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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23836/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di NOVARA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in perso a del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Novara per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 18 maggio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, adito quale giudice dell'esecuzione ex art.667 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di revoca della confisca di beni costituenti corpo di reato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Decidendo sul ricorso per cassazione proposto dal Marucco avverso il suddetto provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, la Suprema Corte, con ordinanza del 5 dicembre 2023, riqualificava il ricorso come opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 568, comma 5, cod. proc.pen., e disponeva trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara per l'ulteriore corso.

Con ordinanza resa in data 17 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari, decidendo sull'opposizione proposta dal Marucco, dichiarava inammissibile il ricorso di quest'ultimo in quanto tardivo; osservava che l'ordinanza del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Novara era stata notificata al Marucco il 22 maggio 2023 e che il ricorso per cassazione proposto avverso la detta ordinanza era stato spedito a mezzo posta in data 8 giugno 2023 ed era pervenuto presso la cancelleria della Corte di cassazione il 13 giugno 2023, dunque oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato prescritto, a pena di decadenza, dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Avverso tale ultima ordinanza del 17 ottobre 2024 proponeva ricorso per cassazione il Marucco, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, in relazione al ritenuto mancato rispetto dei termini di decadenza di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Osservava in proposito che in realtà il ricorso non era stato spedito a mezzo posta, come erroneamente ritenuto dal Giudice, bensì era stato depositato a mezzo PEC in data 5 giugno 2023, dunque entro il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, prescritto a pena di decadenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Ed invero, la consultazione degli atti, ai quali questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che in effetti è presente nel fascicolo processuale l'attestazione - che risulta pure allegata al ricorso - dell'invio del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari resa il 18 maggio 2023 e notificata il successivo 22 maggio.

L'attestazione dà conto del fatto che il ricorso è stato inviato dal difensore alla casella di posta "depositoattipenali.tribunale.novara@giustiziacertir, a mezzo PEC, in data 5 giugno 2023 e dunque entro il termine di quindici giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento impugnato, termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Per tali ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Novara per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Novara per l'ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di NOVARA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in perso a del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Novara per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 18 maggio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, adito quale giudice dell'esecuzione ex art.667 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di revoca della confisca di beni costituenti corpo di reato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Decidendo sul ricorso per cassazione proposto dal Marucco avverso il suddetto provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, la Suprema Corte, con ordinanza del 5 dicembre 2023, riqualificava il ricorso come opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 568, comma 5, cod. proc.pen., e disponeva trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara per l'ulteriore corso. Con ordinanza resa in data 17 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari, decidendo sull'opposizione proposta dal Marucco, dichiarava inammissibile il ricorso di quest'ultimo in quanto tardivo; osservava che l'ordinanza del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Novara era stata notificata al Marucco il 22 maggio 2023 e che il ricorso per cassazione proposto avverso la detta ordinanza era stato spedito a mezzo posta in data 8 giugno 2023 ed era pervenuto presso la cancelleria della Corte di cassazione il 13 giugno 2023, dunque oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato prescritto, a pena di decadenza, dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso tale ultima ordinanza del 17 ottobre 2024 proponeva ricorso per cassazione il Marucco, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, in relazione al ritenuto mancato rispetto dei termini di decadenza di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Osservava in proposito che in realtà il ricorso non era stato spedito a mezzo posta, come erroneamente ritenuto dal Giudice, bensì era stato depositato a mezzo PEC in data 5 giugno 2023, dunque entro il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, prescritto a pena di decadenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, la consultazione degli atti, ai quali questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che in effetti è presente nel fascicolo processuale l'attestazione - che risulta pure allegata al ricorso - dell'invio del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari resa il 18 maggio 2023 e notificata il successivo 22 maggio. L'attestazione dà conto del fatto che il ricorso è stato inviato dal difensore alla casella di posta "depositoattipenali.tribunale.novara@giustiziacertir, a mezzo PEC, in data 5 giugno 2023 e dunque entro il termine di quindici giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento impugnato, termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Novara per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Novara per l'ulterio
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