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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26023/2026

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omiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato- controricorrenti -per la cassazione della sentenza n. 917/2023 della CORTE d'APPELLO diBari pubblicata il 9.6.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.9.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:1.

Il Tribunale di Foggia, con sentenza pubblicata il 4.4.2016, rigettò ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],Pag. 1 di 6Numero registro generale 17079/2024Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 26023/2026Data pubblicazione 01/10/2026diretta a ottenere la condanna al pagamento di euro 90.195,07 a titolo dirimborso delle spese sopportate per la gestione di alcuni fondi dellaconvenuta ubicati in Vieste e di compenso per l’attività asseritamentesvolta.Il Tribunale ritenne non provato che la convenuta avesse incaricato ilpadre dell’attore ([OSCURATO:PERSONA]) della gestione dei fondi in suo nome econto tra il 1996 e il 2003, autorizzando tutti gli adempimenti e tutti ilavori agricoli necessari, compreso l’impiego di maestranze, conanticipazione dei relativi costi da parte dell’attore (pari a euro 42.195,07)e successivo obbligo di rimborso a carico della proprietaria.

Il primogiudice, altresì, affermò come non provata la pattuizione del compensoannuo di euro 6.000 in aggiunta a quanto già corrisposto dalla Nardella,individuato nella metà degli aiuti comunitari alla coltivazione e nell’olioprodotto, eccettuati circa 20 decalitri trattenuti dalla proprietaria.2.

Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata l’interruzione delprocedimento a seguito del decesso della Nardella, dinanzi alla Corted’appello di Bari si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi diquest’ultima.

Con sentenza pubblicata il 9.6.2023 la corte territorialerigettò l’impugnazione, onerando l’appellante delle spese del grado.3.

Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

Sisono difesi con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe leparti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso si espone a un preliminare e assorbente rilievo diinammissibilità perché carente del requisito di contenuto-forma prescrittodall’art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c.Si compone nel complesso di 14 pagine, risultando dedicateall’esposizione sommaria dei fatti le pagine da 2 (da riga 5) a 4 (fino ariga 18).

Senonché, gli elementi riportati nel ricorso non consentono, senon attingendo direttamente alla lettura degli atti del processo, dicomprendere adeguatamente: i presupposti di fatto e le ragioni di dirittoPag. 2 di 6Numero registro generale 17079/2024Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 26023/2026Data pubblicazione 01/10/2026che li hanno giustificati; le eccezioni, le difese e le allegazioni di ciascunaparte in relazione alla posizione avversaria; lo svolgimento della vicendagiudiziaria e le questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte inmaniera non condivisa; le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto,su cui si è fondata la sentenza di primo grado, le difese svolte dalle partiin appello e, infine, il tenore della sentenza impugnata.

Il tutto al fine dipermettere di realmente intendere il significato e la portata delle censurerivolte al provvedimento impugnato.Infatti, nel ricorso nell’ambito dell’esposizione dei fatti nulla è dettoa proposito del giudizio di primo grado e si afferma che, “per evitare inutiliripetizioni, si deve intendere per integralmente trascritto di seguito ilcontenuto dell’atto di impugnazione” (pagina 4 del ricorso, riga 4), salvoaggiungere che in sede di giudizio di appello la Nardella si era costituitaeccependo l’inammissibilità dell’impugnazione e l’infondatezza nel merito.Della fase di appello, inoltre, si fa riferimento all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]con cui sarebbe stata disattesa l’eccezione di inammissibilità,all’interruzione del giudizio per il decesso dell’appellata, all’avvenutariassunzione e alla successiva sentenza di rigetto dell’impugnazione.A completamento di tale laconica ricostruzione della sola fase diappello, il ricorrente espone di aver amministrato i fondi della Nardella trail 1996 e il 2003 sostenendo anticipazioni per euro 42.195,07 (spese dicoltivazione e oneri contributivi) e maturando il compenso annuo di euro6.000 per un totale di euro 48.000.Risulta, dunque, evidente l’inosservanza dell’onere imposto dall’art.366, comma primo, n. 3, c.p.c.2.

Invero, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità aiprincipi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrenteselezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti afondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice dilegittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria edelle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera nonPag. 3 di 6Numero registro generale 17079/2024Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 26023/2026Data pubblicazione 01/10/2026condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito dellatipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.

L'inosservanza di tali doveri,tuttavia, può condurre a una declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione soltanto quando si risolva in un’esposizione oscura olacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mossealla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabilitidai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (v.

Cass., Sez.

Un., 30 novembre 2021 n.37552; Cass., sez.

V, 30 aprile 2020 n. 8425; Cass., sez.

I, 3 novembre2020 n. 24432; Cass., sez.

III, 14 marzo 2022 n. 8117; Cass., sez.

III, 12gennaio 2024 n. 1352; Cass., sez.

II, 21 giugno 2025 n. 16618).Per adempiere tale requisito, pertanto, occorre che il ricorso percassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione dellereciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni didiritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e dellededuzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dellosvolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delleargomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata lasentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine,del tenore della sentenza impugnata (v.

Cass. 1352/2024, cit.; Cass., sez.III, 6 maggio 2026 n. 12969).La prescrizione normativa risponde non certo a un’esigenza di meroformalismo, bensì alla necessità di fornire una conoscenza chiara ecompleta dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta diben intendere il significato e la portata delle censure rivolte alprovvedimento impugnato (Cass., sez. un., 20 febbraio 2003 n. 2602).La legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità nonpuò essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o aquello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovverodall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell'Uomo e delle libertà fondamentali.

Esso è previsto in modo chiaro,prevedibile, non eccessivo per il ricorrente ed è funzionale al ruoloPag. 4 di 6Numero registro generale 17079/2024Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 26023/2026Data pubblicazione 01/10/2026nomofilattico della Suprema Corte, in particolare all’esigenza di«consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerlialiunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'originee dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delleposizioni in esso assunte dalle parti» (v., già, Cass., Sez.

Un., 10settembre 2019 n. 22575; Cass., Sez.

Un., 16 maggio 2013 n. 11826).[OSCURATO:PERSONA] non ha effettuato quanto normativamente previsto, perchéil ricorso, in violazione del principio dell’autosufficienza, è stato redattoomettendo del tutto di riferire il contenuto della domanda svolta in primogrado, gli elementi di fatto e le questioni giuridiche a esse sottese, fattaeccezione per il richiamo nella parte finale dedicata all’esposizione dei fattia un’attività di amministrazione dei fondi con maturazione di un creditocomplessivo di euro 90.195,07, così da impedire di conseguire laconoscenza dello svolgimento del giudizio e dei necessari elementiinformativi per l’esame delle doglianze svolte.Né la rilevata inadeguatezza espositiva è superabile mediante lalettura dei motivi di ricorso per cassazione a causa dei limiti narrativi inordine allo scrutinio complessivo della domanda svolta, risultando cosìpregiudicata l'intelligibilità delle censure.Come osservato di recente da questa Suprema Corte, «esiste unrapporto di complementarità tra il requisito della "esposizione sommariadei fatti della causa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motiviper i quali si chiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c.,essendo l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale -mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevantie sullo scarto di quelli inutili - funzionale a rendere intellegibili, da partedella Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati, così consentendole diprocedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie pervalutare se essi siano deducibili e pertinenti» (v.

Cass., sez.

II, 21 giugno2025 n. 16618).Pag. 5 di 6Numero registro generale 17079/2024Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 26023/2026Data pubblicazione 01/10/20263.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Lespese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a firondere aicontroricorrenti le spese, che liquida in euro 3.850 per compensi ed euro200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 15 settembre 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato- controricorrenti -per la cassazione della sentenza n. 917/2023 della CORTE d'APPELLO diBari pubblicata il 9.6.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.9.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:1. Il Tribunale di Foggia, con sentenza pubblicata il 4.4.2016, rigettò ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],Pag. 1 di 6Numero registro generale 17079/2024Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 26023/2026Data pubblicazione 01/10/2026diretta a ottenere la condanna al pagamento di euro 90.195,07 a titolo dirimborso delle spese sopportate per la gestione di alcuni fondi dellaconvenuta ubicati in Vieste e di compenso per l’attività asseritamentesvolta.Il Tribunale ritenne non provato che la convenuta avesse incaricato ilpadre dell’attore ([OSCURATO:PERSONA]) della gestione dei fondi in suo nome econto tra il 1996 e il 2003, autorizzando tutti gli adempimenti e tutti ilavori agricoli necessari, compreso l’impiego di maestranze, conanticipazione dei relativi costi da parte dell’attore (pari a euro 42.195,07)e successivo obbligo di rimborso a carico della proprietaria. Il primogiudice, altresì, affermò come non provata la pattuizione del compensoannuo di euro 6.000 in aggiunta a quanto già corrisposto dalla Nardella,individuato nella metà degli aiuti comunitari alla coltivazione e nell’olioprodotto, eccettuati circa 20 decalitri trattenuti dalla proprietaria.2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata l’interruzione delprocedimento a seguito del decesso della Nardella, dinanzi alla Corted’appello di Bari si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi diquest’ultima. Con sentenza pubblicata il 9.6.2023 la corte territorialerigettò l’impugnazione, onerando l’appellante delle spese del grado.3. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Sisono difesi con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe leparti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso si espone a un preliminare e assorbente rilievo diinammissibilità perché carente del requisito di contenuto-forma prescrittodall’art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c.Si compone nel complesso di 14 pagine, risultando dedicateall’esposizione sommaria dei fatti le pagine da 2 (da riga 5) a 4 (fino ariga 18). Senonché, gli elementi riportati nel ricorso non consentono, senon attingendo direttamente alla lettura degli atti del processo, dicomprendere adeguatamente: i presupposti di fatto e le ragioni di dirittoPag. 2 di 6Numero registro generale 17079/2024Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 26023/2026Data pubblicazione 01/10/2026che li hanno giustificati; le eccezioni, le difese e le allegazioni di ciascunaparte in relazione alla posizione avversaria; lo svolgimento della vicendagiudiziaria e le questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte inmaniera non condivisa; le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto,su cui si è fondata la sentenza di primo grado, le difese svolte dalle partiin appello e, infine, il tenore della sentenza impugnata. Il tutto al fine dipermettere di realmente intendere il significato e la portata delle censurerivolte al provvedimento impugnato.Infatti, nel ricorso nell’ambito dell’esposizione dei fatti nulla è dettoa proposito del giudizio di primo grado e si afferma che, “per evitare inutiliripetizioni, si deve intendere per integralmente trascritto di seguito ilcontenuto dell’atto di impugnazione” (pagina 4 del ricorso, riga 4), salvoaggiungere che in sede di giudizio di appello la Nardella si era costituitaeccependo l’inammissibilità dell’impugnazione e l’infondatezza nel merito.Della fase di appello, inoltre, si fa riferimento all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]con cui sarebbe stata disattesa l’eccezione di inammissibilità,all’interruzione del giudizio per il decesso dell’appellata, all’avvenutariassunzione e alla successiva sentenza di rigetto dell’impugnazione.A completamento di tale laconica ricostruzione della sola fase diappello, il ricorrente espone di aver amministrato i fondi della Nardella trail 1996 e il 2003 sostenendo anticipazioni per euro 42.195,07 (spese dicoltivazione e oneri contributivi) e maturando il compenso annuo di euro6.000 per un totale di euro 48.000.Risulta, dunque, evidente l’inosservanza dell’onere imposto dall’art.366, comma primo, n. 3, c.p.c.2. Invero, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità aiprincipi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrenteselezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti afondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice dilegittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria edelle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera nonPag. 3 di 6Numero registro generale 17079/2024Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 26023/2026Data pubblicazione 01/10/2026condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito dellatipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c. L'inosservanza di tali doveri,tuttavia, può condurre a una declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione soltanto quando si risolva in un’esposizione oscura olacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mossealla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabilitidai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 30 novembre 2021 n.37552; Cass., sez. V, 30 aprile 2020 n. 8425; Cass., sez. I, 3 novembre2020 n. 24432; Cass., sez. III, 14 marzo 2022 n. 8117; Cass., sez. III, 12gennaio 2024 n. 1352; Cass., sez. II, 21 giugno 2025 n. 16618).Per adempiere tale requisito, pertanto, occorre che il ricorso percassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione dellereciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni didiritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e dellededuzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dellosvolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delleargomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata lasentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine,del tenore della sentenza impugnata (v. Cass. 1352/2024, cit.; Cass., sez.III, 6 maggio 2026 n. 12969).La prescrizione normativa risponde non certo a un’esigenza di meroformalismo, bensì alla necessità di fornire una conoscenza chiara ecompleta dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta diben intendere il significato e la portata delle censure rivolte alprovvedimento impugnato (Cass., sez. un., 20 febbraio 2003 n. 2602).La legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità nonpuò essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o aquello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovverodall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell'Uomo e delle libertà fondamentali. Esso è previsto in modo chiaro,prevedibile, non eccessivo per il ricorrente ed è funzionale al ruoloPag. 4 di 6Numero registro generale 17079/2024Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 26023/2026Data pubblicazione 01/10/2026nomofilattico della Suprema Corte, in particolare all’esigenza di«consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerlialiunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'originee dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delleposizioni in esso assunte dalle parti» (v., già, Cass., Sez. Un., 10settembre 2019 n. 22575; Cass., Sez. Un., 16 maggio 2013 n. 11826).[OSCURATO:PERSONA] non ha effettuato quanto normativamente previsto, perchéil ricorso, in violazione del principio dell’autosufficienza, è stato redattoomettendo del tutto di riferire il contenuto della domanda svolta in primogrado, gli elementi di fatto e le questioni giuridiche a esse sottese, fattaeccezione per il richiamo nella parte finale dedicata all’esposizione dei fattia un’attività di amministrazione dei fondi con maturazione di un creditocomplessivo di euro 90.195,07, così da impedire di conseguire laconoscenza dello svolgimento del giudizio e dei necessari elementiinformativi per l’esame delle doglianze svolte.Né la rilevata inadeguatezza espositiva è superabile mediante lalettura dei motivi di ricorso per cassazione a causa dei limiti narrativi inordine allo scrutinio complessivo della domanda svolta, risultando cosìpregiudicata l'intelligibilità delle censure.Come osservato di recente da questa Suprema Corte, «esiste unrapporto di complementarità tra il requisito della "esposizione sommariadei fatti della causa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motiviper i quali si chiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c.,essendo l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale -mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevantie sullo scarto di quelli inutili - funzionale a rendere intellegibili, da partedella Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati, così consentendole diprocedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie pervalutare se essi siano deducibili e pertinenti» (v. Cass., sez. II, 21 giugno2025 n. 16618).Pag. 5 di 6Numero registro generale 17079/2024Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 26023/2026Data pubblicazione 01/10/20263. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Lespese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a firondere aicontroricorrenti le spese, che liquida in euro 3.850 per compensi ed euro200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 15 settembre 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 6 di 6