CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 aprile 2022
Cassazione n. 35262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 18 marzo 2021, la Corte d'appello di Napoli ha in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 2 luglio 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, in qualità di amministratore pro tempore fino al 16 maggio 2012 di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 13 marzo 2013, rideterminato la durata delle pene accessorie. 1.1. I fatti riguardano la distrazione di beni forniti da GMV s.r.I., come documentato dalle relative fatture, e la mancata consegna al curatore della contabilità. 1.2. Nelle conformi sentenze di merito, la responsabilità dell'imputato è stata fondata sulla riconducibilità alla gestione del medesimo delle forniture eseguite da GMV s.r.I., consegnate in luogo diverso dalla sede sociale, dove era operativa altra società, e sull'omessa consegna delle scritture contabili. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, affidando le proprie censure a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. al:t. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione, sub specie di travisamento della prova, in riferimento all'affermazione di responsabilità, avendo la Corte territoriale solo apoditticamente ritenuto che la consegna di merci fosse stata effettuata presso altra società, riconducibile all'imputato, e che il luogo di consegna, diverso dalla sede della fallita, fosse stato dal medesimo indicato alla fornitrice. Con ulteriore argomento, si censura l'omessa valutazione della documentazione attestante la consegna delle scritture contabili all'amministratore subentrato. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ascritto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] l'esclusiva proprietà delle quote sociali e la direzione tecnica della società, in tal modo pervenendo all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in via apodittica. 2.2. Il terzo motivo prospetta la stessa censura quanto alla bancarotta documentale, risultando già dalla sentenza di primo grado come le scritture, regolarmente tenute e consegnate ad [OSCURATO:PERSONA], non siano state da quest'ultimo messe a disposizione del curatore. 2.4. Il quarto motivo contesta il diniego di qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 217 I. fall., risultando sul punto la sentenza impugnata meramente assertiva. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 30 aprile 2022, il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo. 1. Il primo ed il secondo motivo sono infondati. 1.1. Dalle conformi sentenze di merito risulta che le merci fornite da GMV s.r.I., rimaste impagate, furono consegnate in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 3.01, e dunque in luogo diverso dalla sede sociale, senza che della destinazione di siffatti beni - o del loro controvalore - l'amministratore abbia fornito giustificazione alcuna. Sul punto, va qui ribadito che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715): una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione).In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. Come anche di recente ribadito da Sez. 7, n. 27262 del 17/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261657; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284). E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio, ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430). Sul punto, il ricorrente si limita a contestare l'omesso accertamento del diverso luogo di consegna, invece reputato comprovato alla stregua delle dichiarazioni del curatore, rinunciando ad articolare alcuna deduzione riguardo la destinazione dei beni non rinvenuti. 1.2. Per altro verso, la dedotta ingerenza dell'amministratore successivamente subentrato, [OSCURATO:PERSONA], già all'epoca della consegna s'appalesa argomento atto a fondare la corresponsabilità del medesimo nella condotta distrattiva, come peraltro effettivamente ritenuto (Sez. 5, n. 26501 del 31/03/2021, Abate, Rv. 281555), e non già ad escludere gli obblighi gravanti sul legale rappresentante della società all'epoca delle contestate distrazioni, rivelandosi, sul punto, infondata anche la deduzione di contraddittorietà della motivazione svolta nel secondo motivo. 2. Il terzo motivo è, invece, fondato. 2.1. Con orientamento consolidato, che va qui ribadito, questa Corte ha affermato come, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, sia onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271839). In particolare, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo altresì dell'eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, fermo restando l'autonomo obbligo di quest'ultimo di ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancati e regolarizzare le scritture di cui rilevi l'erroneità, lacunosità o falsità. Il delitto di bancarotta documentale impropria è, invero, reato proprio dell'amministratore, il quale non può, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della contabilità in quello successivo alla dismissione della carica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell'amministrazione della società ovvero, quale extraneus, sia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore. 2.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, devono ritenersi fondate le critiche mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza, che non chiarisce quale sia l'effettivo titolo da cui discende la responsabilità dell'imputato in relazione alla soppressione della contabilità che si assume, dunque, già istituita. Se è incontestata l'omessa consegna delle scritture al curatore - e dunque l'integrazione dell'elemento materiale del reato - la Cori:e territoriale ha sostanzialmente ritenuto irrilevante il formale avvicendamento nella carica gestoria in favore di [OSCURATO:PERSONA], in quanto di per sé ritenuto insufficiente ad elidere ogni responsabilità dell'amministratore per eventi eventualmente riconducibili al periodo successivo a tale avvicendamento, senza in alcun modo richiamare un eventuale ruolo di amministratore di fatto svolto da [OSCURATO:PERSONA], in concomitanza allo svolgimento della carica di legale rappreseni:ante da parte del fratello Antonio, non sviluppando, quindi, il segmento temporale successivo alla successione, come invece richiesto con l'appello. Ciò che, pertanto, doveva essere chiarito e dimostrato ai fini dell'affermazione della responsabilità del ricorrente è non solo se effettivamente la contabilità della fallita venne consegnata al nuovo amministratore (ed in proposito la sentenza impugnata non si confronta in alcun punto con l'appello), ma anche se [OSCURATO:PERSONA] abbia comunque continuato a svolgere di fatto funzioni gestorie, ovvero abbia concordato con il nuovo amministratore il successivo occultamento della medesima o in qualche modo istigato tale occultamento. In particolare, non emerge dalla motivazione della sentenza se la Corte abbia ritenuto l'imputato (come, peraltro, non gli era stato contestato) amministratore di fatto della fallita per il periodo successivo alla dismissione della carica formale, circostanza che, come detto, sarebbe dirimente ai fini dell'affermazione della sua responsabilità. Ed in proposito è appena il caso di ricordare che tale ruolo va sì attribuito a chi svolge con continuità atti di gestione della società, ma che può rilevare anche un unico atto particolarmente significativo e che tale può essere anche la decisione, cui l'amministratore formale si sottometta, di interrompere l'attività imprenditoriale e sospendere qualsiasi annotazione contabile. Ne consegue che il dedotto travisamento per omissione è connotato dal carattere della decisività (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085), con conseguente fondatezza del terzo motivo. 2. Alla luce di quanto argomentato, lai sentenza deve essere annullata, limitatamente al capo concernente la bancarotta documentale — che assorbe, senza precluderne l'esame, l'ulteriore censura proposta con il quarto motivo - con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della Corte d'appello di Napoli che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. Q. M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per n