CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15991/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'erronea valutazione sulla sussistenza della condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 150/2022, avuto riguardo al difetto di legittimazione del querelante, poiché questi, direttore del punto vendita, avrebbe presentato mera denuncia nell'interesse della società [OSCURATO:SOCIETA] in assenza della procura speciale conferita dal legale rappresentante della persona giuridica; Considerato che tale motivo è manifestamente infondato: a) laddove deduce la carenza della volontà punitiva nell'atto qualificato dalla sentenza come querela)posto che l'atto in rilievo contiene in realtà tale espressione di volontà; b) laddove deduce la carenza di legittimazione del querelante atteso che è volto alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. U, n. 40354 del18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01), contrasto che le argomentazioni proposte nel ricorso eludono e in nessun modo risolvono. Né, tanto considerato, a fronte della natura di vizio di legge che esibisce la censura, assume alcun rilievo ai presenti fini andare a verificare, come pure richiesto dal ricorso, i profili di motivazione che hanno portato il giudice di primo grado a distinguere la natura della querela qui unicamente in esame da quelle relative agli altri reati per cui ha dichiarato la improcedibilità. Considerato, inoltre, che il secondo motivo, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Analoga conclusione deve affermarsi con riguardo alla . dosimetria specifica della pena, avendo la sentenza impugnata dato compiuta e logica spiegazione dello scostamento dal minimo edittale pur all'esito dell'equivalenza delle circostanze. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDEPOTTATA 7.1RIA li [OSCURATO:PERSONA] D$atu.s 2