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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 06697/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / t. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 17 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale invocato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], su cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna formulava un giudizio complessivo adeguato alla personalità del ricorrente, che rende manifestamente infondato l'atto di impugnazione oggetto di vaglio. [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01). [OSCURATO:PERSONA], in tale contesto, che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] risulta scarcerato il 17 novembre 2025, in epoca antecedente alla celebrazione dell'udienza del 12 febbraio 2026, con la conseguente, sopravvenuta, carenza di interesse dell'impugnazione proposta davanti a questa Corte, che appare connotata dal venire meno delle esigenze di attualità e di concreta utilità sottese all'impugnazione.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Dra deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / t. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 17 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale invocato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], su cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna formulava un giudizio complessivo adeguato alla personalità del ricorrente, che rende manifestamente infondato l'atto di impugnazione oggetto di vaglio. [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01). [OSCURATO:PERSONA], in tale contesto, che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] risulta scarcerato il 17 novembre 2025, in epoca antecedente alla celebrazione dell'udienza del 12 febbraio 2026, con la conseguente, sopravvenuta, carenza di interesse dell'impugnazione proposta davanti a questa Corte, che appare connotata dal venire meno delle esigenze di attualità e di concreta utilità sottese all'impugnazione. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Dra deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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