Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19790/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LuiSA Rilevato che, nel comune ricorso,(LatirAMauro e [OSCURATO:PERSONA] deducono, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la natura di società "cartiera" della [OSCURATO:PERSONA], senza valutare il dato dell'esistenza di dipendenti e di contabilità e senza considerare le deduzioni difensive e, con il secondo motivo, la mancanza di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione della responsabilità dei ricorrenti, mancando di stabilire quale dei due soggetti gestisse la società; Considerato che tali motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto e a non essere scanditi dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito (v. pag. 5 - 7 della sentenza impugnata, che del tutto logicamente argomenta la natura di società "cartiera" della [OSCURATO:PERSONA], di fatto gestita dagli amministratori di diritto della CBS, vale a dire da entrambi gli imputati); Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché già analizzato e disatteso con motivazione connotata da lineare e coerente logicità (v. pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata) e perché concernente il trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare l'esercizio del potere discrezionale sul punto attribuito al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende, senza che possano prendersi in considerazione i motivi nuovi dedotti con la memoria datata 15 marzo 2022, la cui ammissibilità dipende da quella dell'impugnazione a cui i medesimi accedono, ai sensi dell'art. 585, comma 4, ult., parte, cod. proc. pen., sicché l'inammissibilità della prima si estende ai secondi (cfr. Sez. 5, ord. n. 778 del 30/07/1991, Rv. 188099).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 aprile 2022. /7 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Gaston9' ndreazza D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LuiSA Rilevato che, nel comune ricorso,(LatirAMauro e [OSCURATO:PERSONA] deducono, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la natura di società "cartiera" della [OSCURATO:PERSONA], senza valutare il dato dell'esistenza di dipendenti e di contabilità e senza considerare le deduzioni difensive e, con il secondo motivo, la mancanza di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione della responsabilità dei ricorrenti, mancando di stabilire quale dei due soggetti gestisse la società; Considerato che tali motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto e a non essere scanditi dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito (v. pag. 5 - 7 della sentenza impugnata, che del tutto logicamente argomenta la natura di società "cartiera" della [OSCURATO:PERSONA], di fatto gestita dagli amministratori di diritto della CBS, vale a dire da entrambi gli imputati); Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché già analizzato e disatteso con motivazione connotata da lineare e coerente logicità (v. pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata) e perché concernente il trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare l'esercizio del potere discrezionale sul punto attribuito al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende, senza che possano prendersi in considerazione i motivi nuovi dedotti con la memoria datata 15 marzo 2022, la cui ammissibilità dipende da quella dell'impugnazione a cui i medesimi accedono, ai sensi dell'art. 585, comma 4, ult., parte, cod. proc. pen., sicché l'inammissibilità della prima si estende ai secondi (cfr. Sez. 5, ord. n. 778 del 30/07/1991, Rv. 188099). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. /7 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Gaston9' ndreazza D
Sentenza Cassazione n. 19790/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris