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti aisensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., sostenendo che i pretesi atti interruttivi nonfossero idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale. Inparticolare, contestava l’efficacia interruttiva della diffida di pagamentoinviata dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] il 28 marzo 2012, deducendo l’assenza diprova certa della spedizione e della ricezione dell’atto, nonché l’inidoneitàdella documentazione prodotta a dimostrare la conoscenza della diffida daparte dell’ente destinatario.Si costituiva in giudizio la Regione [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo che il Comuneavesse riconosciuto il debito con deliberazione di giunta del 2007, conconseguente interruzione della prescrizione, e che il termine prescrizionalefosse stato ulteriormente interrotto dalla diffida del 2012 e da successivenote inviate nel 2015.Deduceva, inoltre, la regolarità della procedura di riscossione seguita el’idoneità degli atti posti in essere a interrompere la prescrizione.Con sentenza n. 965/2021 il Tribunale di Crotone rigettava l’opposizione,ritenendo che il riconoscimento del debito da parte del Comune e iNumero registro generale 10417/2024Numero sezionale 1793/2026Numero di raccolta generale 22129/2026Data pubblicazione 27/06/2026successivi atti di diffida avessero validamente interrotto il termineprescrizionale, con conseguente persistenza del credito regionale per leannualità residue.2. Con sentenza n. 1210 del 31 ottobre 2023 la Corte d’Appello diCatanzaro rigettava il gravame proposto dal Comune di Scandale,confermando la decisione di primo grado.La corte territoriale riteneva che la diffida del 28 marzo 2012 fosse idoneaa interrompere la prescrizione, sulla base della documentazione prodotta edella presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario,affermando che la prova dell’arrivo della raccomandata comportasse lapresunzione dell’invio e della conoscenza del suo contenuto e che l’oneredi provare il contrario gravasse sul destinatario.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Comune diScandale propone ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo.3.1. Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:SOCIETA].RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, e n.5 c.p.c., la violazione delle norme in tema di costituzione inmora e interruzione della prescrizione.Si duole che la corte d’appello abbia ritenuto idonea la diffida del 28marzo 2012 a interrompere il termine prescrizionale sulla base dellapresunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., nonostante l’assenza diprova certa della spedizione e della ricezione dell’atto, l’omesso depositodella distinta di spedizione e la mancata valutazione delle eccezionirelative alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito e alla regolarità delprocedimento di ingiunzione fiscale, con conseguente motivazioneapparente e omesso esame di fatti decisivi.5. Il motivo è infondato.Come questa Corte ha già avuto modo di affere, ai fini dell’efficaciainterruttiva della prescrizione l’atto di costituzione in mora, in quantoNumero registro generale 10417/2024Numero sezionale 1793/2026Numero di raccolta generale 22129/2026Data pubblicazione 27/06/2026dichiarazione recettizia, è soggetto al regime dell’art. 1335 c.c., con laconseguenza che la relativa presunzione di conoscenza opera solo ove siafornita la prova dell’avvenuto arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario,non essendo sufficiente, in caso di contestazione, la mera formazione ospedizione dello stesso (Cass. 4 dicembre 1997, n. 12327; Cass. 16febbraio 2026, n. 3453; Cass. 4 giugno 2007, n. 12954).Si è altresì precisato che il rischio della mancata prova dell’avvenutaricezione grava sul mittente, sicché la presunzione di conoscenza richiedel’attestazione che il plico sia giunto nella sfera di conoscibilità deldestinatario (Cass. 16 febbraio 2026, n. 3453; Cass. 4 giugno 2007, n.12954).Questa Corte ha ulteriormente posto in rilievo che la prova dellaspedizione mediante lettera raccomandata è idonea a fondare unapresunzione di arrivo e di conoscenza, fondata sulla regolarità del serviziopostale, con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico deldestinatario, il quale è tenuto a dimostrare l’impossibilità incolpevole diavere notizia dell’atto ovvero la difformità del contenuto della missiva(Cass., ord. 31 ottobre 2018, n. 27835; Cass., ord. 19 luglio 2018, n.19232; Cass. 28 settembre 1998, n. 9696).Risponde a principio del pari consolidato che l’atto interruttivo devecontenere la richiesta di adempimento idonea a manifestare in modoinequivoco la volontà del titolare di esercitare il diritto, e che il giudice dimerito, investito dell’eccezione di prescrizione, è tenuto a esaminareanche le contestazioni relative ai requisiti sostanziali del credito, quali lacertezza, liquidità ed esigibilità (Cass., ord. 24 luglio 2019, n. 20070;Cass. 26 luglio 2005, n. 15617; Cass., ord. 18 luglio 2023, n. 20812).Va pertanto ribadito che non può riconoscersi efficacia interruttiva a unovvero del suo pervenimento nella sfera di conoscibilità del destinatario,né il giudice può esimersi dall’esaminare le contestazioni di merito sulNumero registro generale 10417/2024Numero sezionale 1793/2026Numero di raccolta generale 22129/2026Data pubblicazione 27/06/2026credito sottostante, trattandosi di profili che incidono sulla validità esull’idoneità stessa dell’atto interruttivo.Orbene, nella specie la corte d’appello ha ritenuto idonea, ai finidell’interruzione della prescrizione, la diffida del 28 marzo 2012 sulla basedella documentazione prodotta, dando atto della sussistenza di elementidestinatario (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).Le censure del ricorrente, pur formalmente prospettate come violazione dilegge e vizio di motivazione, si risolvono in realtà nell’inammissibilerichiesta di rivalutazione da parte di questa Corte delle emergenzaprocessuali e probatorie, ed in particolare della idoneità dell’avviso diricevimento e della documentazione prodotta a dimostrare il pervenimentodell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.In tal modo, il ricorrente prospetta una valutazione invero estranea alperimetro del giudizio di legittimità.6. All’infondatezza del motivo nei suindicati termini consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00 (dicui euro 12.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 10417/2024Numero sezionale 1793/2026Numero di raccolta generale 22129/2026Data pubblicazione 27/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 15 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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