CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00906/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, avendo la controricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 262 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1844, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Foggia, il 5.7.2016, e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Iva 1997/1998 - Disposto annullamento con rinvio -Omessa riassunzione della causa -Decorrenza della prescrizione della pretesa fiscale. la Corte osserva: Fatti di causa 1. In conseguenza dell’estinzione del giudizio relativo a due cartelle esattoriali, notificate il 4.12.2003 ed il 6.2.2004, pronunciata in data 20.7.2012 dal Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, a causa della omessa riassunzione del processo a seguito della cassazione con rinvio disposta dalla Corte di legittimità con decisione n. 16530 del 14.7.2020, e pertanto del consolidarsi della pretesa fiscale, l’Incaricato per l’esazione notificava il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 043 2014 0014267881 000, avente ad oggetto le medesime pretese tributarie attinenti ad Iva ed altro, con riferimento all’anno 2007. 2. La società impugnava l’atto esattivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia contestando, per quanto di interesse in questa sede, la prescrizione/decadenza dei pretesi crediti tributari, ritenuta decorrente dalla notificazione delle prime due cartelle di pagamento. L’Agenzia delle Entrate si costituiva e replicava che la prescrizione decennale del credito fiscale era stata interrotta, ed aveva ricominciato a decorrere in conseguenza dell’omessa riassunzione del giudizio, per cui non si era compiuta. La CTP non entrava nel merito del giudizio e reputava fondate le indicate ragioni della ricorrente, in conseguenza accoglieva il suo ricorso ed annullava la cartella esattoriale. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione adottata dai primi giudici, riproponendo i propri argomenti. La CTR rigettava il ricorso e confermava l’annullamento della cartella di pagamento. 4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico strumento di impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente. L’Amministrazione finanziaria ha pure depositato memoria. 4.1. Ha fatto prevenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato l’accoglimento del ricorso. Motivi della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione degli artt. 392 e 393 cod. proc. civ., dell’art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 341 del 1990, nonché degli artt. 2943, 2945 e 2946 cod. civ., perché in conseguenza dell’omessa riassunzione del giudizio a seguito di rinvio, la pretesa fiscale è divenuta definitiva, ed è da tale momento che ha ripreso a decorrere il termine decennale di prescrizione della pretesa fiscale, che pertanto non si è prescritta. 2. La CTR afferma che anche nel giudizio tributario debba trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 2945, terzo comma, cod. civ., la quale esclude che l’estinzione del processo possa comportare un effetto “sospensivo della prescrizione” (sent. CTR, p. 3), pervenendosi altrimenti ad una interpretazione della normativa tributaria immotivatamente diversa rispetto ai principi generali, proponendo una tesi ritenuta irrazionale. In senso analogo si esprime la società nel suo controricorso, sostenendo pure che ove dovesse ritenersi condivisibile la tesi dell’Amministrazione finanziaria, dovrebbe valutarsi di rimettere la decisione della causa alle Sezioni Unite della Corte di legittimità, tenuto conto del rilievo sistematico della questione. 2.1. Invero questa Corte di legittimità ha avuto modo di esaminare ripetutamente la questione oggetto della presente controversia, ed ha raggiunto un orientamento consolidato che né le valutazioni espresse dalla CTR, né gli argomenti proposti dalla controricorrente inducono a rivedere. Nessun contrasto si rinviene in materia nella giurisprudenza di legittimità, e gli approdi interpretativi cui si è giunti si rivelano completamente esaustivi, anche con riferimento alle problematiche sollevate in questo giudizio. Si è infatti specificamente statuito che “in caso di estinzione del processo tributario dovuta all'omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c., non trova applicazione e il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione. Le ragioni della mancata applicazione della predetta regola generale sono le seguenti: a) la natura impugnatoria del processo tributario e la natura amministrativa, e non processuale, dell'atto impositivo, con la conseguente definitività di questo per effetto dell'estinzione del giudizio di impugnazione di esso proposto dal contribuente; b) l'irrazionalità della soluzione opposta, atteso che essa farebbe decorrere la prescrizione a carico dell'amministrazione finanziaria da una data (l'introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell'atto impositivo, con la paradossale conseguenza che il titolo dell'imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto definitivo; c) l'insussistenza, nel processo tributario, della "ratio" dell'art. 2945, comma 3, c.c., atteso che, data la natura impugnatoria di tale processo, e per la definitività che assume l'atto impositivo per effetto dell'estinzione nel caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad avere interesse alla riassunzione, con la conseguenza che, qualora si applicasse la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c., l'eliminazione dell'effetto sospensivo della prescrizione in pendenza del processo tributario, che poi si estingua per la mancata riassunzione, opererebbe a favore della parte processuale (il contribuente) che, mostrando disinteresse per la coltivazione del giudizio, ha consentito che l'atto impugnato divenisse definitivo. Né a tale soluzione può opporsi il regime della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, a norma dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che: se è prevista (sentenze intermedie favorevoli all'amministrazione finanziaria), essa non realizza in via definitiva la pretesa tributaria, ma opera sul piano meramente anticipatorio e interinale degli effetti di un accertamento giudiziale ancora "in itinere"; se non è prevista (sentenza intermedie favorevoli al contribuente), sussiste un impedimento di diritto alla realizzazione della pretesa tributaria, con il conseguente mancato decorso, per regola generale, del termine prescrizionale” Cass. sez. V, 16.9.2021, n. 25014 (conf. Cass. sez. V, 15.1.2016, n. 556); ed ancor più di recente questa Corte regolatrice ha specificato, proponendo un principio di rilievo generale, che “nel processo tributario, attesa la sua natura impugnatoria, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione determina l'estinzione dell'intero procedimento e la definitività del provvedimento amministrativo fiscale impugnato, rendendo vana l'efficacia del principio di diritto stabilito in sede di legittimità”, Cass. sez. V, 7.6.2022, n. 16002. 3. Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato e deve essere accolto. Ne consegue la cassazione della pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisone impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi