CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28183/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 22 ottobre 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna in ordine al reato di cui all'art. 116 commi 15 e 17 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Mondragone il 4 settembre 2021) alla pena di mesi 3 di arresto e 5000 euro di ammenda. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con dettagliata motivazione, in aderenza del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01). Considerato che il secondo motivo, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato contenimento della pena nel minimo edittale, è manifestamente infondato. La Corte, nel confermare la pena del giudice di primo grado, ha dato atto, con motivazione non sindacabile in quanto non manifestamente illogica, che il lieve discostamento dal minimo edittale si giustificava in ragione dei plurimi precedenti anche specifici, denotanti spiccata capacità a delinquere. Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M