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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 38851/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FODARONI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 dicembre 2020 il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari, alla quale l'indagato era stato sottoposto per il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria (art. 132 del decreto legislativo n. 385 del 1993), con quelle dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi.

2.1. Mancanza di motivazione "rispetto agli affermati gravi indizi di responsabilità che indicherebbero la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle ipotesi di reato contestate".

Il Tribunale, in modo acritico, ha privilegiato le risultanze di alcune conversazioni intercettate rispetto alle dichiarazioni rese a s.i.t. da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle quali va esclusa la consumazione del "patto usurario".

Dalle indagini non è emerso alcun "movente che avrebbe potuto indurre il Lombardi RIezulli all'usura".

2.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

L'indagato è incensurato e il Tribunale non ha motivato circa la sussistenza di alcuna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 del codice di rito.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e comunque manifestamente infondati.

4. La difesa, infatti, ha svolto le proprie argomentazioni facendo riferimento al delitto di usura (capo 6 dell'imputazione provvisoria), per il quale [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato ma non sottoposto ad alcuna misura cautelare, che invece è stata disposta dal G.i.p., prima di essere sostituita dal Tribunale del riesame, per il diverso reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria (capo 3), rispetto al quale l'ordinanza impugnata ha espresso specifiche argomentazioni, con le quali il ricorrente non si è confrontato.

Il ricorso, dunque, è viziato da genericità, sotto il profilo del difetto di "specificità estrinseca" (v.

Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037).

Quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale, sulla base del contenuto di molteplici conversazioni intercettate, obliterate dalla difesa, ha ritenuto dimostrato "come [OSCURATO:PERSONA] coadiuvasse Quintieri nella riscossione delle rate mensili che i debitori si impegnavano a pagare, a fronte dell'erogazione del finanziamento".

Anche prescindendo dal fatto che il ricorrente ha invocato le dichiarazioni rese a s.i.t. da Rizzuto e Panebianco in relazione al diverso reato di usura, va rilevato che l'ordinanza ha argomentato in modo logico circa i finanziamenti effettuati dall'indagato a Panebianco, spiegando le ragioni per le quali le cambiali da quest'ultimo sottoscritte, rinvenute nella cassaforte di Lombardi, non potessero essere legate al solo presunto acquisto di due autovetture, diversamente da quanto affermato dal teste.

Il chiaro riferimento a finanziamenti dal ricorrente a Rizzuto, inoltre, presente nelle conversazioni intercettate, non può evidentemente essere validamente contrastato sulla base di una generica affermazione del teste ("Non ricordo nulla di ciò che mi sta leggendo delle intercettazioni").

Ribadito che il criterio che deve guidare il giudizio in ordine alla gravità indiziaria è quello della qualificata probabilità di colpevolezza (ex plurimis v.

Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364; Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699; Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690), osserva il Collegio che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio enunciato da questa Corte in tema di esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 t.u. bancario), che sussiste qualora sia erogato anche «un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 133 dello stesso testo unico, non essendo richiesta una stabile organizzazione né una specifica professionalità [...] A differenza, infatti, del reato di cui all'art. 348 c.p., non è affatto richiesta dalla fattispecie incriminatrice una attività svolta in forma continua e professionale né è in alcun modo indispensabile l'approntamento e la disponibilità di una stabile struttura organizzativa» (così Sez. 2, n. 51744 del 13/12/2013, Torti, Rv. 258119; in senso conforme v., ad es., Sez. 2, n. 4651 del 12/11/2020, Calabretto, Rv. 280561, dep. 2021; Sez. 5, n. 25815 del 27/01/2020, Infusini, Rv. 279464; Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016, Manzini, Rv. 269451).

5. In tema di esigenze cautelari, la motivazione dell'ordinanza non è affatto mancante, avendo il Tribunale specificamente argomentato, in modo tutt'altro che illogico o contraddittorio, sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, in conformità alla prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale detto pericolo sussiste «a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'inquisito, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, dovendosi effettuare una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio ambientale in cui verrà a trovarsi l'indagato, nell'ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione» (così Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994).

La sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa se la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica e occasionale, dovendo essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.

A questo principio si è attenuto il Tribunale, che pure ha valorizzato l'incensuratezza dell'indagato e l'epoca dei fatti, risalenti all'anno 2018, disponendo la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con altre misure non custodiali.

6. Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2021.

Sentenza a motivazione semplificata. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FODARONI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 dicembre 2020 il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari, alla quale l'indagato era stato sottoposto per il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria (art. 132 del decreto legislativo n. 385 del 1993), con quelle dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi. 2.1. Mancanza di motivazione "rispetto agli affermati gravi indizi di responsabilità che indicherebbero la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle ipotesi di reato contestate". Il Tribunale, in modo acritico, ha privilegiato le risultanze di alcune conversazioni intercettate rispetto alle dichiarazioni rese a s.i.t. da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle quali va esclusa la consumazione del "patto usurario". Dalle indagini non è emerso alcun "movente che avrebbe potuto indurre il Lombardi RIezulli all'usura". 2.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. L'indagato è incensurato e il Tribunale non ha motivato circa la sussistenza di alcuna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 del codice di rito. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e comunque manifestamente infondati. 4. La difesa, infatti, ha svolto le proprie argomentazioni facendo riferimento al delitto di usura (capo 6 dell'imputazione provvisoria), per il quale [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato ma non sottoposto ad alcuna misura cautelare, che invece è stata disposta dal G.i.p., prima di essere sostituita dal Tribunale del riesame, per il diverso reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria (capo 3), rispetto al quale l'ordinanza impugnata ha espresso specifiche argomentazioni, con le quali il ricorrente non si è confrontato. Il ricorso, dunque, è viziato da genericità, sotto il profilo del difetto di "specificità estrinseca" (v. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). Quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale, sulla base del contenuto di molteplici conversazioni intercettate, obliterate dalla difesa, ha ritenuto dimostrato "come [OSCURATO:PERSONA] coadiuvasse Quintieri nella riscossione delle rate mensili che i debitori si impegnavano a pagare, a fronte dell'erogazione del finanziamento". Anche prescindendo dal fatto che il ricorrente ha invocato le dichiarazioni rese a s.i.t. da Rizzuto e Panebianco in relazione al diverso reato di usura, va rilevato che l'ordinanza ha argomentato in modo logico circa i finanziamenti effettuati dall'indagato a Panebianco, spiegando le ragioni per le quali le cambiali da quest'ultimo sottoscritte, rinvenute nella cassaforte di Lombardi, non potessero essere legate al solo presunto acquisto di due autovetture, diversamente da quanto affermato dal teste. Il chiaro riferimento a finanziamenti dal ricorrente a Rizzuto, inoltre, presente nelle conversazioni intercettate, non può evidentemente essere validamente contrastato sulla base di una generica affermazione del teste ("Non ricordo nulla di ciò che mi sta leggendo delle intercettazioni"). Ribadito che il criterio che deve guidare il giudizio in ordine alla gravità indiziaria è quello della qualificata probabilità di colpevolezza (ex plurimis v. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364; Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699; Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690), osserva il Collegio che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio enunciato da questa Corte in tema di esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 t.u. bancario), che sussiste qualora sia erogato anche «un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 133 dello stesso testo unico, non essendo richiesta una stabile organizzazione né una specifica professionalità [...] A differenza, infatti, del reato di cui all'art. 348 c.p., non è affatto richiesta dalla fattispecie incriminatrice una attività svolta in forma continua e professionale né è in alcun modo indispensabile l'approntamento e la disponibilità di una stabile struttura organizzativa» (così Sez. 2, n. 51744 del 13/12/2013, Torti, Rv. 258119; in senso conforme v., ad es., Sez. 2, n. 4651 del 12/11/2020, Calabretto, Rv. 280561, dep. 2021; Sez. 5, n. 25815 del 27/01/2020, Infusini, Rv. 279464; Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016, Manzini, Rv. 269451). 5. In tema di esigenze cautelari, la motivazione dell'ordinanza non è affatto mancante, avendo il Tribunale specificamente argomentato, in modo tutt'altro che illogico o contraddittorio, sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, in conformità alla prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale detto pericolo sussiste «a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'inquisito, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, dovendosi effettuare una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio ambientale in cui verrà a trovarsi l'indagato, nell'ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione» (così Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994). La sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa se la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica e occasionale, dovendo essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. A questo principio si è attenuto il Tribunale, che pure ha valorizzato l'incensuratezza dell'indagato e l'epoca dei fatti, risalenti all'anno 2018, disponendo la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con altre misure non custodiali. 6. Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2021. Sentenza a motivazione semplificata. [OSCURATO:PERSONA]
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