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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07695/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/07/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdate-avvise-erfieTTaTtt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 34959/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 28 luglio 2021 il Tribunale di Perugia ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per detenzione di 26 grammi lordi suddivisa in 26 involucri in cellophane termosaldati, plurime cessioni della stessa, violazioni del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché degli art. 495, 497-bis e 489 cod. pen. 2.

La difesa dell'imputato lamenta l'errata qualificazione giuridica del fatto da sussumere sotto l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.,è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che è possibile sollevare eccezioni in merito alla qualificazione giuridica dei fatti solo quando la stessa risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Cass., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 — 01), il che non è nel caso in esame, in cui l'imputato è stato trovato con un importante quantitativo di cocaina, già frazionata e confezionata, finalizzata alla cessione a terzi come da indagini sugli acquirenti e sui cellulari e come da confessione dello stesso imputato, nonché con la somma di euro 500 in contanti.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

RG 34959/2021 P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/07/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdate-avvise-erfieTTaTtt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 34959/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 28 luglio 2021 il Tribunale di Perugia ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per detenzione di 26 grammi lordi suddivisa in 26 involucri in cellophane termosaldati, plurime cessioni della stessa, violazioni del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché degli art. 495, 497-bis e 489 cod. pen. 2. La difesa dell'imputato lamenta l'errata qualificazione giuridica del fatto da sussumere sotto l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.,è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che è possibile sollevare eccezioni in merito alla qualificazione giuridica dei fatti solo quando la stessa risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Cass., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 — 01), il che non è nel caso in esame, in cui l'imputato è stato trovato con un importante quantitativo di cocaina, già frazionata e confezionata, finalizzata alla cessione a terzi come da indagini sugli acquirenti e sui cellulari e come da confessione dello stesso imputato, nonché con la somma di euro 500 in contanti. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. RG 34959/2021 P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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