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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 14647/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24515/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9 DOM.

DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LIGURIA n.309/2023 depositata i l 27/04/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 23 febbraio 2015, l'Agenzia delle entrate - territorio notificava al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. gli avvisi di accertamento catastale nn.

GE0018741/2015 e GE0018742/2015 con cui aveva rettificato la categoria dei mappali 67 e 68 in D/8.

Con la Docfa del 15.1.2014, la società aveva indicato la categoria E per le aree scoperte e soppresso i mappali di cui ai progressivi 56, 57, 58 e 63, censendo i mappali 437 sub 2 e 493, corrispondenti ai progressivi 67 e 68 dell’avviso impugnato.

L’Agenzia recepiva la rappresentazione delle aree demaniali come indicato dalla società [OSCURATO:PERSONA] nella Docfa presentata il 15 gennaio 2014, ma al contempo attribuiva al mappale 437 sub 2 (corrispondente al progressivo 67) e al mappale 493 (corrispondente al progressivo 68) una diversa categoria catastale, vale a dire la categoria D/8, differente da quella indicata (E) dalla società.

Avverso gli avvisi di accertamento notificati dal Comune, la società proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Genova, chiedendo la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio avverso gli avvisi di accertamento catastale; censurava l’atto opposto per deficit motivazionale rispetto ai mappali 56, 57, 58 e 63, assumendo che gli avvisi concernevano solo i mappali 67 e 68 inquadrati in categoria D/8; denunciava l’omessa notifica della rendita attribuita dall’Agenzia con riferimento ai mappali 56, 57 e 58, nonchè l’erronea quantificazione dell’imponibile per i progressivi 56, 57, 58 e 63, mancando il presupposto oggettivo dell’imposta; deduceva la duplicazione dell’imposta in quanto applicata, anche se per un solo mese, la maggiore IMU relativamente ai progressivi 56, 57, 58 e 63, nonché per dodici mesi del 2014 per i progressivi 67 e

68. La società deduceva che il giudizio relativo agli avvisi di accertamento per l’annualità 2014 doveva conformarsi alle risultanze della sentenza immediatamente esecutiva n. 54 del 20.11.2020, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova, che aveva confermato la Docfa del 15.1.2014 presentat a dalla Società ed aveva attribuito la categoria E/1 a tutte le aree portuali in concessione alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ad eccezione del locale bar).

Il Comune di Genova sosteneva che per i progressivi 56, 57, 58 e 63 non fosse necessaria alcuna notifica della rendita, avendo l’autorità portuale presentato nell’anno 2008 la Docfa con attribuzione della categoria D) alle aree portuali.

La CTP accoglieva il ricorso affermando che in virtù dell’efficacia immediatamente esecutiva della sentenza della CTR (n. 54/2020), deve essere annullato relativamente ai progressivi 67 e 68, ai quali direttamente si riferivano gli avvisi di accertamento catastali annullati. .

Con riferimento ai progressivi 56, 57, 58 e 63, i giudici di prime cure affermavano che, trattandosi delle medesime aree oggetto degli accertamenti catastali, esse non potessero avere una qualificazione differente rispetto a quella - categoria E/1 - accertata dalla sentenza della CTR n.54/2020.

Il Comune interponeva gravame chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio relativo all’accatastamento e, in subordine , chiedeva di riformare la sentenza della CTP n. 512/2021 limitatamente alla definizione della rendita e dell’accertamento delle unità di cui ai progressivi 56, 57, 58 e 63, rilevando, l'erronea attribuzione della categoria E/1 ai beni dati in concessione alla società [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della decisione della Corte di C assazione n.13136/2019 emessa tra le medesime parti e concernente identica questione.

Il Comune assumeva come non vi fosse alcuna duplicazione d’imposta, giacché l’accertamento IMU per i “progressivi 56, 57, 58 e 63”, corrispondenti a mappali poi eliminati attraverso la proposta di revisione catastale di cui alla DOCFA presentata dalla stessa Società in data 15/1/2014, fosse limitato al periodo 1/1/2014 – 15/1/2014, vale a dire al solo periodo antecedente la data di presentazione della DOCFA da parte di [OSCURATO:PERSONA], mentre l’accertamento per i progressivi 67 e 68 riguardava solo il successivo periodo dell’anno.

La concessionaria sosteneva che, per quanto riguarda le aree di cui ai progressivi 56, 57 e 58, l'accatastamento era avvenuto ad opera di [OSCURATO:PERSONA], senza suo coinvolgimento e che la conseguente attribuzione di rendita non le era mai stata notificata in violazione dell'art. 74 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 342.

Con sentenza n. 309/2023, depositata il 27 aprile 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Liguria accoglieva l'appello proposto dal Comune di Genova avverso la sentenza n. 512/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova.

Il giudice di appello rilevava che, in tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Il Comune di Genova ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma n. 4), cod.proc.civ. per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. ultra petita in riferimento alla identificazione delle aree nella categoria catastale D/8 ; per avere il decidente affermato che non possono essere classificati in categoria E, e, quindi, essere esenti da ICI/IMU, gli immobili destinati ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

Si obietta che con la motivazione in esame i giudici territoriali avrebbero affrontato una questione mai proposta né dal Contribuente né dal Comune di Genova in sede di primo grado e/o di appello.

Deduce la società che, in data 1.3.2021 , aveva depositato una memoria con la quale comunicava che era stato definito con sentenza n. 54 del 20.11.2020 il giudizio pendente presso la [OSCURATO:PERSONA] di Genova R.G.A. 128 e 129/2017- ricorsi riuniti - , avente ad oggetto l’attribuzione della categoria catastale e della conseguente rendita delle aree demaniali di cui ai mappali 437 sub 2 e 493 (corrispondenti ai progressivi 67 e 68 dell’avviso di accertamento qui impugnato).

In particolare, si assume che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] di Genova con sentenza n. 512/2021 avesse accolto il ricorso ritenendo che l’atto impugnato in virtù dell’efficacia immediatamente esecutiva della sentenza della CTR (n. 54/2020) deve essere annullato relativamente ai progressivi 67 e 68, ai quali direttamente si riferivano gli avvisi di accertamento catastali annullati ,la sentenza veniva appellata dal Comune al solo fine di richiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata n. 512/2021 e censurando la motivazione della Commissione di primo grado limitatamente ai progressivi 56, 57, 58 e 63. 2.Il secondo mezzo denuncia la nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell’art. 67-bis e 69 del d. lgs. 546/1992 con riferimento agli effetti provvisoriamente esecutivi della sentenza di secondo grado; il Giudice di appello avrebbe deciso una questione su cui si era già espressa altra sezione della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria con una sentenza favorevole alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e che, ai sensi dell’art. 67-bis e dell’art. 69 d. lgs. 546/1992, era immediatamente esecutiva anche con riferimento agli accertamenti catastali ed alla categoria catastale applicabile alle aree in concessione.

Aggiunge che l'art. 69 del d.lgs. 546/92, così come modificato dal d. lgs. 24.9.2015 n. 156, stabilisce che le sentenze sulle operazioni catastali ex art. 2 co. 2 del d.lgs. 546/92 sono immediatamente esecutive, abrogando il precedente art. 69-bis del d.lgs. 546/92 sull'aggiornamento degli atti catastali a seguito di sentenza del giudice.

Pertanto, dal momento della pubblicazione della sentenza ed anche se la stessa non è definitiva, la decisione del giudice tributario è destinata a produrre effetto su tutte le imposte la cui quantificazione dipende dall'atto catastale; con la conseguenza che il contribuente può chiedere sin da subito l’aggiornamento dei dati catastali senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, anche in pendenza di appello o ricorso in Cassazione. 3.Con la terza censura si lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 del cod.proc.civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ.; si deduce che la maggiore IMU accertata si riferisce per un mese del 2014 alle aree in concessione demaniale site nel Porto di Genova, identificate con i progressivi 56 (Fg. 46 map 442 sub 100), 57 (Fg. 46 map 23 sub 100), 58 (Fg. 46 map 23 sub 101), 63 (Fg. 46 map 426); per dodici mesi dell’anno 2014, invece, la maggiore imposta concerne le aree identificate con i progressivi 67 (Fg. 46 map 437 sub 2) e 68 (Fg. 46 map 493).

Si evidenzia che in data 15/1/2014, la società aveva presentato una Docfa indicando tutte le aree e i fabbricati oggetto delle concessioni e sopprimendo anche le porzioni che erano state erroneamente censite da [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, nell’anno 2008 aveva presentato una errata rappresentazione delle aree, indicando per alcuni cespiti la categoria E/1, sopprimendo i mappali di cui ai progressivi 56, 57, 58 e 63, e creando i mappali 437 sub 2 e 493 che corrispondono ai progressivi 67 e 68 dell'avviso di accertamento impugnato; questione sulla quale il giudicante avrebbe omesso di pronunciarsi.

4. Con il quarto mezzo si deduce la nullità della sentenza (violazione dell’art. 112 del cod.proc.civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ.; per avere i giudici regionali omesso di pronunciarsi sui motivi proposti in primo grado e rimasti assorbiti.

Afferma la società di aver dedotto che l a sentenza ex adverso impugnata, di cui si chiede l'integrale conferma, ha accolto in quanto assorbiti anche gli altri motivi di ricorso proposti dall'esponente in merito alla annullabilità e/o nullità dell'avviso impugnato, motivi che nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza si ripropongono tutti e che, per mero scrupolo difensivo, con specifico riferimento alla maggiore IMU accertata ( euro 40.420,00, oltre sanzioni) per un mese del 2014 con riferimento ai progressivi 56, 57, 58 e 63 si riportano in sintesi come segue: mancanza totale di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato in quanto la motivazione si riferisce solo ed esclusivamente ai progressivi 67 e 68 come risulta dalla lettura della scheda “motivazioni accertamento” allegata all’avviso (all.1 al ricorso)...”. 5.Il quinto strumento di ricorso lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 del cod.proc.civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ., in merito alla censura concernente la duplicazione parziale dell’imposta chiesta per 13 mesi, reiterando le difese svolte nei precedenti motivi di ricorso.

6. Il sesto motivo prospetta la nullità della sentenza (violazione dell’art. 112 del cod.proc.civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ. con specifico riferimento alla maggiore IMU accertata (euro 40.420,00, oltre sanzioni) riproponendo la medesima questione di cui al quinto mezzo e denunciando la violazione dell'art. 74 della legge 342/2000 per mancata notifica all'esponente della rendita attribuita ai progressivi 56, 57 e 58 da altro soggetto rispetto alle parti in causa ([OSCURATO:PERSONA]), rendita al cui iter di formazione la esponente è rimasta del tutto estranea. 7.Si evidenzia che pende in cassazione il giudizio– iscritto al n.

RG 20268/2021 - relativo all’accertamento della classificazione catastale e della relativa rendita attribuita dall’Agenzia delle Entrate agli immobili oggetto della presente controversia, a seguito della Docfa presentata il 13 gennaio 2014 dalla società ricorrente (sentenza impugnata n.54/2020) Al riguardo, vale chiarire che tra la controversia relativa all'ICI /IMU e quella relativa al classamento costituente il presupposto di un diverso atto impositivo, come l’imposta comunale, anch'esso impugnato, sussiste un rapporto di pregiudizialità, atteso che il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, costituente il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura» (Cass. 3226 del 10/02/2021; Cass. nn. 9203 del 2007; 25278 del 2008; v. anche Cass. nn. 6386 e 26380 del 2006).

Alla luce di ciò, sulla scorta dei surriferiti princìpi di diritto, si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione del presente ricorso con quello innanzi indicato.

P. Q. M. rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta e dell'eventuale riunione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24515/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LIGURIA n.309/2023 depositata i l 27/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 23 febbraio 2015, l'Agenzia delle entrate - territorio notificava al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. gli avvisi di accertamento catastale nn. GE0018741/2015 e GE0018742/2015 con cui aveva rettificato la categoria dei mappali 67 e 68 in D/8. Con la Docfa del 15.1.2014, la società aveva indicato la categoria E per le aree scoperte e soppresso i mappali di cui ai progressivi 56, 57, 58 e 63, censendo i mappali 437 sub 2 e 493, corrispondenti ai progressivi 67 e 68 dell’avviso impugnato. L’Agenzia recepiva la rappresentazione delle aree demaniali come indicato dalla società [OSCURATO:PERSONA] nella Docfa presentata il 15 gennaio 2014, ma al contempo attribuiva al mappale 437 sub 2 (corrispondente al progressivo 67) e al mappale 493 (corrispondente al progressivo 68) una diversa categoria catastale, vale a dire la categoria D/8, differente da quella indicata (E) dalla società. Avverso gli avvisi di accertamento notificati dal Comune, la società proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Genova, chiedendo la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio avverso gli avvisi di accertamento catastale; censurava l’atto opposto per deficit motivazionale rispetto ai mappali 56, 57, 58 e 63, assumendo che gli avvisi concernevano solo i mappali 67 e 68 inquadrati in categoria D/8; denunciava l’omessa notifica della rendita attribuita dall’Agenzia con riferimento ai mappali 56, 57 e 58, nonchè l’erronea quantificazione dell’imponibile per i progressivi 56, 57, 58 e 63, mancando il presupposto oggettivo dell’imposta; deduceva la duplicazione dell’imposta in quanto applicata, anche se per un solo mese, la maggiore IMU relativamente ai progressivi 56, 57, 58 e 63, nonché per dodici mesi del 2014 per i progressivi 67 e 68. La società deduceva che il giudizio relativo agli avvisi di accertamento per l’annualità 2014 doveva conformarsi alle risultanze della sentenza immediatamente esecutiva n. 54 del 20.11.2020, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova, che aveva confermato la Docfa del 15.1.2014 presentat a dalla Società ed aveva attribuito la categoria E/1 a tutte le aree portuali in concessione alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ad eccezione del locale bar). Il Comune di Genova sosteneva che per i progressivi 56, 57, 58 e 63 non fosse necessaria alcuna notifica della rendita, avendo l’autorità portuale presentato nell’anno 2008 la Docfa con attribuzione della categoria D) alle aree portuali. La CTP accoglieva il ricorso affermando che in virtù dell’efficacia immediatamente esecutiva della sentenza della CTR (n. 54/2020), deve essere annullato relativamente ai progressivi 67 e 68, ai quali direttamente si riferivano gli avvisi di accertamento catastali annullati. . Con riferimento ai progressivi 56, 57, 58 e 63, i giudici di prime cure affermavano che, trattandosi delle medesime aree oggetto degli accertamenti catastali, esse non potessero avere una qualificazione differente rispetto a quella - categoria E/1 - accertata dalla sentenza della CTR n.54/2020. Il Comune interponeva gravame chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio relativo all’accatastamento e, in subordine , chiedeva di riformare la sentenza della CTP n. 512/2021 limitatamente alla definizione della rendita e dell’accertamento delle unità di cui ai progressivi 56, 57, 58 e 63, rilevando, l'erronea attribuzione della categoria E/1 ai beni dati in concessione alla società [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della decisione della Corte di C assazione n.13136/2019 emessa tra le medesime parti e concernente identica questione. Il Comune assumeva come non vi fosse alcuna duplicazione d’imposta, giacché l’accertamento IMU per i “progressivi 56, 57, 58 e 63”, corrispondenti a mappali poi eliminati attraverso la proposta di revisione catastale di cui alla DOCFA presentata dalla stessa Società in data 15/1/2014, fosse limitato al periodo 1/1/2014 – 15/1/2014, vale a dire al solo periodo antecedente la data di presentazione della DOCFA da parte di [OSCURATO:PERSONA], mentre l’accertamento per i progressivi 67 e 68 riguardava solo il successivo periodo dell’anno. La concessionaria sosteneva che, per quanto riguarda le aree di cui ai progressivi 56, 57 e 58, l'accatastamento era avvenuto ad opera di [OSCURATO:PERSONA], senza suo coinvolgimento e che la conseguente attribuzione di rendita non le era mai stata notificata in violazione dell'art. 74 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 342. Con sentenza n. 309/2023, depositata il 27 aprile 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Liguria accoglieva l'appello proposto dal Comune di Genova avverso la sentenza n. 512/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova. Il giudice di appello rilevava che, in tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Il Comune di Genova ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma n. 4), cod.proc.civ. per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. ultra petita in riferimento alla identificazione delle aree nella categoria catastale D/8 ; per avere il decidente affermato che non possono essere classificati in categoria E, e, quindi, essere esenti da ICI/IMU, gli immobili destinati ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Si obietta che con la motivazione in esame i giudici territoriali avrebbero affrontato una questione mai proposta né dal Contribuente né dal Comune di Genova in sede di primo grado e/o di appello. Deduce la società che, in data 1.3.2021 , aveva depositato una memoria con la quale comunicava che era stato definito con sentenza n. 54 del 20.11.2020 il giudizio pendente presso la [OSCURATO:PERSONA] di Genova R.G.A. 128 e 129/2017- ricorsi riuniti - , avente ad oggetto l’attribuzione della categoria catastale e della conseguente rendita delle aree demaniali di cui ai mappali 437 sub 2 e 493 (corrispondenti ai progressivi 67 e 68 dell’avviso di accertamento qui impugnato). In particolare, si assume che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] di Genova con sentenza n. 512/2021 avesse accolto il ricorso ritenendo che l’atto impugnato in virtù dell’efficacia immediatamente esecutiva della sentenza della CTR (n. 54/2020) deve essere annullato relativamente ai progressivi 67 e 68, ai quali direttamente si riferivano gli avvisi di accertamento catastali annullati ,la sentenza veniva appellata dal Comune al solo fine di richiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata n. 512/2021 e censurando la motivazione della Commissione di primo grado limitatamente ai progressivi 56, 57, 58 e 63. 2.Il secondo mezzo denuncia la nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell’art. 67-bis e 69 del d. lgs. 546/1992 con riferimento agli effetti provvisoriamente esecutivi della sentenza di secondo grado; il Giudice di appello avrebbe deciso una questione su cui si era già espressa altra sezione della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria con una sentenza favorevole alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e che, ai sensi dell’art. 67-bis e dell’art. 69 d. lgs. 546/1992, era immediatamente esecutiva anche con riferimento agli accertamenti catastali ed alla categoria catastale applicabile alle aree in concessione. Aggiunge che l'art. 69 del d.lgs. 546/92, così come modificato dal d. lgs. 24.9.2015 n. 156, stabilisce che le sentenze sulle operazioni catastali ex art. 2 co. 2 del d.lgs. 546/92 sono immediatamente esecutive, abrogando il precedente art. 69-bis del d.lgs. 546/92 sull'aggiornamento degli atti catastali a seguito di sentenza del giudice. Pertanto, dal momento della pubblicazione della sentenza ed anche se la stessa non è definitiva, la decisione del giudice tributario è destinata a produrre effetto su tutte le imposte la cui quantificazione dipende dall'atto catastale; con la conseguenza che il contribuente può chiedere sin da subito l’aggiornamento dei dati catastali senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, anche in pendenza di appello o ricorso in Cassazione. 3.Con la terza censura si lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 del cod.proc.civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ.; si deduce che la maggiore IMU accertata si riferisce per un mese del 2014 alle aree in concessione demaniale site nel Porto di Genova, identificate con i progressivi 56 (Fg. 46 map 442 sub 100), 57 (Fg. 46 map 23 sub 100), 58 (Fg. 46 map 23 sub 101), 63 (Fg. 46 map 426); per dodici mesi dell’anno 2014, invece, la maggiore imposta concerne le aree identificate con i progressivi 67 (Fg. 46 map 437 sub 2) e 68 (Fg. 46 map 493). Si evidenzia che in data 15/1/2014, la società aveva presentato una Docfa indicando tutte le aree e i fabbricati oggetto delle concessioni e sopprimendo anche le porzioni che erano state erroneamente censite da [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, nell’anno 2008 aveva presentato una errata rappresentazione delle aree, indicando per alcuni cespiti la categoria E/1, sopprimendo i mappali di cui ai progressivi 56, 57, 58 e 63, e creando i mappali 437 sub 2 e 493 che corrispondono ai progressivi 67 e 68 dell'avviso di accertamento impugnato; questione sulla quale il giudicante avrebbe omesso di pronunciarsi. 4. Con il quarto mezzo si deduce la nullità della sentenza (violazione dell’art. 112 del cod.proc.civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ.; per avere i giudici regionali omesso di pronunciarsi sui motivi proposti in primo grado e rimasti assorbiti. Afferma la società di aver dedotto che l a sentenza ex adverso impugnata, di cui si chiede l'integrale conferma, ha accolto in quanto assorbiti anche gli altri motivi di ricorso proposti dall'esponente in merito alla annullabilità e/o nullità dell'avviso impugnato, motivi che nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza si ripropongono tutti e che, per mero scrupolo difensivo, con specifico riferimento alla maggiore IMU accertata ( euro 40.420,00, oltre sanzioni) per un mese del 2014 con riferimento ai progressivi 56, 57, 58 e 63 si riportano in sintesi come segue: mancanza totale di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato in quanto la motivazione si riferisce solo ed esclusivamente ai progressivi 67 e 68 come risulta dalla lettura della scheda “motivazioni accertamento” allegata all’avviso (all.1 al ricorso)...”. 5.Il quinto strumento di ricorso lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 del cod.proc.civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ., in merito alla censura concernente la duplicazione parziale dell’imposta chiesta per 13 mesi, reiterando le difese svolte nei precedenti motivi di ricorso. 6. Il sesto motivo prospetta la nullità della sentenza (violazione dell’art. 112 del cod.proc.civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ. con specifico riferimento alla maggiore IMU accertata (euro 40.420,00, oltre sanzioni) riproponendo la medesima questione di cui al quinto mezzo e denunciando la violazione dell'art. 74 della legge 342/2000 per mancata notifica all'esponente della rendita attribuita ai progressivi 56, 57 e 58 da altro soggetto rispetto alle parti in causa ([OSCURATO:PERSONA]), rendita al cui iter di formazione la esponente è rimasta del tutto estranea. 7.Si evidenzia che pende in cassazione il giudizio– iscritto al n. RG 20268/2021 - relativo all’accertamento della classificazione catastale e della relativa rendita attribuita dall’Agenzia delle Entrate agli immobili oggetto della presente controversia, a seguito della Docfa presentata il 13 gennaio 2014 dalla società ricorrente (sentenza impugnata n.54/2020) Al riguardo, vale chiarire che tra la controversia relativa all'ICI /IMU e quella relativa al classamento costituente il presupposto di un diverso atto impositivo, come l’imposta comunale, anch'esso impugnato, sussiste un rapporto di pregiudizialità, atteso che il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, costituente il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura» (Cass. 3226 del 10/02/2021; Cass. nn. 9203 del 2007; 25278 del 2008; v. anche Cass. nn. 6386 e 26380 del 2006). Alla luce di ciò, sulla scorta dei surriferiti princìpi di diritto, si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione del presente ricorso con quello innanzi indicato. P. Q. M. rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta e dell'eventuale riunione de
Sentenza Cassazione n. 14647/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris