CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29029/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1582‒2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di ultimo liquidatore e socio della [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 01/04/2015, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Oggetto: TRIBUTI– società cessata –notifica intimazione di pagamento -sanzioni -controricorrente - avverso la sentenza n. 1997/05/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della LOMBARDIA, depositata in data 20/06/2023; udita la relazione svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11 /03/ 2025 , nonché in riconvocazione in quella del 24/09/2025. Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due intimazioni di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate per l’anno d’imposta 2013, notificate in data 21/04/2021 alla [OSCURATO:SOCIETA]., società cancellata dal registro delle imprese in data 01/04/2015, «rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA] […] nella qualità di liquidatore (liquidazione volontaria)» della predetta società, La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato gli appelli riuniti proposti dal GIROLA, in proprio e nelle qualità di ex socio ed ex liquidatore della sopra indicata società. I giudici di appello, riuniti i due appelli proposti dal Girola avverso la sentenza di primo grado, ritenendo il secondo «in concreto meramente ripetitivo del precedente», nel merito, ribadivano « la legittimità, la tempestività e l'efficacia delle conseguenti intimazioni di pagamento, notificate personalmente all'ex socio in quanto successore ex lege delle obbligazioni già gravanti sulla società». 3. Avverso tale statuizione il Girola propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replical’ intimata con controricorso . Considerato che: 1. Il ricorrente con i l primo mezzo di cassazione , deduce ndo la «Violazione e falsa applicazione artt. 274 e 335 c.p.c. in merito a più impugnazioni nei confronti della medesima sentenza, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 53 D. Lgs. n. 546/1992», censura la statuizione di inammissibilità del secondo appello proposto avverso la sentenza di primo grado. 2. Con il secondo motivo , deduce ndo la « Violazione e falsa applicazione art.2495 c.c. ed art 28 D. Lgs. n. 175/2014 in merito alla notifica degli atti tributari», censura la sentenza impugnata per avere ritenuto corretta la notificazione di un’intimazione di pagamento effettuata in data 21/04/2021nei confronti del liquidatore di una società cancellata dal Registro delle Imprese in data 01/04/2015, ovvero ben oltre il quinquennio di cui alcitato art. 28. 3. Con il terzo motivo deduce la «Violazione e falsa applicazione della giurisdizione in merito ai ricorsi proposti da società cancellate», sostenendo che «la corte di giustizia di secondo grado, errando, ha ritenuto non necessaria la proposizione dell’appello da parte del socio». 4. Con il quarto motivo deduce la «Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia», nonché la «Violazione e falsa applicazione art. 7, comma 1, dei d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in L. n. 326 del 2003», sostenendo che «[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado nulla dice in merito alle sanzioni ed agli interessi richiesti al sig. [OSCURATO:PERSONA] nonostante la cancellazione della società da oltre un quinquennio». Precisa, al riguardo, che se le intimazioni fossero state dirette al Girola per far valere la responsabilità dello stesso in quanto ex socio della società cancellata, non avrebbero dovuto contenere le sanzioni in quanto intrasmissibili agli eredi. Sostiene, inoltre, che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto procedere nei confronti del socio con l’emissione di un atto emesso ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973. 5. Orbene, sulla questione posta con tale ultimo motivo , ovvero quella della trasmissibilità agli ex soci e dell’ex liquidatore delle sanzioni applicate alla società cessata per violazioni tributarie imputabili alla stessa, questa Corte, ha rimesso alla pubblica udienza la trattazione di due ricorsi in cui si poneva la medesima questione, ritenendo necessario un approfondimento (Cass., ord. interl. n. 10207/2025 e n. 10210/2025). 6. Ne consegue che il presente giudizio deve essere rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione che questaSezione adotterà all’esito della pubblica udienza. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, fiss