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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2025

Cassazione n. 31377/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 495 e 190 cod. proc. pen. non avendo il Tribunale escusso i testimoni indicati dall'imputato a prova contraria ed in precedenza ammessi, è manifestamente infondato: la Corte di appello ha correttamente osservato (in conformità a quanto attestato nei verbali di udienza del 22/02/2022 e del 06/10/2022) che per l'udienza fissata ai fini dell'istruttoria dibattimentale, la difesa non aveva provveduto alla citazione dei testimoni in questione, e nulla aveva eccepito nel momento in cui il giudice, successivamente alla assunzione delle prove orali introdotte dal Pubblico Ministero, aveva fissato successiva udienza per l'esame dell'imputato e la discussione delle parti, con conseguente implicita rinuncia alla loro audizione; va ricordato l'orientamento di legittimità, che si condivide, secondo cui la mancata citazione del teste per l'udienza può essere legittimamente valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui acquisizione ad una udienza successiva comporterebbe una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione, incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo (Sez. 3 n. 20851 del 11/03/2025, Zambelli, Rv. 263744; Sez. 3, n. 20267 del 08/04/2018, Acerbis, Rv. 259668); ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e adeguatamente disattesi dalla Corte di merito che ha ricondotto all'imputato la condotta di truffa in quanto pacificamente titolare del conto corrente sul quale era confluito il pagamento del prezzo del bene acquistato dalla persona offesa e dalla stessa mai ricevuto ( pag. 4 della sentenza impugnata) considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello puntualmente indicato gli elementi ostativi ad una valutazione favorevole valorizzando, in tale direzione, anche i numerosi precedenti penali e la non modesta entità del danno cagionato (pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 495 e 190 cod. proc. pen. non avendo il Tribunale escusso i testimoni indicati dall'imputato a prova contraria ed in precedenza ammessi, è manifestamente infondato: la Corte di appello ha correttamente osservato (in conformità a quanto attestato nei verbali di udienza del 22/02/2022 e del 06/10/2022) che per l'udienza fissata ai fini dell'istruttoria dibattimentale, la difesa non aveva provveduto alla citazione dei testimoni in questione, e nulla aveva eccepito nel momento in cui il giudice, successivamente alla assunzione delle prove orali introdotte dal Pubblico Ministero, aveva fissato successiva udienza per l'esame dell'imputato e la discussione delle parti, con conseguente implicita rinuncia alla loro audizione; va ricordato l'orientamento di legittimità, che si condivide, secondo cui la mancata citazione del teste per l'udienza può essere legittimamente valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui acquisizione ad una udienza successiva comporterebbe una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione, incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo (Sez. 3 n. 20851 del 11/03/2025, Zambelli, Rv. 263744; Sez. 3, n. 20267 del 08/04/2018, Acerbis, Rv. 259668); ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e adeguatamente disattesi dalla Corte di merito che ha ricondotto all'imputato la condotta di truffa in quanto pacificamente titolare del conto corrente sul quale era confluito il pagamento del prezzo del bene acquistato dalla persona offesa e dalla stessa mai ricevuto ( pag. 4 della sentenza impugnata) considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello puntualmente indicato gli elementi ostativi ad una valutazione favorevole valorizzando, in tale direzione, anche i numerosi precedenti penali e la non modesta entità del danno cagionato (pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gio
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