CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32153/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
volta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Gu-tRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia riformava parzialmente la condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] per corruzione per atto d'ufficio (art. 319 cod. pen.), riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., e rideterminava quindi la pena in due anni e otto mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi. 2.1. Inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in distinto procedimento e dei dati informatici connessi. Inutilizzabilità delle intercettazioni disposte dopo la scadenza del termine autorizzatorio. L'indagine nell'ambito della quale era stata autorizzata l'intercettazione usata nel presente procedimento pendeva nei confronti di altri imputati e riguardava reati diversi da quello per cui si procede (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe nella rivendita di auto), neppure concernendo la corruzione commessa in concorso con altri (tale Aceto). Incomprensibile, oltre che errato in diritto, è poi il richiamo ad un orientamento molto risalente secondo il quale, laddove gli interlocutori offrano interpretazioni del contenuto di intercettazioni i,nutilizzabili, le loro dichiarazioni sul punto sono pienamente utilizzabili. Si tratta di un'affermazione del tutto generica. Ma, se la si dovesse riferire all'utilizzabilità delle conversazioni intercettate tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], se ne dovrebbe desumere che la Corte territoriale ha usato le intercettazioni autorizzate nei confronti dell'imputata per il solo fatto di ritenere utilizzabili le intercettazioni nei confronti dei finanzieri. Inoltre, l'autorizzazione fu concessa in data 6 dicembre 2016 per 40 giorni. I fatti imputati sono stati commessi il 21 gennaio 2017, dopo l'accesso ispettivo del 19 gennaio 2017 presso il locale intestato alla madre dell'imputata. Considerando il termine indicato e l'attivazione delle intercettazioni il 9 dicembre, il quarantesimo giorno cadeva in data 18 gennaio; le intercettazioni usate per la condanna sono del 19, ossia successive alla scadenza del termine autorizzatorio. Pertanto, esse sono inutilizzabili per violazione degli artt. 271 e 267, comma 3, cod. proc. pen., profilo rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Non essendo le intercettazioni dotate di valida autorizzazione, viene meno anche la utilizzabilità del positioning. Le intercettazioni furono un elemento determinante ai fini della condanna, anche alla luce del fatto-che la Corte d'appello, a differenza di quanto affermato dai Giudici di primo grado, ha ritenuto che la dazione del prezzo della corruzione 2 65 ((C 1.000) sarebbe avvenuta non già presso il parcheggio di un centro commerciale il 21 gennaio 2017, bensì, precedentemente, nel corso della cena, come riferito da D'[OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia, nulla disse dell'intervento dell'imputata. Espunte le intercettazioni, rimarrebbe quindi dubbio chi prese l'iniziativa della dazione di denaro; a monte, vi sarebbe incertezza sull'esistenza di un atto illecito alla base dell'accordo corruttivo e alla stessa configurabilità di una corruzione, piuttosto che di un'induzione. 2.2. Violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nella valutazione delle dichiarazioni dei coimputati. Posto che entrambi i finanzieri affermarono di non aver commesso alcun atto contrario ai doveri d'ufficio, non ne risulta congruamente argomentata la credibilità soggettiva, l'attendibilità del narrato e la riscontrabilità estrinseca. Una volta esclusa la possibilità di un riscontro nelle intercettazioni, inutilizzabili, avrebbe dovuto infatti considerarsi che i finanzieri avevano ogni interesse ad alleggerire la propria posizione a causa dei molti addebiti. Peraltro, l'attendibilità del racconto è stata in più punti smentita apertamente dalla Corte d'appello (i Giudici di merito hanno ora affermato che [OSCURATO:PERSONA] ricordava male o aveva un falso ricordo; ora contraddetto la sua versione; e lo stesso dicasi a proposito dell'altro dichiarante, D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto complessivamente attendibile, in assenza di un esame dell'attendibilità intrinseca della sua dichiarazione, parcellizzata sulla base di riscontri in massima parte rappresentati, ancora una volta, dalle captazioni telefoniche). 2.3. Violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. La sentenza di secondo grado ha utilizzato ampiamente la pronuncia, nel frattempo divenuta irrevocabile, di condanna, a seguito di giudizio abbreviato, degli ex finanzieri. Tale sentenza non ha mai visto eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, essendo stata pronunciata in primo grado prima della sentenza a Sezioni unite "Cavallo" ed avendo gli imputati scelto di concordare la pena in appello. Nessuna conseguenza pregiudizievole può quindi discendere per l'odierna imputata dalle scelte dei coimputati, che hanno nei fatti rinunciato alla formazione della prova in dibattimento. Peraltro, la sentenza ha fatto riferimento ad episodi privi di nesso con la vicenda in oggetto, avendo riguardato altri cittadini cinesi. Fermo il principio per cui non possono essere usate in altro processo prove, in particolare dichiarative, rispetto alla cui formazione il difensore dell'imputato mai abbia partecipato, la motivazione ha recepito come dato monolitico il già intervenuto accertamento nei confronti dei finanzieri, senza distinguere le 3risultanze dichiarative e, ancora una volta, riscontrandole in intercettazioni inutilizzabili. 2.4. Errata applicazione dell'art. 319-quater cod. pen. Nel negare la riqualificazione del fatto ex art. 319-quater cod. pen., ancora una volta la Corte d'appello ha richiamato le intercettazioni, tuttavia inutilizzabili. Già in appello era stato evidenziato come, in modo contraddittorio, la sentenza di primo grado, da un lato, avesse confermato la correttezza dell'inquadramento giuridico operato dal Pubblico ministero, ma, dall'altro, trascurato che l'accusa chiese la condanna alla pena di anni due di reclusione, riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 319-quater cod. pen. Era altresì stato dedotto che la complessiva ricostruzione della vicenda consentiva di escludere che si trattasse di induzione indebita, non essendo inverosimile che un luogotenente della Guardia di finanza, quale era [OSCURATO:PERSONA], potesse creare soggezione e timori, senza esplicitare vere e proprie minacce. Tale ipotesi avrebbe dovuto essere particolarmente valutata, non essendo stato possibile procedere all'ascolto delle intercettazioni ed essendosi dovuto, per contro, confidare nelle mere dichiarazioni dei finanzieri coimputati, che avevano interesse a non mostrarsi come attori principali della vicenda. Andrebbe inoltre dovuto considerarsi che nel contesto culturale cinese molto diffuse sono la corruzione degli apparati pubblici e la tendenza alla prevaricazione dei pubblici ufficiali, sicché anche semplici allusioni potrebbero aver indotto a "fare un regalo" (così si espressero i protagonisti della vicenda) ai militari. La qualificazione del reato come induzione indebita appare, peraltro, più coerente con le dichiarazioni dei finanzieri, che parvero aver piuttosto persuaso, suggerito, se non tratto in inganno, l'imprenditore cinese in merito alla possibilità di evitare sanzioni e che, d'altronde, mai ammisero di aver omesso un atto dell'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ai fini di una più chiara esposizione, sia utile preliminarmente sintetizzare la vicenda storica, nei tratti che emergono dalla sentenza di secondo grado. Benvenuto (luogotenente) e D'[OSCURATO:PERSONA] (vice-brigadiere) in servizio presso la Guardia di Finanza di Mantova accertavano, nel corso di un accesso ispettivo effettuato il 19 gennaio 2017 presso i locali della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] (madre dell'imputata), la presenza di un lavoratore irregolare di origine cinese. Dopo il controllo, [OSCURATO:PERSONA] veniva contattato da una ragazza cinese (di nome Giulia), di sua conoscenza in quanto collaborante come interprete cinese. 4Per il suo tramite, incontrava un'altra ragazza cinese, che si presentava come "Kelly" e che veniva poi identificata nella figlia del titolare della ditta sottoposta a controllo, vale a dire [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si recava a cena presso il ristorante la [OSCURATO:PERSONA] dove erano presenti un uomo di nome [OSCURATO:PERSONA] - padre dell'imputata e marito della titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] - il quale, dopo aver offerto la cena, gli consegnava la somma di_ € 1.000 (che [OSCURATO:PERSONA] divideva con D'[OSCURATO:PERSONA]). 2. Tanto premesso, il ricorso è infondato. 3. Infondato è il primo motivo dell'impugnazione, sull'inutilizzabilità delle intercettazioni, ritenute determinanti ai fini dell'accertamento di responsabilità della ricorrente. 3.1. È incontestato che i fatti in oggetto cadono sotto l'ombrello del principio di diritto espresso da questa Corte nella sent. Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, secondo cui il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. 3.2. Ciò detto, la connessione tra procedimenti è stata motivatamente ravvisata, nel caso di specie. Ricordati i limiti del sindacato di questa Corte - che non è giudice del fatto -, ad analoghe deduzioni in appello, deve infatti rappresentarsi che la sentenza impugnata ha innanzitutto replicato che la difesa non aveva prodotto alcun documento a sostegno della sua eccezione per consentire la valutazione sulla fondatezza della eccezione, i decreti intercettivi facendo parte del fascicolo del pubblico ministero. Ha aggiunto, immediatamente di seguito, che, tuttavia, quest'ultimo, all'udienza del 16 settembre 2019, aveva depositato tre decreti di autorizzazione e che uno di essi smentiva la prospettazione difensiva secondo cui il diverso procedimento riguardava un'ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di truffe e reati fiscali, vedendo invece coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] per reati di corruzione commessi nel novembre 2016, in concorso con Aceto, proprio in relazione all'impiego di manodopera clandestina ed irregolare, accertata nel corso di un accesso ispettivo presso i locali di una ditta. 5La Corte d'appello ha da ciò desunto - con motivazione esente da vizi - come non soltanto non fosse provata la mancanza di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., ma che proprio in quel procedimento erano emersi gli indizi di reato che avevano portato all'iscrizione a carico del [OSCURATO:PERSONA] del reato di corruzione, e precisato che le intercettazioni disposte ne fecero emergere altri. Ha infine chiosato - sempre in replica alle eccezioni difensive - che, in ogni caso, la inutilizzabilità non si estende agli atti successivi, richiamando ampia giurisprudenza sul punto (tra le tante, v. Sez. 6, n. 4119 de/ 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196, per cui il principio dell'invalidità derivata previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. non è applicabile con riferimento alla inutilizzabilità, sicché la decisione che si basi su prova vietata non è di per sé invalida, potendo al più ritenersi nulla per difetto di motivazione, qualora non sussistano prove, ulteriori e diverse da quelle inutilizzabili, idonee a giustificarla). 3.3. Invero, il ricorrente in questa sede eccepisce un'ulteriore ragione di inutilizzabilità delle intercettazioni, legata alla scadenza del termine (quaranta giorni) entro cui le stesse avrebbero potuto essere eseguite. Si tratta, tuttavia, di profilo non precedentemente dedotto - nessuna risposta sul punto si ravvisa, dunque, nella pronuncia impugnata - e nemmeno adeguatamente supportato mediante allegazioni, con la conseguenza che ne risulta impedita la valutazione da parte di questa Corte, che - lo si ripete - è giudice di mera legittimità. 3.4. A monte, poi, non può dirsi convincentemente superata la c.d. prova di resistenza. A prescindere dalla ripetuta, ma assertiva, affermazione difensiva sulla decisività delle intercettazioni, come osservato anche nella requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] Generale, la sentenza impugnata poggia la dimostrazione di responsabilità dell'imputata su un quadro probatorio solido e soprattutto diversificato che, in aggiunta alle intercettazioni e al c.d. positioning, annovera, tra l'altro, prove dichiarative, documentali, la sentenza irrevocabile di condanna dei due finanzieri, le annotazione dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento (OCP) e gli annessi servizi fotografici. Nel dettaglio. I Giudici dell'appello hanno spiegato che dal verbale di accesso della Guardia di finanza presso l'impresa della madre dell'imputata emergeva la presenza di otto lavoratori cinesi: non anche l'identificazione dell'uomo rifugiatosi in bagno, tale circostanza non essendo, anzi, neppure riportata nel verbale. Ma hanno anche aggiunto che su tale verbale era annotato con la penna il nome "Marco", al quale fece riferimento anche il [OSCURATO:PERSONA] nelle sue dichiarazioni come ad un soggetto cinese, e un numero di telefono. 6La sentenza prosegue osservando che, il giorno dopo il controllo, da un servizio di OCP - i cui verbali, si noti, furono acquisiti in primo grado con il consenso delle parti e che quindi sono perfettamente utilizzabili - emerse che [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] si recarono a bordo della vettura privata condotta dal secondo nella sede della ditta della madre dell'imputata e che ne uscirono preceduti da una vettura, intestata alla madre dell'imputata, guidata da una donna cinese, con la quale si recavano in un bar. I Giudici di merito hanno ritenuto che tale donna fosse la [OSCURATO:PERSONA], poiché l'auto era di proprietà della madre e perché [OSCURATO:PERSONA] indicò la donna cinese con cui si incontrò come "Kelly", riferendo di averla successivamente vista il 21 gennaio insieme al padre. Ed hanno precisato come sempre dalla nota di servizio di OCP del 25 gennaio 2017 nonché dalle foto scattate in quell'occasione risultasse che al ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" fossero presenti [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e tre soggetti cinesi: rispettivamente identificati nel padre, nel fratello e nell'imputata stessa. La sua presenza alla cena fu dunque documentata dalle fotografie scattate dal militare operante, oltre che dalle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] e da quelle del titolare del ristorante, l'unica deposizione contraria essendo stata quella di [OSCURATO:PERSONA] (che, secondo la Corte d'appello avrebbe errato sia in relazione a tale circostanza sia quanto alla consegna del denaro nel parcheggio della Favorita piuttosto che alla cena, come invece confermato da D'[OSCURATO:PERSONA]). Infine - ha aggiunto la Corte d'appello - la dazione dei C 1.000 si desume altresì dalla sentenza irrevocabile di condanna dei due finanzieri, utilizzabile ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (aspetto sul quale si avrà modo di tornare). 3.5. Alla luce di quanto rilevato, appare condivisibile, in definitiva, l'affermazione dei Giudici di secondo grado per cui, anche senza il supporto delle intercettazioni telefoniche, risulta provato - al di là delle questioni di qualificazione giuridica, su cui si avrà modo di tornare - che l'incontro dell'imputata con il [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad oggetto un accordo relativo alla risoluzione di una problematica emersa nel corso dell'accesso del precedente 19 gennaio. 4. Anche il secondo motivo è infondato, e sempre per le ragioni poc'anzi esposte, discendenti dall'ampiezza della piattaforma probatoria e dalla convergenza dei relativi elementi, che hanno comodamente sorretto l'ipotesi accusatoria. Infatti, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, per un verso, la sentenza si basa soltanto in piccola parte sulle dichiarazioni degli imputati in reato connesso - le quali, dunque, appaiono tutt'altro che determinanti -; per altro verso, tali dichiarazioni, con le precisazioni svolte dalla Corte d'appello, sono 7 cb-triscontrate, oltre che nelle captazioni e nel c.d. positioning - per le ragioni esposte, affatto utilizzabili -, altresì nei restanti elementi probatori (quali il verbale di accesso della Guardia di finanza alla ditta della madre dell'imputata, con relativa annotazione a mano, i servizi di OCP, acquisiti con il consenso delle parti e le fotografie in tali occasioni scattate, che documentano gli incontri cui presenziò l'imputata, oltre che dalla sentenza, passata in giudicato, a carico dei finanzieri). E' appena il caso di aggiungere - sempre in replica alle deduzioni difensive - che la forza probatoria di tale insieme, unitariamente valutato, ha consentito ai Giudici di merito di ridimensionare la portata delle asserite contraddizioni, intrinseche ed estrinseche, nel racconto dei due corrotti, così da agevolmente degradarle a imprecisioni o lacune di memoria (se non a legittime scelte difensive), facendo applicazione della massima di diritto secondo cui è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103). 5. Il terzo motivo è infondato. In primo luogo, l'impugnazione non documenta l'affermazione, assertiva, per cui la sentenza ormai irrevocabile riguarderebbe fatti diversi rispetto a quelli oggetto del presente procedimento. In secondo luogo, è revocabile in dubbio che la pronuncia emessa a seguito di c.d. concordato in appello, in considerazione del suo profilo marcatamente personale e della sua appartenenza al genus della c.d. "giustizia negoziata" (al pari del c.d. patteggiamento), non possa essere utilizzata ai sensi e alle condizioni previste nell'art. 238-bis cod. proc. pen., come sembra suggerire il ricorrente. Già la sent. Corte cost. n. 448 del 1995, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice il quale ha disatteso la richiesta di pena congiuntamente proposta, in base all'art. 599, comma 4, del codice di rito allora vigente, dall'imputato e dal pubblico ministero, non possa partecipare alla successiva decisione di merito sull'impugnazione (questione posta con riguardo alla precedente disciplina del concordato, tuttavia, coincidente con la vigente per i profili di interesse), riconobbe che l'accordo raggiunto dalle parti implica una valutazione di merito da parte del giudice di appello sulla congruità della pena concordata, al pari di quanto avviene nel patteggiamento in senso proprio. 8Al tempo stesso, però, sottolineò come il c.d. concordato in appello costituisca un giudizio eventuale ed anticipato sulla richiesta delle parti «formulato in base alle prove sulle quali il giudice, investito del giudizio di merito, dovrà fondare il proprio convincimento e non, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero». Tali parole sono state, di recente, mutuate e valorizzate anche da questa Corte che, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005), ha insistito sulla differenza funzionale e strutturale tra patteggiamento e concordato con rinuncia ai motivi di appello, evidenziando come, peraltro, a differenza di quella pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., la sentenza emessa a seguito di c.d. concordato in appello non ha natura premiale (le differenze tra i due istituti sono valorizzata anche in Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, ai fini della ricorribilità della sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.). Sicché, vieppiù in assenza di specifiche deduzioni sull'oggetto della sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello e sulla perimetrazione dell'accordo, l'eccezione relativa alla non utilizzabilità nel presente procedimento della sentenza emessa, ex art. 599-bis cod. proc. pen. a carico dei correi, appare destituita di fondamento e generica. Tanto chiarito, in terzo ed ultimo luogo, sul punto è soltanto il caso di precisare che nemmeno sono stati disattesi, nel caso concreto, i criteri di valutazione della prova richiamati dall'art. 238-bis cod. proc. pen., alla luce della multiforme e convergente composizione della piattaforma probatoria, che si è avuto modo di evidenziare più volte. A monte, a rigore, nemmeno corrisponde al vero che la sentenza impugnata abbia «ampiamente» utilizzato - come si esprime il ricorrente - la pronuncia irrevocabile in oggetto, essendosi i Giudici di merito limitati a richiamarla, collocandola all'interno della complessiva cornice di cui si è più volte detto. 6. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato. 6.1. Il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474). 96.2. Già semplicemente alla luce di tale principio di diritto, la qualificazione del fatto in termini di corruzione propria appare ineccepibile. Procedendo per gradi, sul piano fattuale, e alla luce degli elementi riferiti - che devono ritenersi, per quanto rilevato, correttamente accertati -, ferma la prova - incontestata - della dazione del denaro ai due finanzieri, non può non condividersi il giudizio della Corte d'appello, che ha reputato poco credibile quanto affermato' dai coimputati, e cioè che essi non avessero omesso alcun atto dell'ufficio. In senso contrario deponeva, infatti, l'annotazione a mano del nome "Marco", con annesso numero di telefono, sul verbale di ispezione del locale e la circostanza che gli stessi coindagati ammisero l'esistenza di una persona che, al momento del loro accesso nella sede del ristorante, era chiusa in bagno. Coerentemente, ne è stata desunta, in sentenza, la mancata verbalizzazione della presenza di lavoratori irregolari o clandestini al momento dell'accesso dei militari nel ristorante. E, con inferenza altrettanto logica, si è concluso che la dazione fosse stata pattuita in cambio del mancato rilevamento della presenza di tale personale irregolare o clandestino. Che, in altri termini, il sinallagma delittuoso avesse ad oggetto l'omesso compimento di un atto dell'ufficio. Ciò premesso, non soltanto i Giudici di merito hanno ritenuto che fosse stato accertato il ruolo di collegamento svolto dall'imputata tra il padre ed il finanziere per la risoluzione del problema (sulla base delle captazioni - tra cui quella della conversazione, evocativa, svoltasi tra i due principali protagonisti della vicenda il giorno successivo all'ispezione nel locale -, ma anche degli altri elementi probatori, più volte richiamati e relativi alle tempistiche degli spostamenti e degli incontri tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]). Di più, essi hanno persuasivamente evidenziato come fosse stata proprio la [OSCURATO:PERSONA] a «gettare l'amo» e «a sondare il terreno» con il finanziere. Hanno, cioè, argomentato che la ricorrente avesse agito mostrando un'intraprendenza che denotava parità di piani - tipica delle dinamiche corruttive -, senza soggezione alcuna nei confronti del pubblico ufficiale. 7. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. 10 P.Q.M