CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 14613/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore, rappresentat o e difeso, giustaprocura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]2a rdo del Giudice,elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Av v2.2 8C7r7is2t8ia7n/o20 M19a ri-nese, sito in Roma, V lungotevere dei Mellini, n. R1.0G,. Ni .q 1u1a3li6 d8i/c2h0i1a7-rano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche agli indirizzi diposta elettronica certificata indicati.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Drago e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] del Ve-neto e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studiodi quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, n. 5, i quali chiedono che1 RG n. 6051/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6051/2021Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 14613/2026Data pubblicazione 17/05/2026le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentosiano effettuati agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1970/2020,depositata in data 5/8/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1. Con deliberazione della Giunta regionale del [OSCURATO:SOCIETA] n. 2588del 6/8/2004 veniva approvato il bando per l'assegnazione dei con-tributi per il sostegno dello sviluppo del sistema produttivo, previstidalla legge regionale del [OSCURATO:SOCIETA] n. 8 del 4/4/2003, in favore dei di-stretti produttivi e delle aggregazioni di filiera.Il 19/10/2004 il consorzio UNINT – Consorzio per le [OSCURATO:PERSONA] ‒ presentava alla Regione domanda di ammissione alleagevolazioni, con riferimento al finanziamento per l'allestimento distrutture promozionali permanenti all'estero, con erogazione di uncontributo di euro 130.000,00, destinato alla creazione di una strut-tura permanente di relazione e promozione commerciale a Mosca,nell'ambito del patto per lo sviluppo del distretto denominato «[OSCURATO:PERSONA]».Veniva concesso un contributo di euro 325.000,00, quanto allaspesa finanziabile, ed a euro 130.000,00 (pari al 40% della spesa),quanto al contributo erogabile.Con nota del 21/11/2005 veniva erogato l'anticipo del 40% delcontributo pari ad euro 52.000,00 (il 40% della spesa pari ad euro130.000,00).2 RG n. 6051/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6051/2021Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 14613/2026Data pubblicazione 17/05/2026La Regione con decreto n. 108 del 31/5/2011 revocava il contri-buto (non riconosciute spese personale dipendente di altre imprese;spese generali non dettagliate; spese dott. [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 17/7/2013, conveniva ingiudizio la Regione, chiedendo accertarsi il diritto a percepire contri-buto di euro 130.000,00, risultando la Regione ancora debitrice delpagamento del saldo di euro 78.000,00.2. Il Tribunale, con sentenza n. 226 del 2017, rigettava la do-manda.In particolare, con riferimento alla non computabilità delle speseper il personale addetto, evidenziava che le spese potevano esserericonosciute solo per il personale «iscritto a libro matricola», e quindiper il personale dipendente, con esclusione di personale dipendenteda imprese esterne.Quanto poi alla non computabilità delle spese generali, le fattureerano state emesse dalla società esterna fornitrice di servizi, 3INTLLC, con spese indicate in modo cumulativo e non dettagliato.La somma totale delle spese valutate come inammissibili per ilpersonale e per le spese generali risultava pari ad euro 169.280,22,da portare in detrazione dall'importo iniziale del progetto pari adeuro 325.000,00, per una somma residua di euro 155.719,78, qualespesa finale ammissibile, inferiore di oltre il 47% rispetto a quellapreventivata, e quindi largamente eccedente il limite del 30% previ-sto quale limite oltre il quale, di norma, l'Amministrazione dovevaprocedere alla revoca dell'ammissione.La voce di spesa relativa alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] restavaininfluente, non avendo in alcun modo contribuito al raggiungimentodella spesa minima necessaria per accedere al contributo, pari adeuro 227.500,00, ossia euro 325.000, da cui sottrarre euro 97.500,pari al 30% di euro 325.000,00.3 RG n. 6051/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6051/2021Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 14613/2026Data pubblicazione 17/05/20263. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 1970/2020,depositata il 5/8/2020, rigettava l'appello del Consorzio UNINT.In particolare, quanto alle spese relative al personale, la Corteterritoriale confermava la decisione del Tribunale, in quanto l'art. 7del bando di gara prevedeva che potevano essere presi in conside-razione esclusivamente i costi sostenuti dal beneficiario per il solopersonale iscritto a libro matricola, in rapporto di dipendenza atempo determinato o indeterminato, o in rapporto di collaborazionecoordinata e continuativa o di natura giuridica equivalente.Doveva trattarsi, dunque, di rapporti di lavoro intrattenuti diret-tamente dal lavoratore con il beneficiario del contributo, restandoesclusi i lavoratori somministrati.Erano ricomprese lo solo le spese relative a personale svolgentetrattandosi di attività svolta da collaboratori per i quali era previstal'assicurazione antinfortunistica presso l'Inail.Non potevano essere considerate, dunque, le spese per l'attivitàsvolta in Russia da personale privo di un rapporto diretto con lostesso consorzio, trattandosi di personale dipendente dalla societàterza, operante quale intermediaria, ossia la 3INT Consulting.Non potevano essere riconosciute le spese generali, non essendostati rispettati i criteri relativi alla rendicontazione, essendo impossi-bile per la Regione verificare la pertinenza di tali spese con il progettofinanziato.L'art. 8 del bando prevedeva, infatti, il riconoscimento dellespese direttamente inerenti ai progetti esecutivi e sostenute per lecausali in ogni misura dettagliate.Restava irrilevante, allora, la spesa relativa all'attività prestatadal dott. [OSCURATO:PERSONA], in quanto, anche ove riconosciuta, non si sarebbe4 RG n. 6051/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6051/2021Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 14613/2026Data pubblicazione 17/05/2026mai raggiunto il livello di spesa minima necessaria per poter acce-dere al contributo, pari ad euro 227.500,00.La Corte territoriale respingeva anche il secondo motivo di ap-pello relativo alla errata valutazione delle richieste istruttorie e delladocumentazione depositata.In particolare, la richiesta di prova orale era inammissibile inquanto generica valutativa.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilconsorzio.5. Ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, 2º comma, n. 4,c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: carenzadella motivazione (o in subordine illogicità)».La motivazione della sentenza della Corte d'appello sarebbe soloapparente, avendo consentito la rendicontazione solo per i costi so-stenuti dal beneficiario per il solo personale iscritto a libro matricola.La ricorrente, però, in sede di appello, aveva dedotto che dovevafarsi riferimento esclusivamente alle clausole e prescrizioni specifi-camente poste dal bando.Per la ricorrente dovevano essere riconosciute le spese sostenuteanche per i servizi di collaborazione esterna svolti dalla società 3INT.Tra l'altro, per i periodi successivi al 2004, ed in particolare nelsuccessivo bando del 2009, si faceva riferimento non solo a perso-nale interno, ma anche al personale esterno.La Corte d'appello, inoltre, avrebbe affermato, in modo erroneoed illogico, che quanto riportato nel bando del 2009 non poteva va-lere per l'anno 2004.5 RG n. 6051/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6051/2021Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 14613/2026Data pubblicazione 17/05/20262. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente propone unadiversa interpretazione del bando di gara.Si premette, al riguardo, che la motivazione della sentenza dellaCorte d'appello è presente, non solo in senso grafico, ma anche nellaprecisa enunciazione di tutti gli elementi e delle ragioni logico-giuri-diche che hanno condotto alla decisione adottata.In particolare, la Corte territoriale, con riferimento alle spese peril personale, ha evidenziato l'univoco testo dell'art. 7 del bando digara ove si precisava «verranno presi in considerazione i costi soste-nuti dal beneficiario per il solo personale iscritto a libro matricola, inrapporto di dipendenza a tempo determinato o indeterminato, o inrapporto di collaborazione coordinata e continuativa o di natura giu-ridica equivalente».Inoltre, la Corte di merito ha evidenziato che i costi erano deter-minati in base alle ore di lavoro dedicate da ogni dipendente o colla-boratore alle attività di progetto rispetto al monte ore totale.Pertanto, ai fini della corretta interpretazione dell'art. 7 del bandodi gara, doveva necessariamente restringersi il perimetro delle speseper il personale esclusivamente a quello iscritto a libro matricola, concontratti intrattenuti direttamente dal lavoratore con il beneficiariodel contributo, escludendo i lavoratori somministrati.La Corte d'appello ha poi correttamente utilizzato, per giungeread una interpretazione restrittiva della nozione di personale iscrittoa libro matricola, anche la normativa relativa agli istituti di previ-denza, e in particolare l'art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come pureil messaggio Inps n. 67 del 2001 e la circolare n. 33 del 20/10/2003del Ministero del Welfare, che prevedeva l'iscrizione al libro matricolaanche del personale assunto con contratti di collaborazione coordi-nata e continuativa.6 RG n. 6051/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6051/2021Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 14613/2026Data pubblicazione 17/05/2026Non è consentito, in questa sede, discostarsi dalla interpreta-zione del bando di gara e dei documenti in esame effettuata dallaCorte d'appello, in modo plausibile, non essendo possibile sovrap-porre a tale interpretazione un'altra diversa, in assenza di indica-zione di parametri ermeneutici eventualmente violati e di quelli, in-vece, da utilizzare in modo corretto.3. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e/o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., in riferimento all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.: errata interpretazione della normadel bando».Per il ricorrente sarebbe ravvisabile un ulteriore vizio in cui sa-rebbe incorsa la Corte d'appello, nella parte in cui ha ritenuto che ilbando limitava i costi rimborsabili a quelli sostenuti per il solo per-sonale iscritto al libro matricola.Per il ricorrente, infatti, l'espressione utilizzata nell'art. 7 delbando dovrebbe interpretarsi nel senso della rimborsabilità dei costisostenuti per il personale, da distinguere in due diverse sottospecie:da un lato i dipendenti iscritti a libro matricola e, dall'altro, i dipen-denti in rapporto di collaborazione coordinata continuativa, per iquali non sarebbe stata necessaria la iscrizione a libro matricola.4. Il motivo è inammissibile.Infatti, come nel primo motivo, anche in questo caso si chiedeuna nuova e diversa interpretazione rispetto a quella, del tutto plau-sibile, fornita dalla Corte d'appello, con motivazione adeguata.5. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1175 c.c. e 97 Costituzione, in rife-rimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: errata valutazionedel comportamento tenuto dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA]».7 RG n. 6051/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6051/2021Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 14613/2026Data pubblicazione 17/05/2026Ad avviso del ricorrente, i costi sostenuti per l'attività della so-cietà di consulenza 3INT sarebbero stati autorizzati dalla RegioneVeneto.[OSCURATO:PERSONA] aveva già informato la Regione con lettera del 26/3/2007 che le attività logistiche di supporto alle imprese presso la neo-costituita piattaforma sarebbero state gestite, in regime convenzio-nale collaborativo, dalla società 3INT LCC.La Regione nulla aveva mai contestato al riguardo, prima del4/4/2011.La Corte d'appello ha, invece, ritenuto che nessun rilievo potevasviluppo economico della Regione, non avendo mai quest'ultima au-torizzato il Consorzio a modificare il progetto né comunque ad avva-lersi di personale diverso da quello previsto dal bando di gara.Per il ricorrente la Corte di merito avrebbe qualificato il compor-tamento dell'ente quale silenzio–diniego sull'istanza della UNINT.Tuttavia, il provvedimento di silenzio–diniego si configurerebbeesclusivamente quando viene espressamente previsto dalla leggequale conseguenza dell'inerzia della PA.6. Il motivo è inammissibile.Per questa Corte, a Sezioni Unite, l'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia co-stituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle pre-visioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma,8 RG n. 6051/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6051/2021Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 14613/2026Data pubblicazione 17/05/2026n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cuiesame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cuiesso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato og-getto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività",fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non inte-gra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualorail fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in con-siderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato contodi tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014).Al contrario, nello stesso motivo si ammette che la Corte d'ap-pello ha tenuto in considerazione la comunicazione inoltrata dal Con-sorzio alla Direzione sviluppo economico della Regione il 26/3/2007,sicché non può prospettarsi in alcun modo l'omesso esame di fattodecisivo.7. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico del consorzio e si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in comples-sivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetta-rio delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.9 RG n. 6051/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6051/2021Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 14613/2026Data pubblicazione 17/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio2026Il PresidenteGuido Mercolino10 RG n. 6051/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio