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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00710/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 13 OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., e relativo al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale al riguardo, valorizzando in senso ostativo l'intensità del dolo, dimostrata dall'esito negativo dei reiterati controlli in pieno giorno da parte dell'Autorità amministrativa, nonché l'assenza di elementi valutabili positivamente (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 13 OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., e relativo al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale al riguardo, valorizzando in senso ostativo l'intensità del dolo, dimostrata dall'esito negativo dei reiterati controlli in pieno giorno da parte dell'Autorità amministrativa, nonché l'assenza di elementi valutabili positivamente (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 00710/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris