CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui, il 31 maggio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio ha disatteso la richiesta di declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., della misura cautelare emessa nei suoi confronti il 26 marzo 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame adottato la decisione impugnata assegnando, erroneamente, rilievo decisivo alla data di esecuzione, anziché a quella di adozione, del provvedimento cautelare emesso per primo. Addebita, ulteriormente, al collegio partenopeo di avere omesso di tener conto della scelta discrezionale del pubblico ministero, concretatasi nel separare i procedimenti relativi a reati che ben avrebbero potuto essere simultaneamente ed unitariamente contestati, nonché di indicare le ragioni ostative all'invocata retrodatazione al cospetto di una situazione connotata dalla desumibilità, al momento di emissione del primo provvedimento cautelare, degli elementi giustificativi del secondo. Con il residuo motivo, lamenta, ancora, violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame trascurato di vagliare, in ordine all'addebito di natura associativa ed a prescindere dalla tecnica di formulazione dell'imputazione, se e fino a quando la condotta a lui ascritta sia proseguita. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto da due titoli cautelari, il primo dei quali, emesso il 26 marzo 2020 nell'ambito di un procedimento promosso nei confronti di 101 indagati, 59 dei quali raggiunti da provvedimento restrittivo, attiene, tra l'altro, al reato di associazione mafiosa con condotta perdurante (e, quindi, con contestazione «aperta») ed è stato eseguito il 9 giugno 2020, ovvero in un frangente in cui [OSCURATO:PERSONA] era già stato colpito da altra misura cautelare, afferente al reato di estorsione aggravata ex art. 416-6/5.1. cod. pen., emessa il 24 aprile 2020 ed eseguita il 30 aprile 2020. Si versa, dunque, in una situazione del tutto particolare, in cui l'ordinanza emessa per prima è stata eseguita dopo l'emissione e l'esecuzione di quella emessa per seconda (e, va aggiunto per completezza espositiva, successivamente annullata). Con l'istanza disattesa da Giudice per le indagini preliminari e Tribunale del riesame, l'indagato ha chiesto dichiararsi l'inefficacia, per superamento del termine massimo c.d. «di fase» di durata della custodia cautelare, del titolo afferente al reato associativo (oltre che a distinte fattispecie criminose) in ragione, da un canto, della posteriorità della sua esecuzione, e, dall'altro, della sicura desumibilità dagli atti delle condizioni per la sua emissione alla data — il 24 aprile 2020 — di deposito dell'altra ordinanza. Il Tribunale di riesame, dopo avere illustrato le principali coordinate interpretative dell'istituto, disciplinato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., della retrodatazione della decorrenza della misura cautelare nel caso di c.d. «contestazione a catena», ha, innanzitutto, rilevato, in adesione a quanto già statuito dal Giudice per le indagini preliminari, che la natura permanente del reato associativo e il carattere «aperto» della contestazione inducono a ritenere che a [OSCURATO:PERSONA] sia ascritto di averlo commesso quantomeno sino alla data — il 9 giugno 2020 — di esecuzione dell'ordinanza applicativa, sicché, stante la prosecuzione dell'attività criminosa in epoca successiva — il 30 aprile 2020 — all'esecuzione dell'ordinanza relativa al delitto di estorsione, l'invocata retrodatazione è, in radice, preclusa dalla posteriorità della condotta alla quale si riferisce il titolo cautelare della cui retrodatazione si discute. Ha, ulteriormente, osservato che la separata contestazione dei reati e lo slittamento nell'esecuzione della misura per quello ex art. 416-bis cod. pen. prescindono in toto dalla colpevole inerzia del pubblico ministero o, comunque, da scelte a lui ascrivibili, onde la declaratoria di inefficacia sollecitata dal ricorrente si porrebbe in contrasto con la ratio che, come a più riprese, ed ancora di recente, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291, in motivazione), presiede all'applicazione della norma. 2. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] nota, per contro, che il ragionamento seguito dai giudici della cautela muove dal presupposto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e, precipuamente, dell'apprezzamento del requisito dell'anteriorità dei fatti contestati con la seconda ordinanza rispetto alla prima, occorra avere riguardo al momento di esecuzione dei provvedimenti anziché a quello della loro emissione, onde, con riferimento al caso in esame, «prima ordinanza» dovrebbe essere considerata quella relativa all'estorsione aggravata, in quanto, appunto, eseguita in data anteriore rispetto all'altra.Trattasi, opina il ricorrente, di impostazione fallace, «non solo perché contraria alla formulazione letterale del principio di diritto invocato dagli stessi giudici impugnati, ma anche perché in contrasto con la ratio stessa del divieto di contestazioni a catena e suscettibile, in ultima istanza, di condurre ad esiti di dubbia costituzionalità». Osserva, specificamente, che l'interpretazione avallata dal Tribunale del riesame trascura che i costanti riferimenti giurisprudenziali all'emissione, anziché all'esecuzione, di ciascun titolo trovano pendant nell'esigenza di evitare che l'operatività dell'istituto sia rimessa ad una scelta rimessa all'esclusiva discrezionalità del pubblico ministero, quale quella che concerne l'esecuzione di un'ordinanza, già pronunziata dal giudice competente, applicativa di misura cautelare. Aggiunge, a supporto della tesi che àncora la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della retrodatazione al momento di emissione delle concorrenti ordinanze e non a quello della loro esecuzione, che, diversamente ragionando, si perviene all'assegnare decisiva rilevanza — in senso ostativo all'operatività della retrodatazione — alla protrazione del reato permanente in epoca successiva all'emissione dell'ordinanza per l'estorsione in virtù della circostanza, meramente accidentale, dell'inversione dell'ordine di esecuzione dei titoli rispetto a quello della loro emissione, in assenza della quale (qualora, cioè, l'ordinanza emessa per prima fosse stata eseguita prima dell'altra) la natura permanente del delitto associativo e la sua commissione in epoca successiva all'adozione della seconda ordinanza non avrebbero inciso sull'applicazione della disposizione codicistica. Proseguendo su questa via, il ricorrente nega che la decisione sulla retrodatazione sia influenzata dal vaglio delle ragioni che hanno indotto il pubblico ministero a separare i procedimenti e, quindi, a differire l'esecuzione dei diversi titoli cautelari, dovendosi, piuttosto, avere esclusivo riguardo all'asettico dato afferente alla promozione di autonome e parallele iniziative cautelari, che non può tradursi in una dilazione della compressione, al di là dei previsti termini massimi, della sua libertà personale, derivante dalla operata (e poco importa se necessitata o espressione di una precisa strategia, né se frutto di colpevole inerzia) scelta processuale dell'organo di accusa. L'esposizione del motivo — che al pari dell'altro, viene qui enunciato, in ossequio alla previsione dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione — è completata dall'affermazione secondo cui deve tenersi fermo, a dispetto di quanto, almeno implicitamente, ritenuto dal Tribunale del riesame, che al momento di emissione del primo titolo cautelare gli elementi giustificativi del secondo fossero desumibili dagli atti.2.1. Con il secondo ed ultimo motivo, formulato in via subordinata, ovvero per il caso di rigetto del primo, il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame abbia stimato che la sua militanza associativa ha impegnato il periodo successivo all'emissione ed all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per il reato estorsivo sulla base di un dato meramente presuntivo, connesso al carattere «aperto» della contestazione e senza considerare, invece, che l'espletata attività investigativa ha messo in luce condotte espressive di partecipazione al sodalizio camorristico che non oltrepassano l'anno 2018, ciò che porta a confermare la sussistenza del requisito dell'anteriorità, rispetto all'adozione dell'altro titolo, del reato contestato con l'ordinanza del 26 marzo 3. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. La peculiare — e, in certa misura, anomala, giacché, di norma, la priorità nell'emissione dei singoli titoli cautelari coincide con quella della loro esecuzione — sequenza che ha connotato le iniziative cautelari promosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] impone, innanzitutto, di verificare se, in vista del riscontro dell'esistenza delle condizioni per operare la retrodatazione, debba aversi riguardo alla data di emissione o, piuttosto, a quella di esecuzione. Ritiene il Collegio che il dilemma possa essere agevolmente risolto ponendo attenzione alla formulazione letterale del testo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che, al primo periodo, prevede che «Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave». Se è vero, infatti, che l'incipit della disposizione indica, quale preliminare condizione per l'applicazione dell'istituto, l'emissione di una pluralità di ordinanze, così riferendosi al dato fattuale della loro adozione da parte del giudice competente, non è men vero, per converso, che il meccanismo di operatività è ancorato alla data di esecuzione, o di notifica, dei provvedimenti e non già a quella della loro emissione. Il legislatore, in altri termini, ha inteso, da un canto, affermare che in tanto si può discorrere di decorrenza anticipata del termine di durata di una misura cautelare in quanto ricorra il presupposto dell'emissione di una pluralità di titoli cautelari per lo stesso fatto, anche diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti, legati da connessione qualificata e commessi in epoca anteriore all'emissione della prima ordinanza. Dall'altro, ha, tuttavia, precisato che — al cospetto dei menzionati requisiti — il decorso dei termini va computato, per la seconda ordinanza, retrodatandoli a partire dal «giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza». L'esegesi del testo normativo induce, allora, a ritenere che il riferimento, nella sua prima parte, all'«emissione» attiene alla concorrente, simultanea esistenza dei titoli (ovvero al postulato logico in assenza del quale non ha senso discorrere di retrodatazione), nonché alla necessaria anteriorità delle condotte contestate con l'ordinanza emessa successivamente alla data di adozione del provvedimento più risalente, mentre il rapporto di priorità/posteriorità che governa la verifica della sussistenza delle condizioni per spostare all'indietro la decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare deve essere ragionevolmente riferito al tempo dell'esecuzione o della notifica di ciascuna ordinanza. A definitiva riprova dell'infondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente, va, peraltro, aggiunto che, qualora si assumesse, come indicato da [OSCURATO:PERSONA], che per «prima ordinanza» deve intendersi, ad ogni effetto, quella emessa per prima — cioè, nel caso in esame, quella del 26 marzo 2020 — il chiaro tenore dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che «i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza», porterebbe ad escludere l'applicazione del meccanismo di retrodatazione, posto che il «giorno in cui è stata 'eseguita o notificata la prima ordinanza», cioè il 9 giugno 2020, è successivo e non anteriore rispetto all'esecuzione di quella che, stando alla prospettazione difensiva, sarebbe la «seconda ordinanza». Dal superiore principio discende che, nel caso di specie, «prima ordinanza» deve essere considerata quella del 24 aprile 2020, perché eseguita, per prima, il 30 aprile 2020, e che il vaglio demandato al giudice della cautela afferisce, di conseguenza, all'eventuale retrodatazione della decorrenza del termine massimo di durata di quella del 26 marzo 2020, eseguita il 9 giugno 2020. Così stando le cose, il rilievo inerente alla posteriorità della condotta associativa rispetto all'emissione dell'ordinanza relativa a quella estorsiva assume, come già stimato dal Giudice per le indagini preliminari, valenza assorbente e priva di concreta rilevanza l'analisi delle obiezioni sollevate in ordine alla discrezionalità esercitata dal pubblico ministero nel separare i procedimenti e promuovere autonome iniziative cautelari, nonché alla desumibilità dagli atti del procedimento, al tempo di emissione della prima ordinanza, di elementi sufficienti all'applicazione della seconda.4. Il fuoco dell'attenzione deve, a questo punto, spostarsi verso la questione dedotta con il secondo motivo del ricorso, che Giudice per le indagini preliminari e Tribunale del riesame hanno risolto in termini esenti da vizi rilevabili in sede di legittimità e che resistono alle obiezioni sollevate dal ricorrente. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ricorda, al riguardo, che gli viene contestata una partecipazione associativa concretatasi, tra l'altro: nella partecipazione a riunioni su temi nevralgici per la vita del clan diretto dal fratello Lorenzo; nel mantenimento, anche per conto del padre detenuto e degli altri familiari, dei rapporti con gli affiliati; nella gestione dei conflitti interni al sodalizio, comprensiva, all'occorrenza, dell'adozione di cruente iniziative in pregiudizio di terzi. Aggiunge che le emergenze istruttorie che, stando all'impostazione accusatoria, supportano l'imputazione attengono, rispettivamente: alle azioni di rappresaglia che egli avrebbe posto in essere, tra il 2014 ed il 2015, nei confronti di esponenti della famiglia Cesaro; alla partecipazione, armato di pistola ed insieme al fratello Lorenzo, al summit del gennaio 2017, suggellato dall'estromissione di [OSCURATO:PERSONA] dalla gestione criminale del gruppo; alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che afferiscono a vicende non successive al marzo 2017; alla conversazione captata il 2 febbraio 2018, nel corso della quale alcuni affiliati al sodalizio criminoso accennano alle condotte illecite da lui poste in essere in ambito associativo; ai dialoghi registrati nel corso del 2018, dai quali traspare, per bocca dello stesso indagato, che egli, sicuramente intraneo alla compagine, non esita a spendersi per la tutela degli interessi, innanzitutto economici, propri e dei sodali. Sostiene, sulla base della superiore esposizione e tenuto conto che l'esercizio dell'azione cautelare è avvenuto a distanza di oltre un anno dall'acquisizione dei più recenti elementi attestanti la sua militanza associativa, che il giudice della cautela avrebbe dovuto prendere atto della carenza di prova circa la prosecuzione della condotta illecita in epoca successiva al 2018 e, quindi, ritenere, ad onta della formale confezione dell'imputazione, l'anteriorità delle condotte contestate nella seconda ordinanza (id est, quella di più recente esecuzione) rispetto all'emissione della prima ordinanza. La censura non coglie nel segno. La giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento il Collegio condivide e fa proprio, ha, invero, affermato che «In tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi» (Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, Rv. 278840; sulla scia di tale pronunzia si colloca, con riferimento ad una fattispecie in cui il reato associativo era contestato in forma «aperta», Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283). Al cospetto di situazioni del tipo di quella in esame, occorre, allora, confrontarsi con le evidenze disponibili e le allegazioni di parte al fine di comprendere se ed in quale misura possa darsi credito, nella delibazione della richiesta di applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., al dato presuntivo che si riconnette alla natura permanente del reato ed alla carente indicazione della data di cessazione della permanenza. Tale accertamento sortisce, nel caso di specie, esito senz'altro positivo, avuto riguardo, in primis, alla pregnanza delle informazioni acquisite in ordine all'apporto garantito da [OSCURATO:PERSONA] il quale, sin dal compimento della maggiore età, sarebbe stato inserito nel clan di famiglia ed incaricato di compiti via via più delicati, svolti, senza soluzione di contiguità, lungo l'arco di almeno un quinquennio. Al carattere permanente del delitto associativo corrisponde, quindi, una partecipazione duratura e resa ancor più solida dalla strutturazione della compagine su base parentale, che vale a favorire la tendenziale stabilità dei legami di appartenenza. Coerente con la ricostruzione che estende la partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] oltre la data di emissione dell'ordinanza cautelare relativa all'addebito estorsivo è, vieppiù, la prossimità tra la collocazione temporale delle ultime informazioni raccolte sulla sua caratura criminale, che si è detto risalire al 2018, ed il sostanziale esaurimento dell'attività investigativa, intervenuto a distanza contenuta e, comunque, non abnorme, sì da autorizzare l'illazione che l'indisponibilità di elementi relativi agli anni successivi sia dovuta all'interruzione delle indagini anziché al recesso dell'indagato dal sodalizio. A quest'ultimo proposito, deve essere, altresì, notato come il ricorrente sia venuto meno all'onere, enucleato dall'indirizzo ermeneutico cui si intende qui dare continuità, di allegare elementi che, in concreto, supportino la tesi del suo allontanamento dal sodalizio e vincano, pertanto, la presunzione di non interruzione della condotta partecipativa che fonda l'assunto della sua posteriorità rispetto all'emissione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di estorsione aggravata, connotato ostativo alla invocata retrodatazione.5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ric