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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06242/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro il 3/10/2022 ha dichiarato non doversi procedere per il reato di furto di cui al capo a) per mancanza di querela e, rideterminata la pena in anni uno, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, riconoscendo a entrambi la contestata recidiva; Rilevato che con due autonomi atti di ricorso gli imputati deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, pure condividendo gli argomenti esposti dal giudice di primo grado, con il riferimento per entrambi i ricorrenti alle plurime condanne riportate per gravi reati (cfr. pagina 6 nelle due distinte e specifiche parti), ha dato adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che tale conclusione appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che i ricorsi sono inammissibili poiché le censure in questi esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 22/01/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro il 3/10/2022 ha dichiarato non doversi procedere per il reato di furto di cui al capo a) per mancanza di querela e, rideterminata la pena in anni uno, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, riconoscendo a entrambi la contestata recidiva; Rilevato che con due autonomi atti di ricorso gli imputati deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, pure condividendo gli argomenti esposti dal giudice di primo grado, con il riferimento per entrambi i ricorrenti alle plurime condanne riportate per gravi reati (cfr. pagina 6 nelle due distinte e specifiche parti), ha dato adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che tale conclusione appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che i ricorsi sono inammissibili poiché le censure in questi esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/
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