CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 VISCONTI;2641 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1492/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 14/04/2023 R.G.N. 2824/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dalgiudice di prime cure, ha respinto la domanda di accertamento dellaNumero registro generale 19415/2023Numero sezionale 2641/2026sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato proposNtuam edroa d i rFacacboltrai gzeinoe rale 20605/2026Data pubblicazione 18/06/2026De Paula nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare di studio dentistico,per il periodo ottobre 2013 – ottobre 2015 rilevando che il quadroprobatorio acquisito (di fonte testimoniale e documentale) non erasufficiente a dimostrare la sottoposizione del lavoratore, odontoiatra,al potere di controllo, organizzativo, direttivo e disciplinare delsupposto datore di lavoro.2. La Corte distrettuale, richiamando l’orientamento di legittimitàelaborato in tema di qualificazione del lavoro subordinato e di relativiindici sintomatici, ha rilevato che il controllo sulle modalità diespletamento della prestazione professionale era del tutto compatibilecon la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo (e con i doverosiconsigli da impartire al giovane collega, iscritto all’Albo da pochi mesi),che non era stato provato alcun obbligo di rispettare orari e giornateprefissate, che non erano state precisate le modalità temporali dipagamento del compenso (e la circostanza che i pazienti pagassero leprestazioni odontoiatriche direttamente allo Scrascia, titolare“giuridicamente e fiscalmente” dello studio, doveva ritenersicircostanza neutra).3. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorsoaffidato a due motivi; il titolare dello studio resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c.,per avere, la Corte territoriale, elencato nella motivazione 5 criteriprincipali di disamina dai quali si dovrebbe evincere la subordinazione,mentre la giurisprudenza e’ costante nel determinare che i criteriprincipali di discernimento della subordinazione sono solo i primi due eNumero registro generale 19415/2023Numero sezionale 2641/2026gli altri sono invece criteri sussidiari che vanno eNvumeenrot udi aralcmcoletan getnee rale 20605/2026Data pubblicazione 18/06/2026esaminati solo una volta che la disamina dei primi due non consentad’arrivare ad una soluzione; la Corte territoriale doveva, dunque,dapprima concentrarsi sui primi due criteri (criterio dell’inserimento dellavoratore nell’organizzazione predisposta dal datore di lavoro ecriterio della sottoposizione alle direttive ed al controllo del datore dilavoro), criteri che (in base alle deposizioni testimoniali rese)avrebbero confermato la sussistenza di un vincolo di subordinazionetra le parti; solamente in via successiva, la Corte doveva verificare lasussistenza degli altri criteri, sussidiari (ossia esclusività delladipendenza da un solo datore di lavoro; modalità della retribuzione,generalmente periodica ed indipendente dal risultato, vincolodell'orario di lavoro).2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094cod. civ., per avere, la Corte territoriale, trascurato che il vincolo dellasubordinazione si presenta in via attenuata nelle prestazioniintellettuali (e le deposizioni testimoniali hanno dimostrato, comericonosciuto dal Tribunale, la sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] alle direttivee al controllo dello Scrascia).3. I motivi, che per stretta connessione vanno esaminaticongiuntamente, non sono fondati.3.1. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (richiamateanche dal ricorrente all’ultimo motivo, sentenza n. 379/1999) hannostatuito che: «se è vero che, ai fini della qualificazione di un rapportodi lavoro come autonomo o subordinato, assume rilievo prioritario edecisivo l'indagine sulla sussistenza del requisito della subordinazione,inteso come vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatored'opera al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguentelimitazione della sua libertà, non è men vero che, rispetto alriconoscimento, in concreto, della sussistenza del requisito stesso, nonNumero registro generale 19415/2023Numero sezionale 2641/2026sono privi, come, invece, dal ricorrente si pretende, dNui mqeruo dai lrsacicvooltag gleinae rale 20605/2026Data pubblicazione 18/06/2026rilievo sintomatico quegli elementi (della collaborazione, dellacontinuità della prestazione, dell'osservanza di un orario determinato,del versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, delcoordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo datoall'impresa dal datore di lavoro, dell'assenza, in capo al lavoratore diuna, sia pur minima, struttura imprenditoriale) ai quali i giudici delmerito hanno, nella specie, affidato la propria valutazione. Ciò che devenegarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi,considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto incontestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire ilcriterio, generale ed astratto, preordinato a siffatto risultato specifico),non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi,funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenzadel requisito della subordinazione, essi vengano assunti, comeconcordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettiva di talesussistenza. In quest'ordine di idee, è di ricorrente affermazione, nellagiurisprudenza di questa Corte, il principio per cui, qualora l'elementodell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non siaagevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi delrapporto, occorre far riferimento ad altri criteri, complementari esussidiari, del tipo sopra descritto, i quali, se individualmenteconsiderati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutatiglobalmente come indizi probatori, da parte del giudice del merito (v.ex plurimis, Cass. 23 luglio 1986, n. 4700; Id. 18 dicembre 1986, n.7708; Id. 14 aprile 1987 n. 3716; Id. 11 maggio 1990, n. 4070; Id. 3aprile 1990, n. 2680; Id., 26 ottobre 1994, n. 8804; Id., 9 giugno1994, n. 5590; Id., 29 marzo 1995, n. 3745; Id., 18 dicembre 1996,n. 11329; Id. 4 marzo 1998, n. 2370)».3.2. Nello stesso senso della rilevanza di una valutazione (nonNumero registro generale 19415/2023Numero sezionale 2641/2026subordinazione, cfr., più di recente, Cass. 2341/2026 (cNoumne ror idgi ruacacorldta oge nae rale 20605/2026Data pubblicazione 18/06/2026medico ospedaliero), Cass. n.15602/2024 (con riguardo ad un medicodi casa di cura, riguardo al quale i giudici di merito, con valutazioneglobale degli indici probatori, hanno escluso il vincolo disubordinazione), Cass. n. 10050/2023, Cass. n. 11424/2021, Cass. n.9108/2012, Cass. S.U. n. 584/2008.3.3. La Corte territoriale ha correttamente individuato ed analizzato iparametri normativi del lavoro subordinato ed autonomo e gli elementiindiziari, dotati di efficacia probatoria sussidiaria ai fini dellaqualificazione giuridica del rapporto di lavoro, e ha rilevato sia dellecarenze con riferimento agli aspetti concernenti l'esercizio di un poteregerarchico, di controllo e disciplinare (mancanza di giustificazioni perassenze o ritardi o di sanzioni disciplinari; mero controllo sulla bontàdella prestazione effettuata al paziente) sia con riguardo agli indicisintomatici della subordinazione nell’ambito (ritenuto, pergiurisprudenza consolidata, più attenuato) delle prestazioniintellettuali.3.4. Per il resto, le censure pur se formulate come violazione di leggemirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatoriooperata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità.4. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., contraddittorietà e illogicità della motivazione chedeterminano la nullità della sentenza in relazione all’art. 132 comma2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 delle norme di attuazione c.p.c. posto chela sentenza impugnata contiene passaggi motivazionali totalmenteincoerenti con le deposizioni testimoniali, ivi riportate.5. Il motivo è inammissibile.5.1. La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensidell'art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchiaddirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsiintendere da un normale intelletto. In particolare, il vizio diNumero registro generale 19415/2023motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'aNrumt.e r1o 1se1zio nale 2641/2026Numero di raccolta generale 20605/2026Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nellaData pubblicazione 18/06/2026indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazionedel proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr.Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito allariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (dispostadall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazionedella sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017).Nessuna di queste circostanze ricorre nel caso di specie, avendo, lasentenza impugnata, effettuato una ricognizione logico-giuridica deltutto intellegibile.6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolatesecondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.7. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00per esborsi, nonché in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltrespese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’udienza del 27 maggio 2026Il PresidenteNumero registro generale 19415/2023Numero sezionale 2641/2026dott.ssa MargheritNau mMerao drii raac cLoeltao gnenee rale 20605/2026Data pubblicazione 18/06/2026