CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2023
Cassazione n. 13260/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso Ritenuto che il motivo con il quale si contesta l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello, che, dopo avere sottolineato in sentenza le modalità della condotta, i motivi a delinquere e la personalità dell'imputato, ha ritenuto che tali circostanze inducessero a ritenere non di lieve tenuità la condotta dell'imputato (pag.2 e 3). Quanto al secondo motivo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente ricondotto ai precedenti penali dell'imputato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere est sore Il Presidente