CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2021
Cassazione n. 27900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con tutte le statuizioni consequenziali; uditi i difensori: Sono presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI e [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Alle ore 12:25 l'udienza viene sospesa. Alle ore 12:40 l'udienza riprende.2 17([OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 29 giugno 2021, la Corte di assise di appello di Napoli ha, per la posizione che qui rileva, parzialmente riformato la decisione resa in data 11 dicembre 2020 dalla Corte di assise di Napoli che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA], imputato, in concorso con altri, del seguente reato: - reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 575, 577 cod. pen., in relazione all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (capo A), per avere, in concorso con altri, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] (detto "Peppe tredici anni"), mediante l'esplosione contro di lui di sei colpi di arma da fuoco che lo avevano attinto in modo letale al torace e alla testa, i concorrenti individuati in rubrica nelle posizioni di mandanti, promotori, ausiliatori ed esecutori materiali dell'omicidio contestato come aggravato dai motivi abietti e dalla premeditazione, [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di mandante; con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. e al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica facente capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA]; fatto commesso in Marano di Napoli, il 15 luglio 2009. La Corte di assise di Napoli, all'esito del giudizio di primo grado, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascrittogli, assorbita la circostanza aggravante dei motivi abietti in quella di cui all'art. 7 dl. n. 152 del 1991, e aveva condannato l'imputato alla pena dell'ergastolo, con le conseguenti pene accessorie, ivi inclusa la pubblicazione della sentenza. La Corte di assise di appello di Napoli, in virtù della parziale riforma, aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della premeditazione e aveva rideterminato la pena inflittagli in quella di anni ventotto di reclusione, con revoca della disposizione di pubblicazione della sentenza. In merito all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, i giudici di secondo grado hanno conferito primario e dirimente rilievo alla rilevata rinuncia al corrispondente motivo da parte di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, poi, valutata comunque la novità probatoria costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del percorso collaborativo intrapreso da tale imputato, ha ritenuto che il quadro probatorio acquisito, come integrato da tali dichiarazioni, abbia mantenuto ferma la dimostrazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in merito all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], mancando le condizioni per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. al fine del proscioglimento del medesimo imputato per non aver commesso il fatto. I giudici di appello hanno, inoltre, valutato la doglianza relativa alla 3sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione e hanno ritenuto acquisita la prova piena di tale aggravante richiamando lo schema della premeditazione condizionata. Essi hanno del pari ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 dl. n. 152 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen., sia per l'evidente finalità camorristica, sia per le modalità esecutive, evocanti il metodo mafioso. In ogni caso, l'apporto fornito dall'imputato, con l'assunzione dell'indicata posizione nel corso del giudizio di appello, è stato considerato tale da legittimare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con l'aggravante della premeditazione, con rideterminazione della pena nel minimo edittale di anni ventuno di reclusione, aumentata della frazione minima, per l'aggravante mafiosa, ad anni ventotto di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA], con un primo atto del 2 agosto 2021 a firma degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui è stato chiesto l'annullamento della decisione in forza dei seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si prospetta la violazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 110, 575 cod. pen. La difesa sostiene che, a seguito delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto riesaminare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e, applicando i principi dettati dall'elaborazione giurisprudenziale, reinterpretate anche le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto necessariamente concludere che nessun contributo l'imputato aveva apportato nel determinismo causale relativo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], essendosi egli limitato, con riferimento alla questione posta da tale associato, a riservarsi di prendere provvedimenti e a dire un, del tutto interlocutorio, "vedete voi" ai sodali, dovendo ulteriormente osservarsi che: l'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto prendere l'iniziativa omicidiaria senza il placet di [OSCURATO:PERSONA] contrastava con i dati acquisiti; la tesi del mandato tacito confliggeva con le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], invece, era del parere di riuscire a recuperare [OSCURATO:PERSONA] alla logica associativa. Pertanto, i giudici di appello, secondo la difesa, hanno omesso di rilevare che: nessuna evidenza concretizzava la prova del ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; l'imputato neppure era stato partecipe della relativa determinazione, né vi aveva aderito, né aveva oggettivamente preventivato l'uccisione, come l'esame dei dialoghi fra lui e [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto emergere, non avendo avuto [OSCURATO:PERSONA] alcuna signoria finalistica sul fatto di 4reato, né avendolo agevolato, né avendo istigato gli autori e nemmeno potendo rispondere del delitto in virtù di un insussistente mandato indeterminato. Al fine della dimostrazione di tale assunto la difesa ripercorre nell'atto le dichiarazioni dei protagonisti, in particolare di [OSCURATO:PERSONA], facendo carico alla Corte territoriale di avere fatto cattivo governo interpretativo e valutativo delle fonti probatorie analizzate, ossia il contributo di [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione alla prodotta ordinanza con cui non era stata accolta la richiesta di misura cautelare nei confronti di quest'ultimo, oltre che le dichiarazioni dell'inquirente Falanga, i riferimenti fatti da [OSCURATO:PERSONA], la posizione di [OSCURATO:PERSONA], e ancora di avere omesso di valutare le relazioni fra tali contributi dichiarativi, da cui si traeva l'assenza di riferimenti a una riunione decisionale, il silenzio di [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA], soggetto emarginato all'interno del clan, la mancanza di richiami alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e la mancata considerazione dell'assoluzione di D'Alterio e [OSCURATO:PERSONA], determinata dalla carenza di attendibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte di assise di appello non si sarebbe confrontata con l'emersione del dato che [OSCURATO:PERSONA] ormai non era più un affiliato al clan, né risultava avere fatto qualcosa di specifico: punto che avrebbe invece dovuto verificarsi, costituendo il presupposto dell'interesse del capoclan al conferimento dell'addotto mandato tacito a uccidere, la condizione di cocainomane di [OSCURATO:PERSONA] concretando, invece, un motivo in più per recuperarlo, anziché eliminarlo. 2.2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. I giudici di appello, dopo aver ritenuto inapplicabile la suddetta norma, hanno riesaminato, tuttavia, il merito, valutando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]: e, però, una volta passati alla valutazione di queste dichiarazioni, non avrebbero potuto non pervenire, se avessero motivato senza le omissioni man mano denunciate, all'applicazione della norma richiamata. 2.3. Con il terzo motivo si evidenzia l'illogicità della motivazione con riferimento alla confermata circostanza aggravante della premeditazione. Il ricorrente sostiene che, affermando la sussistenza della premeditazione condizionata, la Corte territoriale ha fatto cattivo governo delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] citando delle stesse alcune parti ma escludendone altre che invece militavano in senso contrario alla tesi esposta, avendo in particolare il collaboratore chiarito che non c'era la volontà di ammazzare [OSCURATO:PERSONA] nel "vedete voi" pronunciato da [OSCURATO:PERSONA], mentre la determinazione di [OSCURATO:PERSONA] di sopprimere [OSCURATO:PERSONA] era maturata soltanto quando quest'ultimo aveva compiuto l'affronto innanzi al punto Snai nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], non essendo maturata, in precedenza, alcuna deliberazione, in primis da parte di [OSCURATO:PERSONA] 5 /[OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo si prospetta l'illegalità della pena, in quanto essa ha determinato la violazione del mandato di arresto europeo. Sebbene i giudici di appello non avessero irrogato l'ergastolo, la questione posta dalla difesa avrebbe dovuto essere egualmente presa in considerazione, poiché, in esecuzione del suddetto mandato e tenendo conto del relativo limite, la Corte di assise di appello avrebbe dovuto applicare a [OSCURATO:PERSONA] una pena detentiva minore, nonostante la premeditazione. 3. Con un secondo atto del 20 settembre 2021 i medesimi difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato i seguenti motivi. 3.1. Con la prima doglianza si ripropone la denuncia di violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Si fa carico alla Corte territoriale di avere recepito la dichiarazione ammissiva della responsabilità dell'imputato quale dichiarazione confessoria, omettendo qualsiasi valutazione, laddove si trattava di un'assunzione di responsabilità soltanto morale. Per converso, osserva la difesa, i giudici di appello hanno omesso di compiere la dovuta valutazione della novità costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e agli altri elementi, nei sensi già chiariti nel primo atto di impugnazione, anche con riguardo alle dichiarazioni degli altri collaboratori, quali [OSCURATO:PERSONA] e D'Ausilio. Soprattutto il contributo dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], largamente richiamato e analizzato nell'atto, avrebbe dovuto, secondo la difesa, condurre i giudici di appello all'esclusione di qualsiasi concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio. 3.2. Con un'ulteriore censura si denunzia la violazione dell'art. 577 cod. pen. per la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione. Le considerazioni svolte riprendono il tema già esposto nel primo atto ribadendo che, nel caso in esame, era emersa l'assunzione della deliberazione omicida, poi attuata, subito dopo l'atteggiamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri sodali, nei pressi del punto Snai, deliberazione a cui era restato estraneo [OSCURATO:PERSONA]. E, considerata la centralità di questo frangente, non avrebbero potuto ritenersi sussistenti sia l'elemento cronologico, sia l'elemento psicologico o ideologico, laddove, per quanto si era già spiegato, non poteva essere ritenuta la premeditazione condizionata. Sotto altro aspetto, l'elisione dell'aggravante in parola avrebbe dovuto essere l'effetto della constatazione che la stessa non era stata nemmeno contestata validamente, ossia in forma chiara e precisa. /// 63.3. Viene poi articolato un altro motivo con cui si evidenzia l'erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per la ritenuta sussistenza della corrispondente circostanza aggravante speciale. Tale aggravante, deduce la difesa, non avrebbe potuto essere contestata - secondo l'interpretazione più corretta della norma - con riferimento all'omicidio, siccome reato punibile con la pena dell'ergastolo, avendo la stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in altre vicende, ritenuto di non contestare tale circostanza in relazione a reati puniti con la pena perpetua. 3.4. Con l'ultimo motivo è prospettato il vizio di motivazione in merito all'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione alla circostanza aggravante della premeditazione mediante la costruzione della figura del mandato implicito a uccidere che egli avrebbe rilasciato. 3.4.1. Le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono denunciate come affette da circolarità fondata sull'apodittico presupposto che, se il capo avesse pronunciato un "no" quanto alla possibilità di eliminare [OSCURATO:PERSONA], questi sarebbe stato ancora in vita, in ogni caso esse non potendo giustificare l'aumento di pena irrogato a [OSCURATO:PERSONA]. 3.4.2. In secondo luogo, si è riproposta la questione della mancata osservanza del mandato di arresto europeo, stanti le ragioni già esposte, a cui si coordina il rilievo che l'avere irrogato a [OSCURATO:PERSONA] una pena detentiva che, ex art. 72, secondo comma, cod. pen., cumulata con pena scaturente da altra decisione, sfocerebbe nell'applicazione della pena perpetua integra la violazione del limite posto con il provvedimento di estradizione rendendo illegale la pena stessa. 4. Con memoria del 9 febbraio 2022 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto motivi nuovi. Con essi si ripercorre l'analisi delle censure già formulate con riferimento alla ritenuta corresponsabilità dell'imputato senza la prova del suo effettivo assenso alla perpetrazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in particolare ribadendosi la carenza di elementi concreti idonei a giustificare l'assunto privilegiato dalla Corte di merito circa la sussistenza alla base del delitto del mandato condizionato che l'imputato avrebbe conferito ai sodali. Poi, si riprende e specifica la critica della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, in modo denunciato come illogico e contraddittorio, la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, anche in virtù della obliterazione o, comunque, dell'illogica svalutazione dell'espressione usata dall'esecutore [OSCURATO:PERSONA], che aveva ammesso di averla fatta grossa, considerata incongruamente come frase compatibile con una serie di ipotesi alternative a quella dell'insussistenza della previa e studiata deliberazione dell'omicidio. 75. Con ulteriore memoria in data 11 febbraio 2022, proveniente da uno dei difensori dell'imputato (l'avv. [OSCURATO:PERSONA]), si ribadisce che l'avvenuta irrogazione, con la sentenza di appello, della pena detentiva temporanea di anni ventotto di reclusione, non sollevava la Corte di merito dall'offrire una motivazione puntuale e adeguata in merito all'impossibilità giuridica di infliggere all'imputato la pena perpetua, per il rispetto dovuto al provvedimento emesso sulla base della normativa dello Stato estradante, ossia la Spagna. 6. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, preclusa dalla rinuncia ai corrispondenti motivi essendo la questione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella causazione dell'omicidio, mentre il motivo inerente alla contestazione della premeditazione era privo di interesse e comunque generico, la doglianza inerente all'aggravante di cui all'art. 416-6/5.1 cod. pen. era manifestamente infondata, al pari del motivo afferente alla dedotta violazione del mandato di arresto europeo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La complessiva impugnazione - siccome risulta basata su doglianze non consentite, in parte, aspecifiche, in altra parte, e manifestamente infondate o versate nel merito, in altra parte ancora, tutte quindi effettivamente inidonee a confutare le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata - non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Per quanto concerne le doglianze svolte nei due atti di impugnazione (particolarmente nel primo motivo di ciascun atto e nella memoria del 9 febbraio 2022) per contestare l'approdo della sentenza impugnata in merito alla responsabilità dell'imputato per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], è dirimente rilevare che la Corte di assise di appello - oltre a evidenziare l'avvenuta, esplicita ammissione di responsabilità esternata da [OSCURATO:PERSONA] - ha accertato anche la rinuncia da parte sua ai corrispondenti motivi di impugnazione, richiamando e valutando il contenuto dei verbali di udienza del 27 aprile 2021 e del 7 giugno 2021. 2.1. I giudici di secondo grado hanno preso atto che [OSCURATO:PERSONA], con la lettera letta all'udienza del 27 aprile 2021, inviata altresì dal luogo di detenzione il 17 aprile 2021, si era assunto tutte le responsabilità del reato che gli era stato contestato. In udienza, l'imputato aveva confermato in modo 8indubitabile - hanno rilevato i giudici di appello - la piena assunzione della responsabilità penale dell'omicidio. Inoltre, la Corte territoriale ha osservato che, in leale consecutio con l'espressa assunzione di responsabilità, l'imputato, assistito dai suoi difensori, aveva, nelle susseguenti dichiarazioni spontanee rese il 7 giugno 2021, esternato la rinuncia ai motivi di merito dell'appello relativi alla richiesta di assoluzione, così deprivando i giudici procedenti del potere di rivalutare il materiale probatorio acquisito ai fini dell'accertamento della responsabilità, poiché, come aveva efficacemente prospettato la stessa difesa, era stata rimossa la corrispondente domanda. L'imputato, successivamente, con ulteriori dichiarazioni spontanee, aveva offerto la somma di euro 10.000,00 per ciascuna parte civile, riconoscendo che si trattava di importo non congruo, ma segnalando che era quanto era riuscito a raccogliere, con il sacrificio dei suoi familiari, per dare un segnale di effettivo cambiamento anche alla famiglia della vittima. In seguito, la motivazione della sentenza impugnata, come si è già accennato nella parte narrativa, ha saggiato anche l'effetto delle sopravvenute dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, l'accertamento dell'espressa rinuncia personalmente esternata dall'imputato, con l'assistenza dei suoi difensori, ai motivi sulla sua responsabilità penale ha determinato la definizione della corrispondente regiudicanda: e, al di là della generale contestazione poi sviluppata con il ricorso, il ricorrente sugli effetti di tale rinuncia non ha articolato alcun motivo specifico di impugnazione. Deve, sull'argomento, riaffermarsi il principio di diritto secondo cui la rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi di appello rinunciati e non possono essere neanche rilevate di ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01; Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268198 - 01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448 - 01). L'applicazione del principio ora affermato impone di escludere che, rinunciati i motivi sulla responsabilità in fase di appello, possa poi essere devoluta alla Corte di legittimità ogni questione involgente la responsabilità stessa, una volta che si tenga per fermo il concetto che la rinuncia integra un negozio unilaterale abdicativo che comporta come effetto il passaggio in giudicato immediato della pronuncia in ordine all'affermazione di responsabilità del reato sul quale essa interviene, così determinando come ulteriore, ineludibile conseguenza la preclusione di qualsiasi successiva questione sul punto. 9Si trae da tale rilievo che, a seguito della rinuncia sulle doglianze in ordine all'affermazione di responsabilità, non sussiste la giuridica possibilità per il giudice di pronunciare una sentenza difforme relativamente a quel punto, né il diritto della parte rinunciante a proporre impugnazione di legittimità sul medesimo punto. Consegue che, siccome, ai sensi dell'art. art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione vale a circoscrivere la cognizione del giudice del grado successivo ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi siano stati oggetto di rinuncia, il giudice dell'appello non avrebbe potuto prenderli utilmente in considerazione. Né potrebbe farlo il giudice di legittimità, neanche supponendo un'ipotetica revoca implicita della constatata rinuncia: si considera, infatti, principio assodato quello che afferma l'irrevocabilità dei negozi processuali, pur se unilaterali (Sez. 2, n. 27926 del 12/04/2019, Barrino, Rv. 276728 - 01; Sez. 1, n. 29359 del 14/05/2009, Baraldi, Rv. 244826 - 01). Per tale ineludibile ragione, pertanto, i motivi che contestano l'affermazione di responsabilità dell'imputato non possono ricevere ammissibile ingresso. 2.2. Va, peraltro, preso atto che la Corte di merito, pur dopo aver rilevato il carattere preclusivo della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, ha saggiato la tenuta di tale approdo anche alla luce delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Analizzando la posizione del coimputato, collaboratore e reo confesso [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello ha osservato che le dichiarazioni di quest'ultimo avevano confermato la partecipazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che in qualità di capo del clan aveva conferito il chiaro mandato, sia pure tacito, di procedere all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA]. In questo senso, i giudici di appello, confermato l'inquadramento dell'omicidio come effetto della decisione maturata all'interno del clan diretto da [OSCURATO:PERSONA] e finalizzata all'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], affiliato divenuto problematico e da epurare, in quanto postosi in contrasto con l'associazione, hanno rilevato che - rispetto al quadro probatorio, formato essenzialmente dal contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre che, per quanto di interesse, da quello dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, sempre per quanto di rilievo, dalle intercettazioni ambientali captate nell'autovettura Mercedes di [OSCURATO:PERSONA], cognato dell'imputato, mentre questi conversava con l'amico [OSCURATO:PERSONA] - erano intervenute la rilevante novità costituita dall'evoluzione della posizione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e l'ulteriore novità costituita dalla determinazione di accedere alla collaborazione con la giustizia del 10coimputato [OSCURATO:PERSONA], a cui l'omicidio era stato contestato, sia come mandante, sia come esecutore materiale. In corrispondenza di questa complessiva valutazione, la Corte territoriale ha anche preso in esame le deduzioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] - che, pur avendo constatato la rinuncia ai motivi di appello relativi all'accertamento di responsabilità, avevano dedotto come determinante la novità scaturente dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] per farne derivare la prospettata nullità dell'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e l'esigenza di applicare l'art. 129 cod. proc. pen. al fine di pronunciare la sua estraneità all'omicidio - ma, oltre a ribadire il venir meno del corrispondente effetto devolutivo dell'appello a seguito della rinuncia e a notare che mancava l'indicazione degli elementi concreti che avrebbero dovuto innescare l'applicazione della norma, ha rimarcato che il quadro probatorio, come integrato dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], legittimava in ogni caso l'accertamento di responsabilità dell'imputato, come si traeva coniugando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], costituenti chiamata in reità, a quelle di [OSCURATO:PERSONA], costituenti riscontro idoneo a dissolvere ogni dubbio in merito a tale responsabilità, dovendo escludersi per il resto la stessa ammissibilità della questione relativa alla nullità dell'imputazione. La Corte di merito ha, in ogni caso, escluso la giuridica evenienza della causa di immediato proscioglimento nel merito di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Tale struttura - in parte eccedente nella sovrastruttura - giustificativa pure ha formato oggetto di contestazione con i motivi di ricorso già indicati e ulteriormente nel secondo motivo del primo atto di impugnazione. Muovendo dalla critica avverso il corrispondente approdo, tuttavia, il ricorrente ha sollecitato una rivalutazione di merito dell'intero quadro probatorio incompatibile con la perfezionata rinuncia sulla responsabilità e, in generale, con i canoni propri del giudizio di legittimità. In tale direzione, oltre a censurare l'interpretazione del contributo narrativo di [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha rimproverato alla Corte di assise di appello di avere fatto cattivo governo valutativo di tutte le principali fonti probatorie analizzate nel giudizio di merito e, quindi, ha proposto di riesaminare, non solo il contributo di [OSCURATO:PERSONA], ma anche quello di [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni dell'inquirente Falanga, i riferimenti fatti da [OSCURATO:PERSONA], la posizione di [OSCURATO:PERSONA], riprendendo le critiche svolte in sede di gravame, per l'omessa ponderazione dei rapporti fra tali contributi dichiarativi, al fine di proporre la lettura alternativa della fattispecie, fondata sull'addotta carenza di riferimenti a una riunione decisionale, sul silenzio di [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA], sulla mancanza di richiami alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e sulla mancata considerazione dell'assoluzione di D'Alterio e [OSCURATO:PERSONA]. 11Nella stessa prospettiva si è inscritta la deduzione (coltivata nel primo motivo del secondo atto di impugnazione) volta a riconsiderare la confessione resa da [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di un'ammissione di responsabilità di natura soltanto morale, senza implicazioni di carattere giuridico. Si tratta, come appare evidente, di prospettazioni inconciliabili già con il rilevato limite processuale determinato dall'atto rinunciativo, ma, in ogni caso, del tutto incompatibili con la lamentata obliterazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Deve, pertanto, concludersi che, anche in questa fattispecie, come per vicende assimilabili, risulta inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che - prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità - non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità. Si è sul punto osservato, con argomentazione che si condivide, che la rinuncia a uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi: pertanto, l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati e, nell'ipotesi in cui la rinuncia abbia avuto ad oggetto i motivi già formulati in merito alla responsabilità dall'appellante, il giudice non è tenuto ad alcuna specifica motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen Per vero, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati e, per altro verso, la rinuncia ai motivi sulla responsabilità comporta la pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cit. Di conseguenza, pur non venendo meno il potere-dovere del giudice di appello di applicare anche di ufficio, in presenza dei presupposti di legge, la generale regola valutativa scolpita nell'art. 129 cod. proc. pen., le doglianze inerenti all'omessa applicazione del relativo disposto non possono risolversi in apodittiche denunzie dell'omissione formale dell'applicazione stessa oppure di genericità del vaglio compiuto dal giudice di secondo grado, senza indicare, invece, gli elementi concreti che facciano ipotizzare possibili soluzioni liberatorie (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273431 - 01; Sez. 3, n. 19442 del 19/03/2014, Ferrante, Rv. 259418 - 01). Ebbene, nel caso in esame, la difesa non ha indicato alcun dirimente 12elemento in forza del quale la Corte territoriale avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria, ma ha svolto un'articolata - e densa di contenuti di merito - proposta di rivalutazione dell'intero quadro probatorio al fine di indurne la conclusione dell'assenza di responsabilità nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], proposta non scaturente, all'evidenza, dall'emersione di una soluzione liberatoria imposta dall'art. 129 cod. proc. pen., ma generata da una diversa ponderazione delle prove di segno diametralmente opposto rispetto a quello sortito dall'accertamento di merito. Si tratta di una prospettazione esulante dall'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., la cui evenienza, pertanto, è stata invocata in modo del tutto avulso dalla sua sfera di operatività e, in ogni caso, generico. 3. Con riferimento ai motivi che hanno censurato la sentenza impugnata per avere confermato la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il Collegio ritiene manifestamente infondate le critiche di rito e di merito svolte dal ricorrente sull'argomento (nel terzo motivo del primo atto di impugnazione e nel secondo motivo e nella prima parte del quarto motivo del secondo atto di impugnazione, nonché nella memoria del 9 febbraio 2022). Sotto il profilo processuale, come ha puntualmente segnalato la Corte di merito, la questione di inadeguatezza strutturale del capo di accusa è stata proposta tardivamente. La nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto ha natura di nullità relativa, sicché non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 - 01; Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, C., Rv. 257910 - 01; Sez. 5, n. 712 del 20/11/2009, dep. 2010, L., Rv. 245734 - 01). Al rilievo di tardività della questione derivante dalla constatazione della Corte territoriale il ricorrente non ha opposto alcuna deduzione idonea a dimostrare la tempestività dell'eccezione; ciò, a parte ogni ulteriore considerazione sulla sua fondatezza (si segnala la carenza di dimostrazione della lamentata genericità nell'articolazione dell'imputazione per la parte di essa inerente alla suddetta circostanza aggravante: il capo di accusa specifica chiaramente il ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA] e il carattere premeditato dell'omicidio). Per quanto concerne la sussistenza della circostanza aggravante in parola, deve osservarsi che la Corte territoriale ha fornito sull'argomento una motivazione congrua e non illogica, come tale non censurabile in questa sede. 13I giudici di appello hanno valutato anche le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e, inserite le stesse nel complessivo quadro probatorio, hanno spiegato che la deliberazione avente ad oggetto l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] si era formata quando [OSCURATO:PERSONA] - sulla proposta di procedere all'eliminazione di questo sodale per il modo fuori controllo e fuori norma (ovviamente, secondo i canoni criminali) in cui si stava comportando - aveva pronunciato il fatidico "vedete voi", motivatamente interpretato come mandato omicidiario subordinato al mancato rientro dell'insubordinazione del sodale: di guisa che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri concorrenti, ricevuto il mandato, si erano posti, da quel momento, alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA], con il proposito di verificare se fosse possibile ricondurlo a regime, avendo già deciso che, ove tale strada non fosse risultata praticabile, il destino di [OSCURATO:PERSONA] era segnato. La Corte, coniugando le risultanze raccolte e in particolare le convergenti affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha poi accertato che nei giorni susseguenti [OSCURATO:PERSONA] non era stato incontrato da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri, né - convocato - si era presentato, ma aveva proseguito nel suo atteggiamento di ribellione al clan: in questa consecutio, si era alfine verificato l'incontro al punto Snai del 15 luglio 2009, in cui la condotta di [OSCURATO:PERSONA], tenuta in un contesto pubblico e con modi plateali, contrassegnata dalle aperte offese all'indirizzo dei sodali, dalla rivendicazione della sua autonomia e dalla pretesa di ottenere comunque lo stipendio dall'associazione, aveva determinato gli esecutori a ritenere verificato l'evento a cui era stata condizionata l'attuazione del mandato omicidiario già deliberato. Secondo l'articolata e persuasiva ricostruzione operata dai giudici del merito, dunque, l'occasionalità dell'incontro al punto Snai, a seguito della quale [OSCURATO:PERSONA] e gli altri correi avevano innescato l'azione di fuoco che, pochi minuti dopo, aveva condotto a morte [OSCURATO:PERSONA], non toglie che la decisione dell'uccisione di quest'ultima era già stata fissata nella riunione svoltasi con [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto l'assenso di quest'ultimo e, quindi, il relativo mandato, in concreto condizionato al mancato recupero del sodale deviante alle logiche e alle regole della consorteria. La contestazione mossa dalla difesa, nella parte in cui ritiene del tutto anodina la frase attribuita a [OSCURATO:PERSONA], senza valutare il contesto spiegato anche da [OSCURATO:PERSONA], oltre che da [OSCURATO:PERSONA], in cui era la decisione del capo indiscusso ad aver determinato l'azione susseguente dei sodali, si addentra nella rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni compiuta, rivalutazione non consentita in questa sede a fronte dell'interpretazione dei corrispondenti contributi fornita in modo adeguato e senza l'emersione di vizi logici dai giudici del merito. Anche la frase rivolta a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] "stavolta l'ho fatta grossa", dopo 14l'omicidio, quando egli era andato a depurarsi dai residui di sparo nella sauna, è stata presa in considerazione dai giudici di appello che l'hanno analizzata in riferimento al complesso degli elementi emersi e, con una spiegazione che non si profila illogica, non hanno ritenuto che essa concretasse un indice idoneo a contrastare il carattere premeditato dell'omicidio, spiegando che l'espressione, per come rivolta all'altro sodale, ben poteva sostanziarsi nell'esternazione della consapevolezza della non ordinarietà del fatto di essere stato promotore ed esecutore della morte di un affiliato storico del clan o anche nell'ammissione di non aver compiuto un'azione di fuoco perfetta dal punto di vista criminale, per essersi esposto alle telecamere del luogo in cui aveva perpetrato l'azione letifera, preoccupazione che poi [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso nell'incontro al bar Serapide di cui aveva riferito [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, essa, nel quadro ricostruttivo esposto in modo compiuto nella sentenza in valutazione, è stata congruamente ritenuta dalla Corte territoriale inidonea a influenzare la lettura complessiva del quadro stesso fino a far rimodulare in dolo d'impeto nutrito da [OSCURATO:PERSONA] l'elemento soggettivo proprio della premeditazione condizionata emersa alla base dell'omicidio ascritto anche al mandante [OSCURATO:PERSONA]. Al cospetto della certamente adeguata e non illogica valutazione dei richiamati dati probatori effettuata dai giudici di appello, la sollecitazione del ricorrente, volta a sovvertire l'esito del relativo giudizio contestando l'interpretazione e il significato delle dichiarazioni sopra citate, trasmoda in una doglianza dal contenuto di merito. Con riferimento alla corrispondente censura, dunque, deve rilevarsi conclusivamente la sua carenza di ammissibilità: invero, in punto di valutazione delle prove dichiarative acquisite, una volta acclarate l'adeguatezza e la coerenza del discorso giustificativo offerto dai giudici di merito, deve riaffermarsi il principio di diritto secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 1, n. 16230 del 05/03/2020, Fichera, non mass.; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 -01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01). Nell'alveo così definito, pertanto, risulta convenientemente dimostrato dal ragionamento esposto nella sentenza impugnata che sia l'elemento cronologico, risalendo la deliberazione dell'omicidio a un tempo congruamente antecedente all'esecuzione (così che era sussistito un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una 15ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso), sia l'elemento ideologico (connotato dalla ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo degli agenti fino alla commissione del crimine) sono risultati presenti nella fattispecie scrutinata. Correttamente, secondo gli snodi narrativi richiamati, l'aggravante della premeditazione non è stata ritenuta preclusa dall'apparente occasionalità dell'evento che aveva innescato la fase esecutiva, posto che, al di là del carattere platealmente insubordinato delle condotta serbata da [OSCURATO:PERSONA] innanzi al punto Snai, quel che è rilevante ai fini del compimento dell'azione di fuoco era l'avere, in quel frangente, realizzato gli esecutori che il comportamento della vittima designata aveva reso evidente che la condizione a cui l'esecuzione era stata subordinata - ossia, il mancato rinsavimento del sodale e, all'opposto, la persistenza di [OSCURATO:PERSONA] nell'avversione alle regole del clan - si era indubbiamente verificata. I giudici di appello hanno, dunque, fatto retta applicazione del principio di diritto secondo cui, in riferimento alla circostanza aggravante della premeditazione, non osta alla configurabilità della medesima il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l'attuazione del proposito criminoso alla mancata verificazione di un evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si pone come un avvenimento previsto, atto a far recedere la più precisa e ferma risoluzione criminosa del reo (Sez. 1, n. 32746 del 17/06/2020, Gambettola, Rv. 279933 - 01; Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180 - 01; Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, dep. 2009, Lancia, Rv. 242485 - 01). Le doglianze relative a tale aggravante, pertanto, non si rivelano ammissibili. 4. /ctu °cui/ priva di giuridica consistenza appare la doglianza (svolta nel terzo motivo del secondo atto di impugnazione) finalizzata a censurare la decisione di appello per aver confermato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'attuale 416-bis.1 cod. pen. La Corte di assise di appello ha conformato la propria decisione - di ritenere compatibile l'applicazione della suddetta aggravante speciale ai reati punibili con l'ergastolo - all'interpretazione dell'art. 7 dl. n. 152 del 1991 (pregresso contenitore della norma in esame) privilegiata da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, interpretazione che, in questa sede, si condivide e si ribadisce nel senso che l'aggravante di aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso è applicabile anche ai delitti astrattamente punibili con la pena edittale 16'Crz l (dell'ergastolo e, pertanto, può essere validamente contestata anche con riferimento ad essi, sebbene essa sia, poi, destinata a operare in concreto soltanto se, di fatto, venga inflitta una pena detentiva diversa dall'ergastolo. In ogni caso, essa, se non viene esclusa all'esito del giudizio di cognizione, esplica comunque la sua efficacia a fini diversi da quelli di determinazione della pena (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241578 - 01; fra le successive, Sez. 1, n. 8802 del 19/11/2018, dep. 2019, Presta, Rv. 276168 - 01; Sez. 6, n. 20144 del 17/02/2010, Tedesco, Rv. 247370 - 01). Tale conclusione costituisce il frutto di un'elaborazione consolidata, il cui esito è stato ritenuto non contrastante con la disciplina costituzionale (per dettagli si richiama Sez. 1, n. 37324 del 08/07/2015, Longo, Rv. 264867 - 01, che ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 cit., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui consente il riconoscimento dell'aggravante da esso prevista in relazione ai delitti puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo, in quanto tale disciplina è pienamente coerente con l'esigenza di evitare ingiustificate disparità di trattamento a vantaggio di reati connotati da maggiore gravità) e, quand'anche - come segnala il ricorrente - essa non registrasse il consesso di quale Autorità inquirente, ciò non costituirebbe motivo sufficiente per mutare l'indirizzo ormai sedimentato, rettamente fatto proprio dalla Corte territoriale. La doglianza deve, pertanto, considerarsi manifestamente priva di fondamento. 5. Si profila, infine, carente di specificità con riferimento alla giustificazione della sua rilevanza nel caso concreto la questione di inosservanza del limite posto dal mandato di arresto europeo inerente a [OSCURATO:PERSONA] riproposta dal ricorrente nel quarto motivo del primo atto di impugnazione e ripresa nella seconda parte del quarto motivo del secondo atto di impugnazione, nonché nell'ultima memoria dell'Il febbraio 2022. La Corte territoriale, una volta quantificata, in corrispondente riforma della sentenza di primo grado, la pena detentiva da irrogare a [OSCURATO:PERSONA] nell'entità, di natura temporanea, indicata in narrativa, ha considerato - in modo condivisibile - assorbita ogni valutazione in ordine all'illegalità della pena dell'ergastolo prospettata dalla difesa sulla scorta del rilievo che, in relazione al reato per cui si procede, [OSCURATO:PERSONA] era stato estradato in forza di mandato di arresto europeo dalla Spagna, con la condizione che non gli fosse irrogata la pena perpetua, condizione non rifiutata dallo Stato italiano. Il ricorrente ha addotto la persistenza dell'interesse a far valere la questione, in quanto, per il meccanismo del concorso di reati e del cumulo delle 17relative pene previsto dall'art. 72 cod. pen., egli avrebbe potuto, anche in forza della pena qui inflitta, essere conclusivamente destinatario della pena dell'ergastolo. Si tratta, però, di un argomento che non riguarda l'oggetto del presente processo, dal momento che il cumulo con altre pene di quella temporanea - rispettosa del vincolo segnalato come fissato dallo Stato di esecuzione del mandato di arresto europeo - inflitta in questo processo costituisce l'eventuale oggetto di atti giudiziari successivi a quelli qui esaminati. Ogni approfondimento del tema relativo al cumulo delle pene, ivi inclusa quella relativa al reato per il quale il mandato di arresto europeo ha dato luogo alla consegna che esclude l'ergastolo, esula, quindi, dalla presente regiudicanda. Per altro verso, una volta che non si contesti l'osservanza del limite posto dallo Stato di esecuzione (nel titolo determinativo della consegna) da parte della statuizione condannatoria emessa dalla Corte territoriale, non risulta agganciata a una qualche argomentazione giuridicamente plausibile la pretesa del ricorrente di conseguire una pena detentiva minore, nonostante l'accertata premeditazione. 6. Per le considerazioni svolta, l'impugnazione è nel suo complesso inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte e valutato il contenuto dei motivi, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M