CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01078/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20111/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente e controricorrente avverso il ricorso incidentale- CONTRO [OSCURATO:PERSONA] per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa in liquidazione - gestione separata I.R.S.A.P., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso della Commissione tributaria regionale per la Sicilia sede di SIRACUSA n.283/04/2021 depositata i l 13/01/2021 . Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 13 / 0 1/202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Uditi il Procuratore Generale e i difensori presenti, che hanno concluso come da verbale. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.) di Siracusa ha proposto ricorso innanzi la CTP di Siracusa avverso l'avviso di accertamento n. 934 prot. n. 9247 del 22 maggio 2007I.C.I. 2004, del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per imposta comunale sugli immobili anno 2004, per parziale omesso versamento di impostacon riferimento a 12 unità immobiliari (dieci terreni agricoli, un gruppo catastale ed un fabbricato, in relazione al quale ultimo il [OSCURATO:PERSONA] aveva parzialmente assolto l’obbligazione tributaria). 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Siracusa ha emesso la sentenza n. 45/15, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente, ritenendo che gli immobili in questione non ricadessero su area demaniale e quindi fossero soggetti a pagamento di ICI da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Tale decisione è stata impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia. 4. Nelle more del giudizio di appello l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con l’avviso di accertamento n. SR0027958/2016 rettificò il classamento del gruppo catastale da E/3 (categoria proposta dal [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietario, e da [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di concessionario, nella dichiarazione DOCFA Mod. D1 del 4 gennaio 2013 e confermata dallo stesso Ufficio con l’avviso di accertamento n. SR0001635/2014) a D/7, confermando la rendita catastale di € 887.884,00. Tale avviso fu impugnato innanzi alla CTP di Siracusa. Con sentenza n. 4171/04/2019 del 25 settembre – 2 dicembre 2019 la [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa accolse il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento catastale n. SR0027958/2016, riconoscendo corretta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale. Anche tale decisione fu impugnata innanzi alla CTR. 5. Nel giudizio parallelo, relativo al classamento catastale, con la sentenza n. 284/4/2021 depositata il 13 gennaio 2021 il Collegio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale n. SR0027958/2016 dispostodai [OSCURATO:PERSONA] e riconoscendo corretta e dovuta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale. 6. Con la sentenza n. 283/4/2021, in questa sede impugnata, depositata in pari data, la CTR ha accolto parzialmente l’appello del [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la astratta soggettività ai fini dell’ICI, ma la non debenza dell’imposta per detti immobili in quanto classificabili catastalmente come E/3, ai sensi dell’art. 7 lett. b) del decreto legislativo 504/1992, in quanto, destinati od asserviti a servizio di depurazione idrica. 7. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione comunale ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa in liquidazione, il quale ha formulato altresì ricorso incidentale contenente n. 2motivi. 8. Avverso il ricorso incidentale si è costituito con controricorso il Comune di Priolo. 9. Successivamente il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa. 10. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo come da ordinanza interlocutoria del 5/12/2024. 11. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendoil rigetto del ricorso o, in subordine, il rinvio a nuovo ruolo. 12. Successivamente parte ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c. 13. Il P.G. e i difensori presenti in aula hanno concluso come da verbale. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rilevato che è stata eccepita la esistenza di un giudicato esterno, relativo alla sentenza della CTR Sicilia n. 284/2021, con la quale è stata definita la classificazione catastale del bene, posta a base dell’imposta immobiliare. La rilevanza di tale giudicato è stata contestata dalle controparti, in ragione del deposito da parte del Comune di una opposizione di terzo, che risulta pendente con ricorso rubricato al n. 4636/2021 innanzi alla Corte di giustizia di secondo grado Sicilia, sede distaccata di Siracusa, e non ancora definita. 2. Ritiene dunque il collegio di disporre rinvio a nuovo ruolo, in attesa della definizione della detta opposizione di terzo da parte del giudice competente a definirla, impregiudicata ogni questione in merito alla rilevanza ed agli effetti dell’eventuale giudicato nella pr