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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37858/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 luglio 2021 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la decisione del Tribunale di Catanzaro che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due distinti reati di furto di energia elettrica (artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.).

Le condotte contestate agli imputati erano entrambe relative ad allacci abusivi alla rete elettrica: la Passalacqua con riferimento all'appartamento da lei abusivamente occupato, sito in Catanzaro, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15, secondo piano, interno 8; il Martino con riferimento all'appartamento da lui abusivamente occupato, sito in Catanzaro, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15, terzo piano, interno 9.

2. Contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.

3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si articola in cinque motivi. 3.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 360 cod. proc. pen.

Rappresenta che la presunta manomissione del contatore di consumo dell'energia elettrica era stata accertata dalla polizia giudiziaria con l'ausilio dei tecnici dell'Enel.

Tale attività, a parere del ricorrente, andava qualificata come "accertamento tecnico irripetibile" e, essendo stata eseguita senza il rispetto delle formalità e delle garanzie previste dall'art. 360 cod. proc. pen., andava considerata, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, inutilizzabile. 3.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, per illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Sostiene che non sarebbe certa la prova che l'attività delittuosa sia stata posta in essere dall'imputata, non essendo a tal fine sufficiente la mera circostanza che essa abusivamente occupasse l'appartamento che "godeva" dell'allaccio abusivo. 3.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

Sostiene che la sentenza non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose. 3.4 Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

Sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe carente nella parte in cui ha escluso il riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità. 3.5 Con un quinto motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale.

Sostiene che la motivazione sarebbe carente nella parte relativa al bilanciamento delle circostanze e, in particolare, nella parte in cui non riconosce la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.4.

Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di quattro motivi.

4.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 360 cod. proc. pen.

Sostiene, in base alle medesime argomentazioni esposte dall'altro ricorrente, che l'accertamento della manomissione del contatore andava ritenuta inutilizzabile, per violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. 4.2.

Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, per illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Sostiene che non sarebbe dimostrato che l'attività delittuosa sia stata posta in essere dall'imputato, non essendo a tal fine sufficiente la mera circostanza che egli abusivamente occupasse l'appartamento dove era stato realizzato l'allaccio abusivo.

A tal riguardo, evidenzia che, peraltro, il Martino risultava residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3. 4.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

Sostiene che la sentenza non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose. 4.4 Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

Sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe carente nella parte in cui ha escluso il riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità.

5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi.

6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

1.1. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse della Passalacqua e il primo motivo presentato nell'interesse dal Martino - che si basano sulle medesime argomentazioni - sono manifestamente infondati.

Al riguardo, va ricordato che <<l'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all'art. 360 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, Contino, Rv. 282286).

La verifica dello stato dei luoghi, da cui possono essere tratti elementi per l'accertamento di un reato, invero, non costituisce atto a cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 del codice di rito, in quanto le garanzie difensive trovano applicazione solo quando si eseguano prelievi o manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obbiettiva preesistente.

Modifiche che non intervengono con la mera verifica dello stato dei luoghi né la circostanza di una successiva eventuale eliminazione dell'illecito incide sull'utilizzabilità delle dichiarazioni aventi ad oggetto quanto rilevato in precedenza (cfr. Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, Contino, Rv. 282286).

1.2. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse della Passalacqua è inammissibile.

Con esso, la ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Va evidenziato, peraltro, che si tratta della mera riproposizione delle stesse questioni proposte in secondo grado, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata, logica e coerente, con la quale la ricorrente non si è confrontata.

Il motivo risulta, dunque, anche privo di specificità estrinseca.

1.3. Il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse della Passalacqua è manifestamente infondato.

Premesso che «in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori» (Sez. 4, Sentenza n. 23660 del 23/11/2012, Camerino, Rv. 256190).

Va osservato che la Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., evidenziando la manomissione del contatore, che risultava anche staccato dal quadro centralizzato, per consentire il collegamento diretto alla rete elettrica di un "cavo privato" che terminava all'interno dell'abitazione della ricorrente.1.4.

Anche il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse della Passalacqua è manifestamente infondato.

La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare lievità, facendo riferimento anche ai danni correlati al successivo intervento tecnico e al ripristino della rete.

Al riguardo, peraltro, va ricordato che «in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata» (Sez. 4, Sentenza n. 18485 del 23/01/2009, Falcone, Rv. 243977).

1.5. Il quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse della Passalacqua è inammissibile.

Al riguardo, va ricordato che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).

La Corte territoriale, peraltro, si è ampiamente soffermata sul punto, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici (cfr. pag. 6 della sentenza).

2.1. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del Martino è manifestamente infondato.

Invero, come si è già detto con riferimento all'analogo motivo del ricorso della Passalacqua, l'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all'art.360 cod. proc. pen. 2.2.

Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse del Martino è inammissibile.

Il ricorrente, invero, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello.Va evidenziato, peraltro, che si tratta della mera riproposizione delle stesse questioni proposte in secondo grado, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata, logica e coerente.

In particolare, con riferimento alla circostanza che il Martino risultasse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] quello ove era stato perpetrato il reato, aveva evidenziato che il dato formale era completamente superato dall'accertata e costante occupazione dell'abitazione in questione da parte dell'imputato.

Circostanza quest'ultima che risultava riscontrata anche in occasione dei reiterati controlli (correlati alla sottoposizione del Martino a misure di prevenzione) e delle ripetute notifiche di atti che la polizia giudiziaria aveva effettuato in quel luogo.

Il ricorrente non si è confrontato con tale motivazione, rendendo il motivo anche privo di specificità estrinseca.

2.3. Il terzo motivo del ricorso del Martino è manifestamente infondato.

La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., evidenziando che, anche nel caso del Martino, vi era stata la manomissione del contatore, che risultava staccato dal quadro centralizzato, per consentire il collegamento diretto alla rete elettrica di un "cavo privato" che terminava all'interno dell'abitazione.

2.4. Anche il quarto motivo del ricorso del Martino è manifestamente infondato.

La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare lievità, facendo riferimento ai danni correlati al successivo intervento tecnico e al ripristino della rete nonché al consumo dell'energia, che, sebbene non esattamente quantificato, non poteva essere considerato esiguo, atteso il flusso continuo di approvvigionamento illecito di energia.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 luglio 2021 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la decisione del Tribunale di Catanzaro che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due distinti reati di furto di energia elettrica (artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.). Le condotte contestate agli imputati erano entrambe relative ad allacci abusivi alla rete elettrica: la Passalacqua con riferimento all'appartamento da lei abusivamente occupato, sito in Catanzaro, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15, secondo piano, interno 8; il Martino con riferimento all'appartamento da lui abusivamente occupato, sito in Catanzaro, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15, terzo piano, interno 9. 2. Contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si articola in cinque motivi. 3.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 360 cod. proc. pen. Rappresenta che la presunta manomissione del contatore di consumo dell'energia elettrica era stata accertata dalla polizia giudiziaria con l'ausilio dei tecnici dell'Enel. Tale attività, a parere del ricorrente, andava qualificata come "accertamento tecnico irripetibile" e, essendo stata eseguita senza il rispetto delle formalità e delle garanzie previste dall'art. 360 cod. proc. pen., andava considerata, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, inutilizzabile. 3.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Sostiene che non sarebbe certa la prova che l'attività delittuosa sia stata posta in essere dall'imputata, non essendo a tal fine sufficiente la mera circostanza che essa abusivamente occupasse l'appartamento che "godeva" dell'allaccio abusivo. 3.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Sostiene che la sentenza non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose. 3.4 Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. Sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe carente nella parte in cui ha escluso il riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità. 3.5 Con un quinto motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale. Sostiene che la motivazione sarebbe carente nella parte relativa al bilanciamento delle circostanze e, in particolare, nella parte in cui non riconosce la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di quattro motivi. 4.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 360 cod. proc. pen. Sostiene, in base alle medesime argomentazioni esposte dall'altro ricorrente, che l'accertamento della manomissione del contatore andava ritenuta inutilizzabile, per violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. 4.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Sostiene che non sarebbe dimostrato che l'attività delittuosa sia stata posta in essere dall'imputato, non essendo a tal fine sufficiente la mera circostanza che egli abusivamente occupasse l'appartamento dove era stato realizzato l'allaccio abusivo. A tal riguardo, evidenzia che, peraltro, il Martino risultava residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3. 4.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Sostiene che la sentenza non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose. 4.4 Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. Sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe carente nella parte in cui ha escluso il riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi. 6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse della Passalacqua e il primo motivo presentato nell'interesse dal Martino - che si basano sulle medesime argomentazioni - sono manifestamente infondati. Al riguardo, va ricordato che <<l'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all'art. 360 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, Contino, Rv. 282286). La verifica dello stato dei luoghi, da cui possono essere tratti elementi per l'accertamento di un reato, invero, non costituisce atto a cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 del codice di rito, in quanto le garanzie difensive trovano applicazione solo quando si eseguano prelievi o manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obbiettiva preesistente. Modifiche che non intervengono con la mera verifica dello stato dei luoghi né la circostanza di una successiva eventuale eliminazione dell'illecito incide sull'utilizzabilità delle dichiarazioni aventi ad oggetto quanto rilevato in precedenza (cfr. Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, Contino, Rv. 282286). 1.2. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse della Passalacqua è inammissibile. Con esso, la ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va evidenziato, peraltro, che si tratta della mera riproposizione delle stesse questioni proposte in secondo grado, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata, logica e coerente, con la quale la ricorrente non si è confrontata. Il motivo risulta, dunque, anche privo di specificità estrinseca. 1.3. Il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse della Passalacqua è manifestamente infondato. Premesso che «in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori» (Sez. 4, Sentenza n. 23660 del 23/11/2012, Camerino, Rv. 256190). Va osservato che la Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., evidenziando la manomissione del contatore, che risultava anche staccato dal quadro centralizzato, per consentire il collegamento diretto alla rete elettrica di un "cavo privato" che terminava all'interno dell'abitazione della ricorrente.1.4. Anche il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse della Passalacqua è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare lievità, facendo riferimento anche ai danni correlati al successivo intervento tecnico e al ripristino della rete. Al riguardo, peraltro, va ricordato che «in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata» (Sez. 4, Sentenza n. 18485 del 23/01/2009, Falcone, Rv. 243977). 1.5. Il quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse della Passalacqua è inammissibile. Al riguardo, va ricordato che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). La Corte territoriale, peraltro, si è ampiamente soffermata sul punto, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici (cfr. pag. 6 della sentenza). 2.1. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del Martino è manifestamente infondato. Invero, come si è già detto con riferimento all'analogo motivo del ricorso della Passalacqua, l'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all'art.360 cod. proc. pen. 2.2. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse del Martino è inammissibile. Il ricorrente, invero, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello.Va evidenziato, peraltro, che si tratta della mera riproposizione delle stesse questioni proposte in secondo grado, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata, logica e coerente. In particolare, con riferimento alla circostanza che il Martino risultasse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] quello ove era stato perpetrato il reato, aveva evidenziato che il dato formale era completamente superato dall'accertata e costante occupazione dell'abitazione in questione da parte dell'imputato. Circostanza quest'ultima che risultava riscontrata anche in occasione dei reiterati controlli (correlati alla sottoposizione del Martino a misure di prevenzione) e delle ripetute notifiche di atti che la polizia giudiziaria aveva effettuato in quel luogo. Il ricorrente non si è confrontato con tale motivazione, rendendo il motivo anche privo di specificità estrinseca. 2.3. Il terzo motivo del ricorso del Martino è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., evidenziando che, anche nel caso del Martino, vi era stata la manomissione del contatore, che risultava staccato dal quadro centralizzato, per consentire il collegamento diretto alla rete elettrica di un "cavo privato" che terminava all'interno dell'abitazione. 2.4. Anche il quarto motivo del ricorso del Martino è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare lievità, facendo riferimento ai danni correlati al successivo intervento tecnico e al ripristino della rete nonché al consumo dell'energia, che, sebbene non esattamente quantificato, non poteva essere considerato esiguo, atteso il flusso continuo di approvvigionamento illecito di energia. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricor
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