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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1994

Cassazione n. 16824/2026

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E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1994 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'intervenuta prescrizione del reato, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto, essendo il fatto commesso in data 11 novembre 2019, trova applicazione la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, che si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01); rilevato che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006, è inammissibile perché la questione non era stata devoluta con l'appello, sicché non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, stante lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] urbetta A drea Gentili ,t t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1994 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'intervenuta prescrizione del reato, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto, essendo il fatto commesso in data 11 novembre 2019, trova applicazione la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, che si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01); rilevato che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006, è inammissibile perché la questione non era stata devoluta con l'appello, sicché non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, stante lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] urbetta A drea Gentili ,t t
Sentenza Cassazione n. 16824/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris