Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2022
ECLI:EU:T:2022:162
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0368_INF
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 24 marzo 2022 –
[OSCURATO:PERSONA]/Procura europea
(causa T‑368/21)
«Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Nomina dei procuratori europei delegati della Procura europea – Illegittimità derivata – Candidati designati dalla Repubblica italiana – Designazione contestata dinanzi al giudice nazionale – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 27)
2.
Ricorso di annullamento – Ricorso in via cautelativa, basato sull’ipotetica illegittimità accertata a livello nazionale di un atto facente parte del procedimento di adozione dell’atto impugnato – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 28, 31, 32)
3.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Esame della legittimità di un atto nazionale che s’inserisce in un procedimento amministrativo composto – Considerazione della discrezionalità dell’istituzione dell’Unione in sede di adozione dell’atto dell’Unione risultante dall’iter procedurale
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 30)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.