CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 18313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4308/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], con sede legale in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, V.le [OSCURATO:PERSONA] n. 11, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, P.za [OSCURATO:PERSONA] n. 8, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 32/28/15 del 9/1/2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal ConsigliereGiacomo [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che: § 1. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento notificatole dal Comune per Ici 2001 su un immobile ad uso alberghiero insistente su una porzione del sedime aeroportuale di [OSCURATO:SOCIETA]; immobile assegnato in concessione demaniale alla società ricorrente e da questa affidato in sub - concessione esclusiva a favore di altra società, la [OSCURATO:SOCIETA]. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - la legittimazione tributaria passiva ai fini Ici gravava sul concessionario ex articolo 3, comma 2^, d.lvo 504/92, a nulla rilevando il rapporto di sub-concessione qui instaurato; - tra [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA] era intervenuto un rapporto obbligatorio che andava comunque qualificato in termini di locazione; - non sussisteva l'invocata causa di esenzione di cui all’ art.7 co.1 lett.b) d.lgs 504/92, trattandosi di immobile a destinazione alberghiera di autonoma funzionalità e redditualità, suscettibile di essere accatastato in categoria non E, ma D (come in effetti avvenuto nel 2007); - non sussistevano i presupposti di esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa. Ha resistito con controricorso il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. § 2. Con i cinque motivi di ricorso la società ha lamentato: - erroneo disconoscimento del carattere pubblicistico di sub-concessione del rapporto intercorrente tra [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA]; - erroneo disconoscimento del carattere reale e superficiario, non locatizio, attribuibile a questo rapporto; - omesso esame di fatti decisivi attestanti la natura reale del diritto ascrivibile in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]; - erronea esclusione dei presupposti di iscrizione dell'immobile nella categoria catastale E/1 ai sensi del d.l. 262/06; - erronea esclusione, ai fini sanzionatori, della esimente della obiettiva incertezza interpretativa intorno agli articoli 3 e 7 co.1 lett.b) d.lgs 504/92. § 3. In data 14 giugno 2019 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite; ciò a seguito del raggiungimento, in data 21 settembre 2017, di accordo con il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] (allegato) in ordine al più ampio contenzioso Ici-Imu tra le parti. Il difensore del controricorrente Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha dichiarato di aderire alla rinuncia a spese compensate. A seguito di quanto sopra, il giudizio va dichiarato estinto a spese compensate, come chiesto congiuntamente dalle parti. P.Q.M. v.ti gli artt. 390 e 391 cod.proc.civ.; dichiara estinto il processo; compensa le spese. Così deciso nella camera di con