CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 15456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20113/2022R.G., proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. accomandatario veicolo [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresenta t a e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso per regolamento di competenza; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura su foglio separato in calce alla scrittura difensiva; -resistente- per regolamento di competenza, ex art.43 cod. proc. civ., avverso la sentenza Oggetto: Regolamento di competenza. C.C. 08/03/2023 R.G.N. 20113/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 30 giugno 2022, n. 1258 del Tribunale di Padova, depositata il 30 giugno 2022, nel proc. RG. n. 6221 del 2019; udita la relazionedella causa, svolta nella C amera di consiglio del l’8 marzo 2023dal Consigliere r elatore , dott. [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto il rigetto del ricorsoper regolamento di competenza. Rilevato che: il 26 ottobre 2018, la società Banco delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in avanti anche, più brevemente, [OSCURATO:SOCIETA].)ottenne un decreto ingiuntivo per Euro 1.659.378,25 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (sua debitrice sulla base di un rapporto di apertura di credito e di un contratto di mutuo) e per Euro 1.550.806,50 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva garantito le obbligazioni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con fideiussioni); il 28 agosto 2019, [OSCURATO:PERSONA] effettuò un atto di conferimen to di tutto il proprio patrimonio immobiliare alla società “ [OSCURATO:SOCIETA]. accomandatario veicolo [OSCURATO:SOCIETA].” (d’ora in avanti anche, più brevemente, [OSCURATO:SOCIETA].); con citazione del 2 settembre successivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. agì dinanzi al Tribunale di Padova in revocatoria, ex art.2901 cod. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (quale debitore disponente) e della G . M . s.a.s. (quale terza revocata), chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti il predetto atto; costituitisi in giudizio sia la G.M. s.a . s. che [OSCURATO:PERSONA], la prima eccepì l’incompetenza per territorio del tribunale adìto, evidenziando: a)che, ai sensi dell’art.19 cod. proc. civ., era competente il Tribunale di Venezia , avendo essa la propria sede nella circoscrizione di quel tribunale; b) che, ai sensi dell’art.18cod. proc. civ., era competente il Tribunale di Treviso , ove il litisconsorte [OSCURATO:PERSONA] aveva la residenza; c)e che, nei suoi confronti, non erano ravvisabili i fori speciali facoltativi di cui all’art.20 cod. proc. civ. C.C. 08/03/2023 R.G.N. 20113/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani (essendo essa estranea alrapporto obbligatorio tutelando), né, in proposito, era applicabile l’art.33 cod. proc. civ., sul cumulo soggettivo, il quale avrebbe legittimato l’instaurazione del litisconsorziounicamente innanzi al giudice del foro generaledi uno dei convenuti, non anche dinanzi al giudice di uno dei fori speciali; il Tribunale di Padova ha deciso l’eccezione, unitamente al merito , con sentenza 30 giugno 2022,n.1258; precisamente, nell’accogliere la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (nel frattempo divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), ha ritenuto l’eccezione di incompetenza territoriale come non proposta , sul rilievo della sua incompletezza, per essere stata sollevata senza la necessaria contestazione del criterio di collegamento indicato nell’art.19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (ovverosia dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adìto, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare ingiudizio per la persona giuridica in relazione all’oggetto della domanda); ha proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza la [OSCURATO:SOCIETA]., sostenendo, con unico motivo (violazione dell’art.19 cod. proc. civ. ), che essa, in quanto società priva di personalità giuridica, sarebbe soggetta alla regola di cui al secondo comma (e non già a quella di cui al primo comma) delcitato art.19, la quale individua l’unico foro generale in quello della sede, posta nel luogo di esercizio continuativo dell’attività sociale; pertanto, non sarebbe stata tenuta a contestare il foro dello stabilimento; la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già Banco delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha depositato scrittura difensiva, ai sensi dell’art.47, ultimo comma, cod. proc. civ., invocando il rigetto del ricorso; in tal senso ha concluso anche il Pubblico Ministeropresso la Corte, sulla base di conclusioni scritte con cui ha rilevato che, pur essendo, ex se, fondato il motivo di ricorso,tuttavia l’ eccezione di incompetenza territoriale sarebbe stata ugualmente carente per non essere stata contestata la prospettabilità dell’art.20 cod proc. civ., come foro idoneo a radicare la competenza per territorio presso il Tribunale di Padova con riguardo (non all’atto revocando C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 20113/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani ma) all’obbligazione sottostante, alla quale occorrerebbe fare riferimento ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie in materia di azione revocatoria; entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: l’istanza di regolamento risulta notificat a solo alla Cher r y [OSCURATO:SOCIETA]. mentre avrebbe dovuto essere notificata anche a [OSCURATO:PERSONA], quale litisconsorte necessario; peraltro, la circostanza che essa debba essere ritenuta inammissibile, come si sta per vedere, esclude la necessità di procedere all’eventuale integrazione del contraddittorio; il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice di evitare e impedire il compimento di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità di assicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità; ne consegue che, in ipotesi di ricorso inammissibile , risulta superfluo, quand’anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez. Un., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980); nel merito, il presupposto da cui muove la società ricorrente, per criticare la statuizione sulla competenza resa nel la sentenza impugnata , è corretto: per le società prive di personalità giuridica, infatti, il riferimento, nell’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, al luogo ove è ubicata la sede legale della società è sufficiente ad implicare la contestazione del foro C.C. 08/03/2023 R.G.N. 20113/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani generale di cui all’art. 19, secondo comma, cod. proc. civ., dal momento che, per tali società, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16800; Cass. 25/08/2015, n. 17130; Cass. 15/05/2019, n. 13049); ciò nondimeno– in coerenza con il principio secondo il quale la Corte di cassazione, nel decidere sul ricorso per regolamento di competenza, non è vincolata d ai motivi proposti né dalla motivazione del provvedimento impugnato – deve ugualmente essere rilevata la carenza dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA].; invero, da un lato, come correttamenteosservato dal P ubblico Ministero, la societàricorrente, dopo avere evidenziato di non essere legata da rapporti obbligatori con la [OSCURATO:SOCIETA]., non ha fatto seguire all’esatto ri lievo che la regola che determina lo spostamento della competenza per cumulo soggettivo,con riferimento ai fori generali di cui agli artt.18 e 19 cod. proc. civ.(art.33 cod. proc. civ.), non è estensibile ai fori speciali facoltativi di cui all’art.20 cod. proc. civ., la contestazionedella prospettabilità di quest’ ultima normacome foro idoneo a radicare la competenza per territorio del T ribunale patavino in ragione d ell’obbligazione sottostante , rispetto al la quale si è limitata a dedurre la propria estranei tà, omettendo di considerarne la rilevanza ai fini della determinazione dell a competenza territoriale in te m a di actio pauliana(cfr. già Cass. 06/07/1993, n. 7377 e, più recentemente, Cass.19/06/2019, n. 16284 e Cass.24/01/2020, n. 1594); dall’altro lato, non risulta che nella formulazione dell’ eccezione , con riguardo al foro generale delle personefisiche (art.18 cod. proc. civ.), la [OSCURATO:SOCIETA]. ave s se contestato , oltre che il criterio di collegamento relativo al la residenza di Giancarlo M iotto (asseritamente posta in Tr e viso), anche la sussistenzao meno di quello relativo al suo domicilio (Cass. 22/11/2007, n. 24277; Cass. 21712/2010, n. 25891; Cass. 16/06/2011, n. 13202; Cass.14/03/2018, n. 6380); C.C. 08/03/2023 R.G.N. 20113/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani giova ricordare, al riguardo, che, quando si realizza un cumulo di domande contro più convenuti, il principio di completezza dell’eccezione di difetto di competenza territoriale, quale competenza derogabile, implica che la contestazione riguardi tutti i convenuti e che venga svolta con riferimento a tutti i possibili fori concorrenti; l’incompletezza dell’eccezione, per omessa o irrituale contestazione di tutti i fori concorrenti, è rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adìto (Cass.29/08/2008, n. 21869; Cass. 11/12/2014, n. 26094; Cass. 04/11/2016, n. 22510; Cass.07/08/2018, n. 20597; Cass.26/07/2019, n.20387); pertanto, rilevata l’inammissibilità dell’istanza di regolamento, va dichiarata la competenza del Tribunale di Padova; le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del Tribunale di Padova; Condanna la ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]. accomandatario veicolo [OSCURATO:SOCIETA].” a rimborsare alla resistente [OSCURATO:PERSONA].p.a. le spese del giudizio che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200 ,00, spese forfe tarie e accessori. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. C