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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15906/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 11/12/2017 dalla Corte d'Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, in data 01/10/2014, con la quale - per quanto qui rileva - [OSCURATO:PERSONA] Emiliano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di ricicilaggio di due autovetture (capo a) e di illecita cessione di sostanze stupefacenti (capi b e c).

In particolare, la Corte d'Appello ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] da uno dei due episodi di riciclaggio e dai reati in tema di stupefacenti, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Nullità della sentenza per genericità del capo di imputazione.

Si ripropongono le censure già svolte in appello in ordine all'assenza di elementi idonei a comprovare la sottrazione delle vetture ai legittimi proprietari, alla genericità insita nel richiamo all'"intento" di sostituire le targhe, alla impossibilità di configurare il riciclaggio alla luce delle dichiarazioni del DELLO RUSSO.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la sentenza per aver valorizzato le dichiarazioni dell'operante [OSCURATO:PERSONA], che si era limitato a trascrivere le intercettazioni senza svolgere altre indagini, e per aver ritenuto utilizzabili - nonostante l'irritualità con cui era stato acquisito l'elemento di comparazione - le analisi sul profilo genetico rilevato sul mozzicone di sigaretta rinvenuto all'interno dell'auto per cui è causa.

Il ricorrente ha altresì riportato le dichiarazioni rese dal DELLO RUSSO, censurando la valutazione di attendibilità espressa dalla Corte d'Appello.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza del primo motivo e per l'inammissibile richiesta di rilettura delle risultanze acquisite, in cui si risolve la seconda doglianza.

4. Con memoria di replica, il difensore insiste e ribadisce le censure già svolte, concludendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Priva di fondamento è la doglianza relativa alla asserita genericità del capo di imputazione.

Quest'ultimo ha invero cornpiutamente dato conto di tutti gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio, richiamando la ricezione della vettura di provenienza furtiva (con la precisazione delle generalità del soggetto derubato e del numero di targa dell'auto) da parte del ricorrente, nonché l'asportazione delle targhe e dei documenti di circolazione che il [OSCURATO:PERSONA] intendeva sostituire.

Deve conseguentemente escludersi la sussistenza del vizio dedotto, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi» (così da ultimo Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01)

3. Manifestamente infondato è anche il secondo ordine di censure, in relazione al quale deve anzitutto richiamarsi l'insegnamento di questa Suprema Corte, anche di recente ribadito, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua 2 mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, devono essere condivise le valutazioni del P.G. in ordine all'inammissibilità del motivo di ricorso, che si risolve nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

Quanto poi alla prospettata inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti compiuti sul mozzicone di sigaretta, assume rilievo assorbente il mancato espletamento della cd. prova di resistenza (cfr. sul punto Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01, secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento»).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P .

Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in 9,ta 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 11/12/2017 dalla Corte d'Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, in data 01/10/2014, con la quale - per quanto qui rileva - [OSCURATO:PERSONA] Emiliano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di ricicilaggio di due autovetture (capo a) e di illecita cessione di sostanze stupefacenti (capi b e c). In particolare, la Corte d'Appello ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] da uno dei due episodi di riciclaggio e dai reati in tema di stupefacenti, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Nullità della sentenza per genericità del capo di imputazione. Si ripropongono le censure già svolte in appello in ordine all'assenza di elementi idonei a comprovare la sottrazione delle vetture ai legittimi proprietari, alla genericità insita nel richiamo all'"intento" di sostituire le targhe, alla impossibilità di configurare il riciclaggio alla luce delle dichiarazioni del DELLO RUSSO. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver valorizzato le dichiarazioni dell'operante [OSCURATO:PERSONA], che si era limitato a trascrivere le intercettazioni senza svolgere altre indagini, e per aver ritenuto utilizzabili - nonostante l'irritualità con cui era stato acquisito l'elemento di comparazione - le analisi sul profilo genetico rilevato sul mozzicone di sigaretta rinvenuto all'interno dell'auto per cui è causa. Il ricorrente ha altresì riportato le dichiarazioni rese dal DELLO RUSSO, censurando la valutazione di attendibilità espressa dalla Corte d'Appello. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza del primo motivo e per l'inammissibile richiesta di rilettura delle risultanze acquisite, in cui si risolve la seconda doglianza. 4. Con memoria di replica, il difensore insiste e ribadisce le censure già svolte, concludendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Priva di fondamento è la doglianza relativa alla asserita genericità del capo di imputazione. Quest'ultimo ha invero cornpiutamente dato conto di tutti gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio, richiamando la ricezione della vettura di provenienza furtiva (con la precisazione delle generalità del soggetto derubato e del numero di targa dell'auto) da parte del ricorrente, nonché l'asportazione delle targhe e dei documenti di circolazione che il [OSCURATO:PERSONA] intendeva sostituire. Deve conseguentemente escludersi la sussistenza del vizio dedotto, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi» (così da ultimo Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01) 3. Manifestamente infondato è anche il secondo ordine di censure, in relazione al quale deve anzitutto richiamarsi l'insegnamento di questa Suprema Corte, anche di recente ribadito, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua 2 mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, devono essere condivise le valutazioni del P.G. in ordine all'inammissibilità del motivo di ricorso, che si risolve nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. Quanto poi alla prospettata inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti compiuti sul mozzicone di sigaretta, assume rilievo assorbente il mancato espletamento della cd. prova di resistenza (cfr. sul punto Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01, secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento»). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P . Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in 9,ta 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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