CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 10561/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del 12/04/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Milano, confermava il decreto emesso dal Tribunale di Milano il 9 febbraio 2021 che aveva applicato al ricorrente la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA] con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale per la durata di anni due e mesi sei, con relative prescrizioni, nonché la confisca di una serie di beni mobili e di due unità immobiliari. Il ricorrente, sulla base dei suoi precedenti penali e dei procedimenti pendenti, è stato considerato soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1, comma, 1, lett. b), d.lgs. del 6 settembre 2011 n. 159, venendo anche individuata, in ragione della esiguità dei redditi leciti suoi e del suo nucleo familiare, una sproporzione tra tali fonti ed i beni nella sua disponibilità. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale. Quanto alla prima, la Corte, per affermare l'attuale pericolosità sociale del ricorrente, avrebbe valorizzato, in primo luogo, i suoi precedenti penali, tuttavia arrestatisi al 2013, con una condanna per illegale detenzione di un'arma, reato non produttivo di alcun profitto. Più in generale, non sarebbe stato dimostrato, se non attraverso riferimenti assertivi, che i delitti commessi abbiano generato profitti in capo al ricorrente. Dei procedimenti pendenti, in secondo luogo, non si avrebbe alcuna specifica notizia. Ne consegue che, secondo la prospettazione difensiva, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe meramente apparente. Quanto alla misura di tipo patrimoniale, la Corte - indebitamente estendendo il giudizio di pericolosità sociale ad epoca successiva al 2013 - non avrebbe tenuto conto che l'immobile in Sedriano non sarebbe nella disponibilità del ricorrente, essendo intestato alla sue due figlie non conviventi e da costoro acquistato per la quasi totalità attraverso l'accensione di un mutuo bancario. L'altro immobile, sito a Trezzano sul Naviglio ed adibito a residenza del ricorrente, sarebbe stato acquistato dalle figlie conviventi per la metà attraverso un mutuo bancario e per l'altra parte con denaro del ricorrente lecitamente ottenuto attraverso attività lavorativa non dichiarata e vincite al Lotto e Superenalotto. Si specifica, inoltre, che le pendenze del ricorrente non sarebbero temporalmente collegabili agli acquisti immobiliari. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata deposìtata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve premettersi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.0 n. 33451 del 2014, Repaci; sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano). Lo stesso prevede anche l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011. 2. Ciò posto, la Corte di Appello ha ampiamente motivato, in modo tutt'altro che apparente, su tutte le doglianze difensive ancora reiterate con i motivi dì ricorso, sicché non si rinviene alcuna violazione di legge. 2.1. Quanto alla pericolosità sociale generica del ricorrente, la Corte ha messo in luce che essa doveva ritenersi sussistente a decorrere dal 1990 e fino al 2019. Tanto, in forza non solo dei numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, dimostrativi di una tendenza ad accumulare profitti costituenti la fonte di sostentamento suo e della sua famiglia anche in ragione della modestissima cifra dei redditi leciti dichiarati, ma anche in considerazione delle attuali pendenze giudiziarie per ulteriori reati contro il patrimonio, quali truffe e furti, aventi ad oggetto anche un diamante di oltre 3 milioni di euro. La motivazione, in proposito, pertanto, è tutt'altro che apparente, ciò che supera ogni altra considerazione difensiva volta a censurare, nel merito, la rilevanza di tali affermazioni, conformi ai principi di diritto. Si ricordi, infatti, che, in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145). Inoltre, in tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedìmentì penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372 e precedenti conformi). 2.2. Quanto alla misura dì prevenzione patrimoniale, deve essere ricordato il principio secondo cui, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto, dovendosi in tal caso riconoscersi la legittimazione al solo apparente ìntestatarìo che è l'unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene (Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767; Sez. 5, n. 6208 del 21/10/2010, dep. 2011, Bifulco, Rv. 249499). Nel caso in esame, il ricorrente non potrebbe in ogni caso avere titolo alla restituzione dei beni, in quanto intestati alle di lui figlie, circostanza che esclude il suo concreto interesse a coltivare il motivo di ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado dì colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.12.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S