CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 09677/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32177/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; – intimata – avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila, n. 171/2020, pubblicata il 16 aprile 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 32177/2020 Numero sezionale 2929/2022 Numero di raccolta generale 9677/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza depositata in data 19 ottobre 17, il Giudice di pace di Teramo, esclusa la legittimazione passiva della convenuta Provincia di Teramo, condannò la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 2.270,00 oltre accessori e spese di lite in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., quale risarcimento dei danni riportati dal suo veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], a seguito dell'impatto con un capriolo, verificatosi sulla S.S. 81, località [OSCURATO:PERSONA] in direzione [OSCURATO:PERSONA] (TE), in data 3 maggio 2015, intorno alle ore 13,30. 2. In accoglimento, per quanto qui interessa, del gravame interposto dalla Regione, il Tribunale di L’Aquila ha invece rigettato la domanda risarcitoria, compensando per metà le spese del doppio grado di giudizio e condannando detta società alla rifusione della restante parte. Riconosciuta la legittimazione passiva della Regione, per essere essa l'ente preposto al controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonostante la delega conferita dalla Regione alle Province (art. 48 legge reg. [OSCURATO:PERSONA] 17 novembre 2004, n. 41) — e ciò perché la Regione non ha, in effetti, devoluto alle Province i mezzi necessari per tale obiettivo, avendo destinato ad altri scopi le somme stanziate a suo tempo — ed accertato altresì l’effettivo accadimento del sinistro così come descritto, il giudice d’appello ha, però, nel merito ritenuto infondata la pretesa risarcitoria in assenza di prova dell'esistenza di una condotta colposa della Regione in nesso causale con l'evento lesivo, ritenuta necessaria sul presupposto dell’inquadramento della fattispecie dedotta nell’ambito della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., «stante l'incompatibilità del regime tracciato dall'art. 2052 cod. civ. con il carattere selvatico degli animali in questione». 3. Avverso tale decisione la società soccombente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 32177/2020 Numero sezionale 2929/2022 Numero di raccolta generale 9677/2022 L’intimata non svolge difese. Data pubblicazione 24/03/2022 4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 cod. civ. per avere il tribunale erroneamente ricondotto la fattispecie alla responsabilità per colpa ex art. 2043 cod. civ., anziché al regime di responsabilità oggettivo di cui all’art. 2052 cod. civ.. 2. Il motivo è fondato e deve condurre all’accoglimento del ricorso, con assorbimento degli altri motivi. In materia di danni causati dalla fauna selvatica, è stato di recente puntualizzato l’indirizzo di questa Corte con alcune pronunzie della Terza Sezione Civile (v. Cass. n. 7969 del 20/04/2020; n. 8384 del 29/04/2020; n. 8385 del 29/04/2020; conff., successivamente, Cass. n. 13848 del 06/07/2020; n. 20997 del 02/10/2020; nonché, non massimate, Cass. n. 18085 del 31/08/2020; n. 18087 del 31/08/2020; n. 19101 del 15/09/2020; n. 25466 del 12/11/2020; n. 3023 del 09/02/2021; n. 25280 del 11/11/2020), in cui sono stati affermati i seguenti principi di diritto: «i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c. , giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizio ne si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 32177/2020 Numero sezionale 2929/2022 Numero di raccolta generale 9677/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»; «in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi». La Corte d’appello ha evidentemente applicato una regola di giudizio difforme dai su enunciati principi, cui questo Collegio intende dare continuità. Il motivo in esame coglie esattamente tale vizio di legittimità. 3. Il suo accoglimento deve pertanto condurre alla cassazione della sentenza con rinvio al giudice a quo, il quale dovrà riesaminare la fattispecie alla luce dei principi suddetti, oltre che regolare le spese F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 32177/2020 Numero sezionale 2929/2022 Numero di raccolta generale 9677/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 anche del presente giudizio di legittimità. 4. Resta conseguentemente assorbito, come già detto, l’esame degli altri motivi con i quali la ricorrente ha dedotto rispettivamente: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, primo e secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. per non avere il giudice di merito valutato la prova comunque offerta circa l’esistenza anche di profili di colpa imputabile all’ente; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 cod. civ., anche in riferimento agli artt. 115, primo e secondo comma, cod. proc. civ. e 2697 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello considerato che l’ente non aveva offerto prova liberatoria della propria responsabilità (motivo, quest’ultimo, evidentemente correlato e sostanzialmente sovrapponibile al primo, di cui si è detto). P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione del Tribunale di L’Aquila, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N