CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 29085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; RI34o ftffo CtUrg conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. UtiAlud il-OA J01/11- n rinfir 2,5 0AD-t/AD k MCdoPo9 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 4 marzo 2020 il Tribunale di Ferri giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895) e B (art. 699 cod. pen.), riqualificata l'ipotesi di cui al capo A, limitatamente alla detenzione delle baionette, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., condannando l'imputato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di otto mesi, dieci giorni di reclusione e 2.100,00 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 20 gennaio 2022 la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dall'imputato, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati di cui agli artt. 697 e 699 cod. pen., rideterminando la pena per il residuo delitto in cinque mesi, dieci giorni di reclusione e 1.400,00 euro di multa. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata. 3. I fatti di reato per i quali si procede, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, riguardando la detenzione di tre baicnette, un coltello militare, una pistola a tamburo priva di matricola e tre pistole lanciarazzi, che venivano sequestrate il 14 gennaio 2015„ nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione dell'imputato, ubicata a Gambettola, in [OSCURATO:PERSONA] n. 16. La perquisizione, disposta dal Pubblico ministero, veniva anche estesa a un autocarro nella disponibilità dell'imputato, targato CS352C, all'interno del quale veniva ritrovata una baionetta a scatto. Deve, infine, precisarsi che, a seguito della pronuncia di secondo grado, che dichiarava prescritti i reati di cui agli artt. 697 e 699 cod. peri., in questa sede, residua il solo vaglio del delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967.. 4. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA].icci, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo A, ex artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, che postulava una verifica sull'efficienza e sulla funzionalità delle armi sottoposte a sequestro, non riscontrabile nel caso in esame. Con il secondo motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano l'espletamento di una perizia, che si riteneva necessaria per verificare l'efficienza e la funzionalità delle pistole sequestrate, anche alla luce della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenuta inattendibile, nonostante la sua sovrapponibilità a quella resa dal padre dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], da cui si evinceva la natura esclusivamente ornamentale delle armi. 2.1. Le argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo del presente procedimento venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle memorie di replica presentate il 12 maggio 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ex art. 611 cod. proc. pen., peraltro tardivamente, con le quali si evidenziavano le ragioni che non consentivano la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo A. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo A, ex artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, che postulava una verifica sull'efficienza e sulla funzionalità delle armi sottoposte a sequestro, non riscontrabile nel caso in esame. Secondo la Corte di appello di Bologna, il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] e Forestale nell'immediatezza dei fatti - che consentivano di verificare la detenzione di una pistola a tamburo priva di matricola e tre pistole lanciarazzi da parte di [OSCURATO:PERSONA], rinvenute nella sua abitazione, ubicata a Gambettola, in [OSCURATO:PERSONA] n. 16 -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, essendo dimostrata l'efficienza delle armi sequestrate e dovendosi escludere la loro natura esclusivamente ornamentale. Le conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale appaiono ineccepibili e derivavano dalle modalità di conservazione delle quattro pistole sequestrate il 14 gennaio 2015, all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], finalizzate a preservarne l'efficienza, che non consentiva di ipotizzarne l'alterazione o il deterioramento per effetto di eventi atmosferici o comunque esterni; condizioni, queste, che, anche alla luce dell'accurata attività di repertazione effel:tuata dalla [OSCURATO:PERSONA] e Forestale, imponevano di ritenere superfluo l'esperimento di una perizia, invocato dalla difesa del ricorrente. Non si può, in proposito, non richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, che occorre ulteriormente ribadire in questa sede, secondo cui: «La natura di arma dell'oggetto in possesso dell'imputato e l'efficienza della stessa possono essere desunte da qualsiasi mezzo di prova - specifica o generica, diretta o indiretta - e il relativo accertamento, ove immune da vizi logici o giuridici, costituisce apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità» (Sez. 1, n. 46890 del 18/10/2019, Arena, Rv. 277237 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 6233 del 22/05/1981, Salasso, Rv. 149508 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Dall'inammissibilità del primo motivo di ricorso discende l'inammissibilità del secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano l'espletamento di una perizia, che si riteneva necessaria per verificare l'efficienza e la funzionalità delle pistole sequestrate, anche alla luce della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenuta inattendibile, nonostante la sua sovrapponibilità a quella resa dal padre dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], da cui si evinceva la natura esclusivamente ornamentale delle armi. Non può, in proposito, non rilevarsi che la Corte di appello di Bologna confermava il giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] richiamando correttamente le modalità di conservazione delle quattro pistole sequestrate il 14 gennaio 2015, evidentemente volte a preservarne l'efficienza, affermando, al contempo, che l'attività minuziosa di repertazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] e Forestale faceva emergere la piena funzionalità delle armi rinvenute nell'abitazione dell'imputato. In questa cornice, la perizia invocata dalla difesa del ricorrente risultava superflua ai fini dell'accertamento della responsabilità per la detenzione delle pistole di cui al capo A e tale assunto non appare smentito dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dal padre dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], tese ad affermare la natura ornamentale delle pistole controverse. Tale natura, infatti, doveva essere esclusa alla luce delle considerazioni esposte nel paragrafo precedente, cui si rinvia, che rendevano prive di decisività le verifiche peritali richieste dalla difesa del ricorrente, in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si può ricorrere solo «quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228 - 01). La disposizione dell'art. 603 cod. proc. pen., dunque, consente al giudice, nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], di ammettere l'integrazione probatoria richiesta, sull'assunto che l'incombente istruttorio possa apportare un contributo decisivo o quantomeno utile al processo, risolvendo i dubbi e consentendo una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (tra le altre, Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410 - 01; Sez. 3, n. 21687 del 07/04/2004, Novarese, Rv. 228920 - 01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv. 227494 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del