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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 02847/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reati di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, fatti commessi il 6/10/2017 ed il 5/11/2018; Considerato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per difetto dell'elemento soggettivo dei reati;

2. Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva specifica ed i nfraqui nq uen na le.

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, basata su corretti criteri di inferenza: nella specie, la Corte di merito ha logicamente evidenziato come si debba escludere che l'imputato sia incorso in un errore scusabile nel rendere le false dichiarazioni e nell'omettere di comunicare le variazioni di reddito, non essendo sostenibile che egli fosse all'oscuro delle risorse economiche della compagna convivente.

Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva qualificata, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali annoverati dall'imputato, anche della stessa indole (il ricorrente, si legge in sentenza, ha riportato una condanna per il reato di falsità ideologica).

Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reati di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, fatti commessi il 6/10/2017 ed il 5/11/2018; Considerato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per difetto dell'elemento soggettivo dei reati; 2. Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva specifica ed i nfraqui nq uen na le. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, basata su corretti criteri di inferenza: nella specie, la Corte di merito ha logicamente evidenziato come si debba escludere che l'imputato sia incorso in un errore scusabile nel rendere le false dichiarazioni e nell'omettere di comunicare le variazioni di reddito, non essendo sostenibile che egli fosse all'oscuro delle risorse economiche della compagna convivente. Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva qualificata, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali annoverati dall'imputato, anche della stessa indole (il ricorrente, si legge in sentenza, ha riportato una condanna per il reato di falsità ideologica). Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estens
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