CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08702/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA - SEZ. ST. CATANIA n.6966/13/19 depositata il 28/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 6966/13/19 del 28/11/2019, la Commissionetributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (di seguitoCTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguitoSGP) avverso le sentenze n. 9177/16/16, 9178/16/16 e 7348/16/17 dellaCommissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), che avevarespinto i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente nei confronti diNumero registro generale 20440/2020Numero sezionale 9032/2025Numero di raccolta generale 8702/2026Data pubblicazione 08/04/2026tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative agli annid’imposta 2010, 2011 e 2012.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, conl’atto impositivo veniva contestata: a) con riferimento a tutti gli annid’imposta, l'omessa tenuta e/o conservazione e/o esibizione di libri,registri e documentazione, con conseguente rideterminazione in viainduttiva del reddito d'impresa, da cui scaturiva la pretesa di maggioriimposte dirette ed indirette; b) con riferimento al solo anno 2012, lamancata dichiarazione di plusvalenze originate dalla cessione di ramod'azienda del 17/05/2012 dalla contribuente a SR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.unipersonale, poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.1.2. La CTR respingeva l’appello di SGP evidenziando che: a) la societàappellante aveva omesso di presentare la dichiarazione annuale, per leannualità in questione, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA; b)«la giurisprudenza sia di merito che di legittimità [era] concorde nelritenere che la mancata presentazione della dichiarazione annualelegittima[va] l'[OSCURATO:PERSONA] a ricorrere all'accertamentoinduttivo», anche in presenza di contabilità regolare, spettando pertanto«al contribuente l'onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativiestintivi della pretesa avanzata dall'Ufficio»; c) SGP non aveva fornito laprova di essere destinataria unicamente dei ricavi del contratto dilocazione stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., effettivo percettore dei ricaviconcernenti l’attività commerciale; d) in assenza di contabilità, l’Ufficioaveva legittimamente proceduto alla ricostruzione induttiva del redditod’impresa e dell’IVA sulla base degli elementi a disposizione, conconseguente irrogazione delle relative sanzioni; e) correttamente era statoindividuato il sig. [OSCURATO:PERSONA] come amministratore di fatto di SGPe, dunque, come responsabile delle violazioni, essendo il sig. [OSCURATO:PERSONA] un prestanome.Numero registro generale 20440/2020Numero sezionale 9032/2025Numero di raccolta generale 8702/2026Data pubblicazione 08/04/20262. SGP impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi.3. AE resisteva con controricorso.4. Con ordinanza interlocutoria n. 33246 del 18/12/2024, questa Cortedava atto del sopravvenuto fallimento di SGP, con conseguente tardivanotificazione dell’avviso di fissazione di udienza al curatore, e rinviava lacausa a nuovo ruolo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente precisato che l’intervenuto fallimento di SGPnon determina l’interruzione del processo di cassazione, regolatodall’impulso d’ufficio (Cass. n. 6642 del 13/03/2024). Ne consegue cheuna volta instauratosi il giudizio di Cassazione con la notifica ed il depositodel ricorso, il curatore del fallimento della società ricorrente avrebbepotuto solo intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gliinteressi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltàdifensive riconosciute dalla legge (Cass. n. 30785 del 06/11/2023).2. Con il primo motivo di ricorso SGP deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata posto a base delladecisione il mancato deposito da parte della società appellante di alcunadocumentazione a sostegno delle proprie difese, per difetto di motivazioneed errore di fatto e per aver disatteso la prova legale costituita daicontratti di affitto e di subaffitto di ramo di azienda, comprovanti, peraltro,fatti non specificatamente contestati dall'Ufficio.2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.2.2. La ricorrente contesta la sentenza impugnata per avere la CTRerroneamente ritenuto che, a fronte dell’accertamento induttivodell’Ufficio, non sarebbe stata depositata alcuna documentazione idonea aNumero registro generale 20440/2020Numero sezionale 9032/2025Numero di raccolta generale 8702/2026Data pubblicazione 08/04/2026dimostrare che l’unico reddito percepito da SGP sia quello derivante dallalocazione del ramo d’azienda alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare,evidenzia di avere prodotto, tra l’altro, i contratti di affitto e subaffitto diramo di azienda e altri documenti i quali dimostrerebbero il proprioassunto.2.3. Peraltro, la documentazione menzionata non è stata né trascritta,quanto meno nelle parti essenziali, né allegata al ricorso, con conseguentedifetto di specificità dello stesso, non essendo la Corte nelle condizioni divalutare ex actis quanto dedotto dal ricorrente.3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 2697 cod. civ., peravere la CTR erroneamente ripartito l’onere probatorio, atteso che, difronte alle comprovate eccezioni costituite dai fatti e dai documenti offertidalla società ricorrente, l’onus probandi sarebbe dovuto nuovamentegravare sull'Ufficio.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’accertamentotributario, sia con riferimento all’imposizione diretta che all’IVA, puòfondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise econcordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe". Pertanto,il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità efondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente ecomplessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione,dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile incassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza oincongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondomomento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità,precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della provacontraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt.Numero registro generale 20440/2020Numero sezionale 9032/2025Numero di raccolta generale 8702/2026Data pubblicazione 08/04/20262727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ. (cfr. Cass. n. 14237 del07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010).3.3. La sentenza impugnata si rivela rispettosa dei superiori principi didiritto. La CTR ha, infatti, dapprima ritenuto la validità delle presunzioniposte a base dell’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio(essenzialmente, l’omessa presentazione della dichiarazione annuale) el’idoneità delle stesse ad invertire l’onere della prova; successivamente haritenuto che la società contribuente non abbia assolto all’onere probatoriosulla stessa gravante. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria nonha necessità di provare altro, posto che SGP nulla ha provato.3.4. La circostanza che la società ricorrente giudichi erronea taleaffermazione non comporta una violazione di legge, ma semplicemente larichiesta di una rivalutazione nel merito della controversia, inammissibilein sede di legittimità.4. Con il terzo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 112cod. proc. civ., non avendo la CTR pronunciato in ordine alla eccepitaillegittimità della sentenza di primo grado con riferimento all’anno 2012,«nella parte in cui aveva ritenuto che la cessione del 17/05/2012 avesseriguardato la “proprietà” del ramo di azienda e avesse conseguentementeritenuto corretto il metodo utilizzato al fine di individuare il valoredell'avviamento del ramo di azienda ceduto e della relativa plusvalenza».4.1. Il motivo è fondato, anche se va riqualificato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ.4.2. La sentenza impugnata si è limitata ad affermare, con riferimentoa tutti e tre gli anni d’imposta, che il reddito era stato correttamentedeterminato dall’Ufficio in ragione della mancanza di documentazioneprodotta da SGP, ma ha omesso del tutto di esaminare , con riferimento alsolo anno 2012, la specifica questione posta dalla società contribuente econcernente la sopravvalutazione del valore dell’avviamento effettuata daiNumero registro generale 20440/2020Numero sezionale 9032/2025Numero di raccolta generale 8702/2026Data pubblicazione 08/04/2026verificatori in sede di cessione del ramo d’azienda del 17/12/2012, postoche la cessione non avrebbe avuto ad oggetto la proprietà dell’aziendamedesima ma solo l’affitto.5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132,secondo comma, n., 4, cod. proc. civ., dell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del1973, degli artt. 2632, 2639, 2697 e 2729 cod. civ., dell'art. 7 del d.l. 30settembre 2003, n. 269, conv. con modif. nella l. 24 novembre 2003, n.326, per avere la CTR, con riferimento alla qualifica di amministratore difatto della società contribuente in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA]: a) resomotivazione apparente e per relationem al processo verbale diconstatazione; b) presunto indebitamente tale qualifica in base apresunzioni supersemplici, senza applicare i principi concernenti laripartizione dell’onere della prova; c) applicato illegittimamente ilragionamento presuntivo nella individuazione dell’amministratore di fatto;d) attribuito indebitamente all’amministratore di fatto sia i debiti tributariche le sanzioni.5.1. Il motivo è fondato.5.2. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si èin presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poiquella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale,Numero registro generale 20440/2020Numero sezionale 9032/2025Numero di raccolta generale 8702/2026Data pubblicazione 08/04/2026implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra unerror in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenzaimpugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass.S.U. n. 16599 del 05/08/2016).5.3. Sotto altro profilo, va considerata amministratore di fatto lapersona che, benché priva della corrispondente investitura formale, siaccerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendodirettive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungidall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli averecaratteri di sistematicità e completezza (Cass. n. 4045 del 01/03/2016;Cass. n. 21730 del 08/10/2020; Cass. n. 1546 del 19/01/2022; si vedaanche Cass. n. 2586 del 05/02/2014), anche se il requisito dellasistematicità non è necessario nel caso di compimento di atti di assolutarilevanza per la vita dell’impresa, tali da potersi giustificare solo grazieall’effettivo inserimento nella gestione (Cass. n. 2952 del 13/02/2015;Cass. n. 23213 del 13/08/2025).5.4. Nel caso di specie la CTR ha affermato quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] nel processo verbale di constatazione del 22.11.2013ricostruisce l’attività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e individua in manierapiù che realistica il rappresentante legale nella persona di RomeoSebastiano, precisando che lo stesso, di fatto dal 12.4.2011 harappresentato verso terzi la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. mentre il RussoOrazio, amministratore unico della società, ha lavorato come dipendentecon la qualifica di addetto al rifornimento carburanti, percependo il relativostipendio. Le stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese in sede di verbaletolgono ogni dubbio sulla sua posizione come semplice “testa di legno”.Corretta quindi la valutazione dei militari verbalizzanti che hannodeterminato la posizione del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto avendosvolto in detto periodo l’attività in nome e per conto della società», comeNumero registro generale 20440/2020Numero sezionale 9032/2025Numero di raccolta generale 8702/2026Data pubblicazione 08/04/2026tale responsabile di tutti gli obblighi, anche tributari, gravantisull’amministratore, a prescindere dalla sua investitura formale.5.5. Il giudice di appello, pertanto, indica il sig. [OSCURATO:PERSONA] qualeamministratore di fatto della società contribuente senza indicarnespecificamente le ragioni con riferimento ai principi più sopra elencati,limitandosi ad affermare che questi avrebbe rappresentato la società versoterzi, senza specificare in quali occasioni sarebbe avvenuto, nei confrontidi quali terzi e come si sarebbe atteggiata tale rappresentanza. In buonasostanza, la CTR si è limitata ad un’affermazione di principio, senzaindicare i fatti e le ragioni che tale affermazione supportano.5.6. Trattasi, all’evidenza, di una motivazione meramente apparente,con conseguente fondatezza del motivo.6. In conclusione, vanno accolti il terzo ed il quarto motivo di ricorso,rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motiviaccolti e va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese delpresente procedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/12/2025.Il Presidente