CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 10460/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 ORDINANZA sul ricorso 11619/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 49 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 32 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - 2)o3 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 32 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5042/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] spa ha citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la casa editrice [OSCURATO:PERSONA], per diffamazione attuata mediante la pubblicazione di un libro intitolato "L'odore dei soldi. Origine e misteri delle fortune di [OSCURATO:PERSONA]" in cui si sosteneva la tesi che la Fininvest aveva riciclato denaro di provenienza mafiosa. 2.-Il Tribunale di Roma, davanti a cui i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda, ha negato il risarcimento sostenendo che la tesi contenuta nel libro rispondeva al legittimo diritto di critica e che tale diritto, nella fattispecie, non era stato travalicato. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], inoltre, si accertava che, al momento della pubblicazione del libro, egli era deputato al Parlamento e quindi non poteva essere oggetto di una richiesta di risarcimento in ragione della insindacabilità delle opinioni da lui espresse in quella pubblicazione. 3.-La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado, con alcune specificazioni: che la verità dei fatti doveva ritenersi putativa in ragione della complessiva loro incidenza nella vicenda. 4.-Ricorre la Fininvest con un motivo. Hanno svolto difese, finalizzate al rigetto del ricorso, sia [OSCURATO:PERSONA] che Travaglio, con rispettivi controricorsi. Considerato che 5.- Vanno svolte due premesse. La prima riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA]: sia in primo che in secondo grado è stato accertato che egli era all'epoca parlamentare e dunque coperto dalla immunità per le opinioni espresse, ed anche per tale ragione è stata rigettata la domanda nei suoi confronti. Questa ratio qui non è censurata, così che essa da sola sorregge la decisione e non può dunque addivenirsi ad una riforma nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] basata su altro, ossia sul merito della diffamazione. La seconda premessa attiene alla circostanza che qui si discute della seconda edizione del libro: circostanza rilevante in quanto sulla prima edizione e sulla portata non diffamatoria di essa, v'è giudicato tra le medesime parti per effetto della decisione n. 10324/ 2016 di questa Corte. Tuttavia, qui si discute della aggiunta effettuata alla seconda edizione, e non presente nella prima, e cosi dunque di urli fatto diverso da quello oggetto di giudicato. 5.1.- Ciò premesso, il motivo denuncia violazione degli articoli 2 e 21 Costituzione, 51 e 595 del codice penale, 2043 e 2049 c.c. La tesi della società ricorrente è la seguente, in sintesi. Gli autori del libro non hanno tenuto conto, nella appendice aggiunta, di una serie di eventi, alcuni dei quali di natura processuale, che smentivano la tesi da loro sostenuta, ossia che la Fininvest abbia riciclato denaro di provenienza mafiosa. In particolare, vi erano provvedimenti di archiviazione, che lo testimoniavano, e che smentivano la perizia originariamente fatta da un consulente della Procura, che ventilava la provenienza illecita. Inoltre, lo stesso consulente ha poi ritrattato la sua tesi giungendo ad una transazione con la Fininvest. In sostanza, nel riferire del riciclaggio, gli autori del libro hanno omesso di tener conto di una serie di atti che invece smentivano quel riciclaggio e, cosi facendo, hanno riferito notizie non vere, e non possono giovarsi dunque della esimente del diritto di cronaca o di critica. Il motivo è inammissibile. Emerge come (p. 9 e ss.) il giudice di appello abbia tenuto conto dei fatti sopravvenuti, ed abbia concluso nel senso che essi non hanno inciso sulla dimensione putativa della verità della notizia.In altri termini, il giudice di merito non fa erronea applicazione del principio secondo cui limite del diritto di cronaca e critica è la falsità della notizia: ne è consapevole (p. 10) e dunque correttamente interpreta le norme che invece la ricorrente ritiene violate. Piuttosto, con giudizio di fatto, la decisione impugnata assume che le omissioni "contestate non abbiano comportato lo stravolgimento del fatto contestato e quindi non abbiano assunto una incidenza screditante la reputazione di Fininvest" (p.10). Ciò detto, la Corte di Appello si fa carico di considerare gli eventi che il ricorrente qui adduce come fatti che smentivano la tesi del riciclaggio e se ne occupa accertando che quegli eventi lì non hanno incidenza sulla putatività della verità della notizia, poiché, secondo i giudici di merito (p. 12), ed è giudizio di fatto, non era stata raggiunta chiarezza sui flussi di denaro. Ora, la ricorrente pretende di sovvertire questo giudizio, che però è un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, e che è stato da costui adeguatamente motivato. Altro discorso, quanto alla ammissibilità della censura, sarebbe stato quello del travisamento di quegli eventi da parte del giudice di merito: che però non è fatto valere. Il ricorso, invero, adduce la circostanza che, se quei fatti fossero stati valutati dai giornalisti, costoro non avrebbero sostenuto la tesi del riciclaggio, se non dolosamente o colpevolmente: ma il giudice di merito ha escluso, con accertamento in fatto, ossia basato sul contenuto di quegli eventi e sulla loro portata, che essi abbiano potuto incidere sulla rappresentazione di quale fosse la verità dei fatti da parte dei giornalisti (ossia sulla verità putativa dei fatti). E questo accertamento è qui insindacabile. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento della spese di lite nella misura di 7000,00 euro , oltre 200,00 euro di spese e i A- S C12,A,u pe-i processuali complessivamente e per-~-1321431 TOTitroricorsi.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .