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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 20824/2023

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[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] mattiap [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro Oggetto: pensione ragionieri RGN Cron.

Rep.

CC 25.5.23 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n . 91 /20 19 pubblicata i l 5 / 3 /20 19 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: La Corte d’appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del ragioniere [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione della quota A, calcolata col sistema retributivo, della propria pensione spettante dall’aprile 2003.

Secondo la Corte, in base all’orientamento di questa Corte di legittimità che veniva riportato in sentenza, erano travolte le questioni poste dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] (C.N.P.R.) sulle sub-quote e doveva essere confermata la quantificazione delle differenze spettanti fatta dal primo giudice.

La Corte aggiungeva che correttamente tale quantificazione non aveva tenuto conto del contributo di solidarietà imposto dalla Cassa, siccome illegittimo.

Avverso la sentenza, C.N.P.R. ricorre per cinquemotivi , illustrati da memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], illustrato da memoria.

All’adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la C.N.P.R. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, co.12 l. n.335/95.

La Corte, nonostante il corretto richiamo a Cass.28253/18, avrebbe nella sostanza violato il dictum di tale pronuncia confermando la sentenza di primo grado che era giunta a frazionare in sub-quote, ciascuna determinata in base al regime normativo via via sopravvenuto ratione temporis, il periodo di spettanza della pensione secondo il calcolo retributivo (quota A).

Con il secondo motivo di ricorso, la C.N.P.R. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, co.12 l. n.335/95 per avere la Corte preso a riferimento per il calcolo sempre gli stessi redditi professionali, anche se detti redditi furono conseguitiin periodi diversi.

Con il terzo e quarto motivo, la C.N.P.R. deduce rispettivamente error in procedendo o violazione di legge ai sensi dell’art.112 c.p.c., censurando la sentenza per il fatto di non aver deciso sul motivo d’appello in cui si contestava l’illegittima applicazione del coefficiente giornaliero.

Con il quinto motivo, la C.N.P.R. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.12 l. n.335/95, nonché dell’art.2 d. l.gs n.509/94, per non avere la Corte applicato il contributo di solidarietà di cui all’art.13 del Regolamento della Previdenza del 2013.Tale ultimo motivo è stato rinunciato con la memoria illustrativa.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Come riportato in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, il tribunale di Bergamo aveva ricalcolato la quota A suddividendola in sub-quote e applicando a ciascuna di esse i criteri previsti prima dal Regolamento 1.1.95, poi dalla delibera 28.6.97, poi dalla delibera 22.6.2002.

La Corte d’appello ha confermato tale sentenza e dunque, nonostante il richiamo formale a Cass.28253/18, nella sostanza ha disatteso i principi ivi espressi, e che vanno in questa sede ribaditi, secondo cui, per la quota A, si applica un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, e cioè l’art.49 del Regolamento di esecuzione del 1997 (v. anche Cass.2223/19, Cass.1338/22).

Il secondo, terzo e quartomotivo, riguardando questioni attinenti al calcolo in sub-quote, sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

Il quinto motivo, data la rinuncia, è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse (v.

Cass.9705/23).

In conclusione, la sentenza va cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Bresciain diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo, terzo e quarto , e dichia rato inammissibile il quinto,cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.

Roma, dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] mattiap [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro Oggetto: pensione ragionieri RGN Cron. Rep. CC 25.5.23 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n . 91 /20 19 pubblicata i l 5 / 3 /20 19 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: La Corte d’appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del ragioniere [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione della quota A, calcolata col sistema retributivo, della propria pensione spettante dall’aprile 2003. Secondo la Corte, in base all’orientamento di questa Corte di legittimità che veniva riportato in sentenza, erano travolte le questioni poste dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] (C.N.P.R.) sulle sub-quote e doveva essere confermata la quantificazione delle differenze spettanti fatta dal primo giudice. La Corte aggiungeva che correttamente tale quantificazione non aveva tenuto conto del contributo di solidarietà imposto dalla Cassa, siccome illegittimo. Avverso la sentenza, C.N.P.R. ricorre per cinquemotivi , illustrati da memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], illustrato da memoria. All’adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la C.N.P.R. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, co.12 l. n.335/95. La Corte, nonostante il corretto richiamo a Cass.28253/18, avrebbe nella sostanza violato il dictum di tale pronuncia confermando la sentenza di primo grado che era giunta a frazionare in sub-quote, ciascuna determinata in base al regime normativo via via sopravvenuto ratione temporis, il periodo di spettanza della pensione secondo il calcolo retributivo (quota A). Con il secondo motivo di ricorso, la C.N.P.R. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, co.12 l. n.335/95 per avere la Corte preso a riferimento per il calcolo sempre gli stessi redditi professionali, anche se detti redditi furono conseguitiin periodi diversi. Con il terzo e quarto motivo, la C.N.P.R. deduce rispettivamente error in procedendo o violazione di legge ai sensi dell’art.112 c.p.c., censurando la sentenza per il fatto di non aver deciso sul motivo d’appello in cui si contestava l’illegittima applicazione del coefficiente giornaliero. Con il quinto motivo, la C.N.P.R. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.12 l. n.335/95, nonché dell’art.2 d. l.gs n.509/94, per non avere la Corte applicato il contributo di solidarietà di cui all’art.13 del Regolamento della Previdenza del 2013.Tale ultimo motivo è stato rinunciato con la memoria illustrativa. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come riportato in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, il tribunale di Bergamo aveva ricalcolato la quota A suddividendola in sub-quote e applicando a ciascuna di esse i criteri previsti prima dal Regolamento 1.1.95, poi dalla delibera 28.6.97, poi dalla delibera 22.6.2002. La Corte d’appello ha confermato tale sentenza e dunque, nonostante il richiamo formale a Cass.28253/18, nella sostanza ha disatteso i principi ivi espressi, e che vanno in questa sede ribaditi, secondo cui, per la quota A, si applica un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, e cioè l’art.49 del Regolamento di esecuzione del 1997 (v. anche Cass.2223/19, Cass.1338/22). Il secondo, terzo e quartomotivo, riguardando questioni attinenti al calcolo in sub-quote, sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo. Il quinto motivo, data la rinuncia, è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse (v. Cass.9705/23). In conclusione, la sentenza va cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Bresciain diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo, terzo e quarto , e dichia rato inammissibile il quinto,cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione. Roma, dec
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