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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25682/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione degli artt. 35-ter e 3 Cedu ad opera del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma col quale è stato rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma, che parzialmente rigettava l'istanza formulata dal condannato ai sensi dei suddetti articoli, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi cori corretti argomenti giuridici dal suddetto Tribunale con il provvedimento impugnato.

Invero, in detto provvedimento si osserva che la mancanza di acqua calda all'interno del bagno annesso alle camere di pernottamento oc:cupate da [OSCURATO:PERSONA] durante la detenzione negli istituti di pena indicati nel reclamo (Latina, Roma, Velletri, Vasto, Civitavecchia, Perugia e Terni), che si è accertato essere da sempre separato da porta, non viola alcun diritto soggettivo del detenuto perché il diritto alla salute, inteso come condizione generale di benessere raggiunto anche con un'adeguata cura dell'igiene personale, è stato ampiamente garantito al ristretto dalla fruizione quotidiana di acqua corrente fredda presenti nei servizi igienici annessi alla cella e di docce calde presenti nei locali comuni.

Si rileva, inoltre, quanto alla doglianza relativa alle dedotte precarie condizioni igienico- sanitarie della Casa circondariale di Terni, che sul punto, nonostante lo spazio detentivo sia stato tra i tre e i quattro metri quadrati, il reclamo non ha puntualizzato alcun elemento istruttorio meritevole di approfondimento, mentre la nota informativa della direzione ben descrive sia le dimensioni della camera detentiva, dotata di un'ampia finestra che ha consentito l'ingresso di aria e luce naturale, sia l'ampia offerta trattamentale rivolta ai detenuti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste genericamente sulla sussistenza di condizioni detentive inumane per l'assenza di acqua calda nei servizi igienici annessi alle celle, con grosse ripercussioni sull'igiene intima e sul pudore personale, e in particolare nel carcere di Terni per la precarietà delle condizioni igieniche - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione degli artt. 35-ter e 3 Cedu ad opera del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma col quale è stato rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma, che parzialmente rigettava l'istanza formulata dal condannato ai sensi dei suddetti articoli, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi cori corretti argomenti giuridici dal suddetto Tribunale con il provvedimento impugnato. Invero, in detto provvedimento si osserva che la mancanza di acqua calda all'interno del bagno annesso alle camere di pernottamento oc:cupate da [OSCURATO:PERSONA] durante la detenzione negli istituti di pena indicati nel reclamo (Latina, Roma, Velletri, Vasto, Civitavecchia, Perugia e Terni), che si è accertato essere da sempre separato da porta, non viola alcun diritto soggettivo del detenuto perché il diritto alla salute, inteso come condizione generale di benessere raggiunto anche con un'adeguata cura dell'igiene personale, è stato ampiamente garantito al ristretto dalla fruizione quotidiana di acqua corrente fredda presenti nei servizi igienici annessi alla cella e di docce calde presenti nei locali comuni. Si rileva, inoltre, quanto alla doglianza relativa alle dedotte precarie condizioni igienico- sanitarie della Casa circondariale di Terni, che sul punto, nonostante lo spazio detentivo sia stato tra i tre e i quattro metri quadrati, il reclamo non ha puntualizzato alcun elemento istruttorio meritevole di approfondimento, mentre la nota informativa della direzione ben descrive sia le dimensioni della camera detentiva, dotata di un'ampia finestra che ha consentito l'ingresso di aria e luce naturale, sia l'ampia offerta trattamentale rivolta ai detenuti. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste genericamente sulla sussistenza di condizioni detentive inumane per l'assenza di acqua calda nei servizi igienici annessi alle celle, con grosse ripercussioni sull'igiene intima e sul pudore personale, e in particolare nel carcere di Terni per la precarietà delle condizioni igieniche - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 m
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