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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14276/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RALEDELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1703 - controricorrente -avverso la sentenza n. 30/2022 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 14/02/2022 R.G.N. 219/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8615/2022Numero di raccolta generale 14276/20261.

La Corte d'Appello di Genova rigettava l’appello dDealt a pubblicazione 14/05/2026Ministero della Difesa avverso la sentenza del Tribunale di LaSpezia che, respinta l’eccezione di carenza di giurisdizione,aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], già2° Capo della [OSCURATO:PERSONA], transitato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei ruolidel personale civile per inidoneità al servizio accertata il19.12.2014, di integrazione dell’assegno ad personamriconosciutogli al momento del passaggio ai ruoli civili conquanto spettante a titolo di assegno funzionale, maturatogiuridicamente mentre era in corso il cd. blocco stipendiale dicui al d.l. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010, poiprorogato con il d.P.R. n. 122 del 2013.2.

La Corte di Appello affermava che, per tutto l’arcotemporale oggetto del cd. blocco stipendiale, ogni progressioneeconomica che pure non aveva prodotto effetti economici, avevaprodotto tuttavia quelli giuridici, con la conseguenza che il dirittoall’emolumento era effettivamente entrato a far parte delpatrimonio del lavoratore, il quale aveva quindi diritto apercepirlo, sebbene solo al momento della cessazione del blocco(dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Nella specie, pur avendo maturato l'anzianitànecessaria per conseguire assegno funzionale per maturazionedi 17 anni di servizio senza demerito, non aveva percepito ilrelativo trattamento economico, in quanto all’epoca bloccato pereffetto della suddetta normativa, non adeguato dopo lacessazione del blocco dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ad avviso della Corte diGenova, si doveva tener conto anche del maggiore trattamentoeconomico che il dipendente avrebbe conseguito, avendone giài requisiti, se fosse rimasto nell'amministrazione militare.Numero registro generale 8615/20223.

Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazioneN umero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 14276/2026articolato in due motivi il Ministero della Difesa.

Resiste conData pubblicazione 14/05/2026controricorso [OSCURATO:PERSONA], con deposito altresì dimemoria.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010,conv. con l. n. 122 del 2010, nonché la violazione dell’art. 11delle disp. prel. al c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.; sostiene la parte ricorrente in Cassazione che la Corte diAppello ha offerto nella sentenza impugnata una lettura erroneadell’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 31 maggio del 2010,conv. con modif. con l. n. 122 del 2010, affermando che il bloccostipendiale previsto dalla normativa innanzi richiamata(prorogato prima per effetto del d.P.R. n. 122 del 4 settembre2013 e poi in virtù dell’art. 1, commi 254, 255 e 256 della l. n.190 del 23 dicembre 2014), pur non dando luogo, per il periodo2011-2014 ad incrementi stipendiali, comporta, tuttavia, chedetti aumenti entrino a far parte della posizione giuridica deldipendente, ragion per cui, una volta cessato il blocco, ildipendente pubblico riacquista il diritto alla corresponsione dellemaggiorazioni stipendiali connesse agli avanzamenti di carrieramedio tempore conseguiti.

Rimarca che, a differenza di quantoaffermato dalla Corte territoriale, il trattamento economico alquale parametrare il calcolo dell’assegno ad personam è quellocristallizzato, nella specie, alla data in cui l’odiernocontroricorrente veniva dichiarato non idoneo al servizio militaree transitava nei ruoli civili, insuscettibile di miglioramenti inragione dell’espressa prescrizione normativa dell’art. 9, commaNumero registro generale 8615/20221, del citato d.l. n. 78 del 2010 che ha previsto che tutti Ni umero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 14276/2026dipendenti pubblici, anche di grado dirigenziale, non possanoData pubblicazione 14/05/2026percepire, per il triennio 2011-2013, un trattamento economicocomplessivo, ivi compreso quello accessorio, superiore a quelloin godimento nel 2010, vieppiù in considerazione del comma 21della medesima disposizione che ha espressamente disposto lasterilizzazione dei miglioramenti economici, senza possibilità direcuperi successivi.

Conseguentemente, si argomenta nelmezzo, del tutto correttamente il Ministero della difesa non harideterminato l’assegno ad personam dell’interessato, in virtùdella maturazione dell’assegno funzionale durante il cd. blocco,dovendo aversi riguardo, al fine della determinazione dellostesso, al trattamento economico goduto all’atto del giudizio dinon idoneità.

A tanto si soggiunge che la lettura proposta nellasentenza di appello vanificherebbe l’intento del legislatore del2010, di riduzione della spesa e non di rinvio della stessa.

IlMinistero della difesa evidenzia ancora che l’interpretazionedelle norme come prospettata nel motivo è conforme allagiurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte dei conti.La Corte costituzionale ha avallato, infatti, ancorché nei limitidell’eccezionalità delle contingenze economiche, la legittimitàdella scelta del legislatore del 2010 (cfr.

Corte cost. n.303/2012, n. 310/2013, n. 7/2014, n. 178/2015, n. 264/2015,n. 96/2016), affermando altresì nella sentenza n. 200 del 2018l’infondatezza delle censure sollevate avverso la normativarecante il blocco stipendiale nella parte in cui non ha previsto,nei confronti dei soggetti cessati dal servizio nell’arco temporalein questione, la valorizzazione in quiescenza, a decorrere dalladata della cessazione del blocco, degli emolumenti pensionabiliderivanti dalle progressioni di carriera conseguite durante ilblocco stesso.

Nello stesso senso, peraltro, si era già espressaNumero registro generale 8615/2022la Corte dei Conti anteriormente nelle sentenze n. 202 del 2019N umero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 14276/2026e n. 203 del 2019.

Il Ministero della difesa rimarca anche cheData pubblicazione 14/05/2026nel caso in esame, come in quello già sottoposto al vaglio dellaConsulta e deciso con la sentenza n. 200 del 2018, va esclusopossano configurarsi effetti penalizzanti permanenti in quantola disposizione di cui al comma 21 dell’art. 9 cit. è costruitacome regola per confermare la retribuzione spettante e non giàcome prelievo straordinario su una retribuzione più elevata.

Atale retribuzione spettante alla data del transito occorre farriferimento, senza che sussista alcuna disparità di trattamentotra la posizione del dipendente transitato nell’area civile primache il blocco cessasse, rispetto a coloro che sono cessati perqualsiasi causa dal servizio militare dopo il periodo di blocco,il trattamento economico dell’odierno controricorrente, comequello di tutto il personale militare che nel corso del periodo diblocco stipendiale è stato posto in congedo per qualsiasi causa,resta cristallizzato a quello percepito al 31.12.2010, sia qualebase del trattamento economico pensionistico, sia per ladeterminazione del trattamento economico spettantesuccessivamente al transito nelle aree funzionali del personalecivile del Ministero della difesa.

Nel mezzo si aggiunge, poi, chenon può prospettarsi una interpretazione costituzionalmenteorientata della normativa, perché la soluzione obbligata dellaquestione è data dal transito del militare nei ruoli civili duranteil blocco, rimarcandosi, inoltre che la Corte di Appello ha altresìviolato l’art. 11 delle Preleggi, perché l’interessato, a differenzadi quanto ritenuto dai giudici di merito, non poteva fruire deibenefici economici per cui è causa attribuiti al personale militaredalla data di cessazione del blocco, atteso che a quella data ilsuo status era mutato.

Infine, il motivo evidenzia che, al fine diNumero registro generale 8615/2022compensare il personale interessato dalle penalizzazionNi umero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 14276/2026economiche derivanti dalla normativa innanzi richiamata, venivaData pubblicazione 14/05/2026istituito, per gli appartenenti alle Forze armate un appositofondo con erogazione di assegni solo una tantum, dunque nonrientrante nel trattamento economico in godimento e quindiinutilizzabile al fine della parametrazione dell’assegno adpersonam richiesto.2.

Con la seconda censura è denunziata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 930 del d.lgs. n. 66 del 2010, nonché laviolazione dell’art. 2, commi 5 e 8, del decreto interministerialedel 18.4.2002, attuativo dell’art. 14 della l. n. 266 del 1999, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; il trattamentoeconomico in godimento è stato effettuato correttamente - sisottolinea - in applicazione dell’art. 2, comma 8, del d.m. del18.4.2002, che detta le regole per la determinazione deltrattamento economico da attribuire ai militari transitati nei ruolicivili.

La norma innanzi citata, infatti, fa riferimento altrattamento economico (e non a quello giuridico) in godimentoal momento del transito, fissando così il parametro economicocui agganciare la determinazione dell’assegno personale.

Dallanorma emerge, si aggiunge, che gli assegni fissi e continuativiper poter essere garantiti a seguito del passaggio nei ruoli civilidevono essere non solo riconosciuti dall’Amministrazione, maanche previamente goduti dal militare in transito.3.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente evanno accolti, per i motivi già espressi da questa Corte incontroversie sovrapponibili (Cass. n. 9591/2025, n.33352/2024), che qui si richiamano anche ai sensi dell’art. 118disp. att. c.p.c., affermando il principio che l'assegno adpersonam previsto dall'art. 2, comma 8, del decretointerministeriale del 18 aprile 2002 in favore del personale delleNumero registro generale 8615/2022Numero di raccolta generale 14276/2026Ministero della Difesa, ex art. 930 del d.lgs. n. 66 del 2010,Data pubblicazione 14/05/2026durante il periodo di vigenza del cd. blocco stipendiale stabilitodell'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif.dalla l. n. 122 del 2010, va determinato senza tenere conto deimiglioramenti economici dei quali tale personale avrebbebeneficiato, al momento del transito, in assenza del predettoblocco stipendiale.4.

Il quadro normativo di riferimento prevede chel’inquadramento economico è disciplinato in virtù del decretointerministeriale del 18 aprile 2002, che, all’art. 2, comma 5,dispone che: “Il personale trasferito è inquadrato insoprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio perqualsiasi causa del personale stesso, nella qualificacorrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento,conservando l’anzianità assoluta riferita al predetto grado,l’anzianità complessivamente maturata e la posizioneeconomica acquisita”; al successivo comma 8, si regolamentaaltresì il caso in cui il nuovo trattamento economico spettante atitolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello ingodimento allo stesso titolo all’atto del transito.

In tale ipotesi èprevisto che “l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno adpersonam, pari alla differenza fra il trattamento economicogoduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successiviaumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi econtinuativi”.5.

La peculiarità della fattispecie all’attenzione è data dalmomento temporale in cui è avvenuto il transito delcontroricorrente nei ruoli civili della P.A., durante la vigenza delblocco stipendiale disposto dall’art. 9, comma 21, d.l. n. 78 delNumero registro generale 8615/20222010, prorogato fino alla data del 31 dicembre 2014 e poNi umero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 14276/2026prorogato.Data pubblicazione 14/05/20266.

Oggetto del contendere è quindi, la questione se, il cd.blocco degli stipendi sopra menzionato, abbia continuato aesplicare i suoi effetti economici anche dopo la sua cessazionecon riferimento anche agli aumenti stipendiali che sarebberodovuti maturare durante la sua vigenza; se, cioè, gli emolumentimaturati giuridicamente durante la vigenza del d.l. n. 78 del2010, ma non corrisposti, possano essere utilizzati o meno aifini della riparametrazione dell’assegno ad personam alla finedel blocco.7.

Osserva il Collegio, in consonanza con i precedentirichiamati che:- l’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, al fine delcontenimento della spesa pubblica, prevede una regolaconformativa della retribuzione che riguarda tutto ilpubblico impiego, sia quello contrattualizzato che noncontrattualizzato;- nello specifico, quanto al pubblico impiego noncontrattualizzato, viene previsto che la retribuzione èdeterminata senza tener conto, né dei meccanismi diadeguamento retributivo (cfr. art. 24 l. n. 448 del1998), né degli altri meccanismi di progressioneeconomica degli stipendi, né, infine, delle progressionidi carriera comunque denominate;- a queste previsioni, sempre nell’ottica delcontenimento della spesa pubblica, si è aggiunto ancheil blocco della contrattazione collettiva, conconseguente congelamento dei livelli retributivi(regime di sospensione della contrattazione, poidichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenzaNumero registro generale 8615/2022della Consulta con sent. n. 178 del 2015, ma soltantoN umero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 14276/2026a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazioneData pubblicazione 14/05/2026nella [OSCURATO:PERSONA]);- la manovra legislativa volta al contenimento dellaspesa ha per il resto superato il vaglio dicostituzionalità, sicché, all’epoca in cui ilcontroricorrente transitava nei ruoli civili, imiglioramenti del suo trattamento stipendiale eranostati legittimamente bloccati, con la conseguenza chela retribuzione percepita era pari a quella appresa al 31dicembre 2010;- la fondatezza delle doglianze del Ministero è fruttodell’esegesi delle richiamate disposizioni di cui aicommi 5 e 8 del decreto interministeriale del 18 apriledel 2002;- in particolare, il comma 8 cit. dispone in modo chiaroche al fine della commisurazione dell’assegnopersonale occorre far riferimento al trattamento “ingodimento allo stesso titolo all’atto del transito”ovvero, nel caso di specie, al trattamento congelato aisensi della normativa precedente e, quindi, a quellogoduto alla data del 31.12.2010;- dunque, la disposizione è chiara nel dare rilievo, ai finiche qui interessano, al trattamento economico ingodimento e non a quello giuridico;- tale soluzione trova conferma nelle considerazioni dicarattere sistematico svolte anche dal Giudice delleleggi; in particolare, nella sentenza n. 200 del 2018, laCorte costituzionale, in una fattispecie con evidentianalogie con quella qui all’attenzione, ha rigettato laquestione di costituzionalità relativa alle norme delNumero registro generale 8615/2022blocco stipendiale nella parte in cui non hanno previstoN, umero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 14276/2026nei confronti dei soggetti andati in pensione nell’arcoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]temporale della cristallizzazione, la valorizzazione inquiescenza, a decorrere dalla data di cessazione delblocco, degli emolumenti pensionabili derivanti dalleprogressioni di carriera conseguite durante il bloccostesso, precisando che la disposizione censurata (art.9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010) era costruitacome regola per conformare la retribuzione spettantee non come prelievo straordinario su una retribuzionepiù elevata, escludendosene altresì la natura tributaria.8.

La P.A. ha quindi determinato in maniera corretta lamisura dell’assegno personale, valorizzando la differenza traquanto percepito al momento del transito (come cristallizzato)e quanto spettante in virtù del passaggio nei ruoli civili.9.

Deve infatti rilevarsi, nel solco della giurisprudenzacostituzionale, che una diversa interpretazione del quadronormativo non consentirebbe di comprendere come mai gliincrementi retributivi qui pretesi dovrebbero spettare ai finidella quantificazione dell’assegno ad personam, ma poi nonessere utili ai fini della quantificazione del trattamentopensionistico.10.

Osserva, inoltre, il Collegio, che tale interpretazione operaanche nel caso di specie, in cui il decreto di inquadramento neiruoli civili è datato 19.2.2015, con contratto di lavoro stipulatoil 16.3.2015.11.

Infatti, il Decreto interministeriale 18.4.2002, chedisciplina il “Transito di personale delle Forze armate e dell'Armadei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militareincondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizionelle aree funzionali del personale civile del Ministero dellaNumero registro generale 8615/2022Numero sezionale 1703/2026difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglioNu m1e9ro9 d9i r,a ccolta generale 14276/2026Data pubblicazione 14/05/2026n. 266”, stabilisce, per quanto qui rileva, che (art. 2.

Modalità ditransito): “1.

Il transito del personale di cui all'art. 1 nellecorrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministerodella difesa è disposto con provvedimento del Direttore generaledella Direzione generale per il personale civile, di concerto conil Direttore generale della Direzione generale per il personalemilitare. (…)

3. La presentazione della domanda di transito daparte del personale interessato sospende, per lo stesso,l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche diposizioni di stato o di avanzamento. (…)

7. In attesa delledeterminazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda ilpersonale è considerato in aspettativa, con il trattamentoeconomico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”.12.

Poiché, nel caso in esame, la domanda di transito è statapresentata nella vigenza del cd. blocco stipendiale(22.12.2014), dal combinato disposto della normativaapplicabile, inclusi i commi 3 e 7 dell’art. 2 del decreto citato, siricava che il trattamento economico da considerare al momentodel transito nei ruoli civili va individuato con riferimento algiudizio di inidoneità e della presentazione della domanda ditransito.13.

Conclusivamente il ricorso è accolto, la sentenzaimpugnata è cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ai sensidell’art. 384, comma 2, c.p.c., con rigetto della domandaoriginaria del controricorrente.14.

Le spese di lite dell’intero processo sono compensate inragione della complessità e novità della questione trattata almomento della proposizione del ricorso.Numero registro generale 8615/2022Numero sezionale 1703/2026 P.Q.MData pubblicazione 14/05/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta le originarie domande delcontroricorrente; compensa le spese di tutto il processo.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RALEDELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1703 - controricorrente -avverso la sentenza n. 30/2022 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 14/02/2022 R.G.N. 219/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8615/2022Numero di raccolta generale 14276/20261. La Corte d'Appello di Genova rigettava l’appello dDealt a pubblicazione 14/05/2026Ministero della Difesa avverso la sentenza del Tribunale di LaSpezia che, respinta l’eccezione di carenza di giurisdizione,aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], già2° Capo della [OSCURATO:PERSONA], transitato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei ruolidel personale civile per inidoneità al servizio accertata il19.12.2014, di integrazione dell’assegno ad personamriconosciutogli al momento del passaggio ai ruoli civili conquanto spettante a titolo di assegno funzionale, maturatogiuridicamente mentre era in corso il cd. blocco stipendiale dicui al d.l. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010, poiprorogato con il d.P.R. n. 122 del 2013.2. La Corte di Appello affermava che, per tutto l’arcotemporale oggetto del cd. blocco stipendiale, ogni progressioneeconomica che pure non aveva prodotto effetti economici, avevaprodotto tuttavia quelli giuridici, con la conseguenza che il dirittoall’emolumento era effettivamente entrato a far parte delpatrimonio del lavoratore, il quale aveva quindi diritto apercepirlo, sebbene solo al momento della cessazione del blocco(dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Nella specie, pur avendo maturato l'anzianitànecessaria per conseguire assegno funzionale per maturazionedi 17 anni di servizio senza demerito, non aveva percepito ilrelativo trattamento economico, in quanto all’epoca bloccato pereffetto della suddetta normativa, non adeguato dopo lacessazione del blocco dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ad avviso della Corte diGenova, si doveva tener conto anche del maggiore trattamentoeconomico che il dipendente avrebbe conseguito, avendone giài requisiti, se fosse rimasto nell'amministrazione militare.Numero registro generale 8615/20223. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazioneN umero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 14276/2026articolato in due motivi il Ministero della Difesa. Resiste conData pubblicazione 14/05/2026controricorso [OSCURATO:PERSONA], con deposito altresì dimemoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010,conv. con l. n. 122 del 2010, nonché la violazione dell’art. 11delle disp. prel. al c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.; sostiene la parte ricorrente in Cassazione che la Corte diAppello ha offerto nella sentenza impugnata una lettura erroneadell’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 31 maggio del 2010,conv. con modif. con l. n. 122 del 2010, affermando che il bloccostipendiale previsto dalla normativa innanzi richiamata(prorogato prima per effetto del d.P.R. n. 122 del 4 settembre2013 e poi in virtù dell’art. 1, commi 254, 255 e 256 della l. n.190 del 23 dicembre 2014), pur non dando luogo, per il periodo2011-2014 ad incrementi stipendiali, comporta, tuttavia, chedetti aumenti entrino a far parte della posizione giuridica deldipendente, ragion per cui, una volta cessato il blocco, ildipendente pubblico riacquista il diritto alla corresponsione dellemaggiorazioni stipendiali connesse agli avanzamenti di carrieramedio tempore conseguiti. Rimarca che, a differenza di quantoaffermato dalla Corte territoriale, il trattamento economico alquale parametrare il calcolo dell’assegno ad personam è quellocristallizzato, nella specie, alla data in cui l’odiernocontroricorrente veniva dichiarato non idoneo al servizio militaree transitava nei ruoli civili, insuscettibile di miglioramenti inragione dell’espressa prescrizione normativa dell’art. 9, commaNumero registro generale 8615/20221, del citato d.l. n. 78 del 2010 che ha previsto che tutti Ni umero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 14276/2026dipendenti pubblici, anche di grado dirigenziale, non possanoData pubblicazione 14/05/2026percepire, per il triennio 2011-2013, un trattamento economicocomplessivo, ivi compreso quello accessorio, superiore a quelloin godimento nel 2010, vieppiù in considerazione del comma 21della medesima disposizione che ha espressamente disposto lasterilizzazione dei miglioramenti economici, senza possibilità direcuperi successivi. Conseguentemente, si argomenta nelmezzo, del tutto correttamente il Ministero della difesa non harideterminato l’assegno ad personam dell’interessato, in virtùdella maturazione dell’assegno funzionale durante il cd. blocco,dovendo aversi riguardo, al fine della determinazione dellostesso, al trattamento economico goduto all’atto del giudizio dinon idoneità. A tanto si soggiunge che la lettura proposta nellasentenza di appello vanificherebbe l’intento del legislatore del2010, di riduzione della spesa e non di rinvio della stessa. IlMinistero della difesa evidenzia ancora che l’interpretazionedelle norme come prospettata nel motivo è conforme allagiurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte dei conti.La Corte costituzionale ha avallato, infatti, ancorché nei limitidell’eccezionalità delle contingenze economiche, la legittimitàdella scelta del legislatore del 2010 (cfr. Corte cost. n.303/2012, n. 310/2013, n. 7/2014, n. 178/2015, n. 264/2015,n. 96/2016), affermando altresì nella sentenza n. 200 del 2018l’infondatezza delle censure sollevate avverso la normativarecante il blocco stipendiale nella parte in cui non ha previsto,nei confronti dei soggetti cessati dal servizio nell’arco temporalein questione, la valorizzazione in quiescenza, a decorrere dalladata della cessazione del blocco, degli emolumenti pensionabiliderivanti dalle progressioni di carriera conseguite durante ilblocco stesso. Nello stesso senso, peraltro, si era già espressaNumero registro generale 8615/2022la Corte dei Conti anteriormente nelle sentenze n. 202 del 2019N umero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 14276/2026e n. 203 del 2019. Il Ministero della difesa rimarca anche cheData pubblicazione 14/05/2026nel caso in esame, come in quello già sottoposto al vaglio dellaConsulta e deciso con la sentenza n. 200 del 2018, va esclusopossano configurarsi effetti penalizzanti permanenti in quantola disposizione di cui al comma 21 dell’art. 9 cit. è costruitacome regola per confermare la retribuzione spettante e non giàcome prelievo straordinario su una retribuzione più elevata. Atale retribuzione spettante alla data del transito occorre farriferimento, senza che sussista alcuna disparità di trattamentotra la posizione del dipendente transitato nell’area civile primache il blocco cessasse, rispetto a coloro che sono cessati perqualsiasi causa dal servizio militare dopo il periodo di blocco,il trattamento economico dell’odierno controricorrente, comequello di tutto il personale militare che nel corso del periodo diblocco stipendiale è stato posto in congedo per qualsiasi causa,resta cristallizzato a quello percepito al 31.12.2010, sia qualebase del trattamento economico pensionistico, sia per ladeterminazione del trattamento economico spettantesuccessivamente al transito nelle aree funzionali del personalecivile del Ministero della difesa. Nel mezzo si aggiunge, poi, chenon può prospettarsi una interpretazione costituzionalmenteorientata della normativa, perché la soluzione obbligata dellaquestione è data dal transito del militare nei ruoli civili duranteil blocco, rimarcandosi, inoltre che la Corte di Appello ha altresìviolato l’art. 11 delle Preleggi, perché l’interessato, a differenzadi quanto ritenuto dai giudici di merito, non poteva fruire deibenefici economici per cui è causa attribuiti al personale militaredalla data di cessazione del blocco, atteso che a quella data ilsuo status era mutato. Infine, il motivo evidenzia che, al fine diNumero registro generale 8615/2022compensare il personale interessato dalle penalizzazionNi umero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 14276/2026economiche derivanti dalla normativa innanzi richiamata, venivaData pubblicazione 14/05/2026istituito, per gli appartenenti alle Forze armate un appositofondo con erogazione di assegni solo una tantum, dunque nonrientrante nel trattamento economico in godimento e quindiinutilizzabile al fine della parametrazione dell’assegno adpersonam richiesto.2. Con la seconda censura è denunziata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 930 del d.lgs. n. 66 del 2010, nonché laviolazione dell’art. 2, commi 5 e 8, del decreto interministerialedel 18.4.2002, attuativo dell’art. 14 della l. n. 266 del 1999, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; il trattamentoeconomico in godimento è stato effettuato correttamente - sisottolinea - in applicazione dell’art. 2, comma 8, del d.m. del18.4.2002, che detta le regole per la determinazione deltrattamento economico da attribuire ai militari transitati nei ruolicivili. La norma innanzi citata, infatti, fa riferimento altrattamento economico (e non a quello giuridico) in godimentoal momento del transito, fissando così il parametro economicocui agganciare la determinazione dell’assegno personale. Dallanorma emerge, si aggiunge, che gli assegni fissi e continuativiper poter essere garantiti a seguito del passaggio nei ruoli civilidevono essere non solo riconosciuti dall’Amministrazione, maanche previamente goduti dal militare in transito.3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente evanno accolti, per i motivi già espressi da questa Corte incontroversie sovrapponibili (Cass. n. 9591/2025, n.33352/2024), che qui si richiamano anche ai sensi dell’art. 118disp. att. c.p.c., affermando il principio che l'assegno adpersonam previsto dall'art. 2, comma 8, del decretointerministeriale del 18 aprile 2002 in favore del personale delleNumero registro generale 8615/2022Numero di raccolta generale 14276/2026Ministero della Difesa, ex art. 930 del d.lgs. n. 66 del 2010,Data pubblicazione 14/05/2026durante il periodo di vigenza del cd. blocco stipendiale stabilitodell'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif.dalla l. n. 122 del 2010, va determinato senza tenere conto deimiglioramenti economici dei quali tale personale avrebbebeneficiato, al momento del transito, in assenza del predettoblocco stipendiale.4. Il quadro normativo di riferimento prevede chel’inquadramento economico è disciplinato in virtù del decretointerministeriale del 18 aprile 2002, che, all’art. 2, comma 5,dispone che: “Il personale trasferito è inquadrato insoprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio perqualsiasi causa del personale stesso, nella qualificacorrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento,conservando l’anzianità assoluta riferita al predetto grado,l’anzianità complessivamente maturata e la posizioneeconomica acquisita”; al successivo comma 8, si regolamentaaltresì il caso in cui il nuovo trattamento economico spettante atitolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello ingodimento allo stesso titolo all’atto del transito. In tale ipotesi èprevisto che “l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno adpersonam, pari alla differenza fra il trattamento economicogoduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successiviaumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi econtinuativi”.5. La peculiarità della fattispecie all’attenzione è data dalmomento temporale in cui è avvenuto il transito delcontroricorrente nei ruoli civili della P.A., durante la vigenza delblocco stipendiale disposto dall’art. 9, comma 21, d.l. n. 78 delNumero registro generale 8615/20222010, prorogato fino alla data del 31 dicembre 2014 e poNi umero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 14276/2026prorogato.Data pubblicazione 14/05/20266. Oggetto del contendere è quindi, la questione se, il cd.blocco degli stipendi sopra menzionato, abbia continuato aesplicare i suoi effetti economici anche dopo la sua cessazionecon riferimento anche agli aumenti stipendiali che sarebberodovuti maturare durante la sua vigenza; se, cioè, gli emolumentimaturati giuridicamente durante la vigenza del d.l. n. 78 del2010, ma non corrisposti, possano essere utilizzati o meno aifini della riparametrazione dell’assegno ad personam alla finedel blocco.7. Osserva il Collegio, in consonanza con i precedentirichiamati che:- l’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, al fine delcontenimento della spesa pubblica, prevede una regolaconformativa della retribuzione che riguarda tutto ilpubblico impiego, sia quello contrattualizzato che noncontrattualizzato;- nello specifico, quanto al pubblico impiego noncontrattualizzato, viene previsto che la retribuzione èdeterminata senza tener conto, né dei meccanismi diadeguamento retributivo (cfr. art. 24 l. n. 448 del1998), né degli altri meccanismi di progressioneeconomica degli stipendi, né, infine, delle progressionidi carriera comunque denominate;- a queste previsioni, sempre nell’ottica delcontenimento della spesa pubblica, si è aggiunto ancheil blocco della contrattazione collettiva, conconseguente congelamento dei livelli retributivi(regime di sospensione della contrattazione, poidichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenzaNumero registro generale 8615/2022della Consulta con sent. n. 178 del 2015, ma soltantoN umero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 14276/2026a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazioneData pubblicazione 14/05/2026nella [OSCURATO:PERSONA]);- la manovra legislativa volta al contenimento dellaspesa ha per il resto superato il vaglio dicostituzionalità, sicché, all’epoca in cui ilcontroricorrente transitava nei ruoli civili, imiglioramenti del suo trattamento stipendiale eranostati legittimamente bloccati, con la conseguenza chela retribuzione percepita era pari a quella appresa al 31dicembre 2010;- la fondatezza delle doglianze del Ministero è fruttodell’esegesi delle richiamate disposizioni di cui aicommi 5 e 8 del decreto interministeriale del 18 apriledel 2002;- in particolare, il comma 8 cit. dispone in modo chiaroche al fine della commisurazione dell’assegnopersonale occorre far riferimento al trattamento “ingodimento allo stesso titolo all’atto del transito”ovvero, nel caso di specie, al trattamento congelato aisensi della normativa precedente e, quindi, a quellogoduto alla data del 31.12.2010;- dunque, la disposizione è chiara nel dare rilievo, ai finiche qui interessano, al trattamento economico ingodimento e non a quello giuridico;- tale soluzione trova conferma nelle considerazioni dicarattere sistematico svolte anche dal Giudice delleleggi; in particolare, nella sentenza n. 200 del 2018, laCorte costituzionale, in una fattispecie con evidentianalogie con quella qui all’attenzione, ha rigettato laquestione di costituzionalità relativa alle norme delNumero registro generale 8615/2022blocco stipendiale nella parte in cui non hanno previstoN, umero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 14276/2026nei confronti dei soggetti andati in pensione nell’arcoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]temporale della cristallizzazione, la valorizzazione inquiescenza, a decorrere dalla data di cessazione delblocco, degli emolumenti pensionabili derivanti dalleprogressioni di carriera conseguite durante il bloccostesso, precisando che la disposizione censurata (art.9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010) era costruitacome regola per conformare la retribuzione spettantee non come prelievo straordinario su una retribuzionepiù elevata, escludendosene altresì la natura tributaria.8. La P.A. ha quindi determinato in maniera corretta lamisura dell’assegno personale, valorizzando la differenza traquanto percepito al momento del transito (come cristallizzato)e quanto spettante in virtù del passaggio nei ruoli civili.9. Deve infatti rilevarsi, nel solco della giurisprudenzacostituzionale, che una diversa interpretazione del quadronormativo non consentirebbe di comprendere come mai gliincrementi retributivi qui pretesi dovrebbero spettare ai finidella quantificazione dell’assegno ad personam, ma poi nonessere utili ai fini della quantificazione del trattamentopensionistico.10. Osserva, inoltre, il Collegio, che tale interpretazione operaanche nel caso di specie, in cui il decreto di inquadramento neiruoli civili è datato 19.2.2015, con contratto di lavoro stipulatoil 16.3.2015.11. Infatti, il Decreto interministeriale 18.4.2002, chedisciplina il “Transito di personale delle Forze armate e dell'Armadei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militareincondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizionelle aree funzionali del personale civile del Ministero dellaNumero registro generale 8615/2022Numero sezionale 1703/2026difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglioNu m1e9ro9 d9i r,a ccolta generale 14276/2026Data pubblicazione 14/05/2026n. 266”, stabilisce, per quanto qui rileva, che (art. 2. Modalità ditransito): “1. Il transito del personale di cui all'art. 1 nellecorrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministerodella difesa è disposto con provvedimento del Direttore generaledella Direzione generale per il personale civile, di concerto conil Direttore generale della Direzione generale per il personalemilitare. (…) 3. La presentazione della domanda di transito daparte del personale interessato sospende, per lo stesso,l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche diposizioni di stato o di avanzamento. (…) 7. In attesa delledeterminazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda ilpersonale è considerato in aspettativa, con il trattamentoeconomico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”.12. Poiché, nel caso in esame, la domanda di transito è statapresentata nella vigenza del cd. blocco stipendiale(22.12.2014), dal combinato disposto della normativaapplicabile, inclusi i commi 3 e 7 dell’art. 2 del decreto citato, siricava che il trattamento economico da considerare al momentodel transito nei ruoli civili va individuato con riferimento algiudizio di inidoneità e della presentazione della domanda ditransito.13. Conclusivamente il ricorso è accolto, la sentenzaimpugnata è cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ai sensidell’art. 384, comma 2, c.p.c., con rigetto della domandaoriginaria del controricorrente.14. Le spese di lite dell’intero processo sono compensate inragione della complessità e novità della questione trattata almomento della proposizione del ricorso.Numero registro generale 8615/2022Numero sezionale 1703/2026 P.Q.MData pubblicazione 14/05/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta le originarie domande delcontroricorrente; compensa le spese di tutto il processo.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]