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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 06308/2022

Testo disponibile della fonte

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sul ricorso 26481/2016 proposto da: Comune di Latina, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dell'Orologio n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente contro ì Comune di Aprilia, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n.268/a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2384/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 26481/16 Rilevato che: Il comune di Latina conveniva in giudizio davanti al tribunale di Latina il comune di Aprilia e la società [OSCURATO:SOCIETA], gestore della discarica per lo smaltimento dei rifiuti' solidi urbani sita in [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Latina, nella quale anche il comune di Aprilia conferiva i propri rifiuti, per sentir condannare quest'ultimo comune al pagamento della somma di £ 1.257.997,600, in virtù dei provvedimenti assunti dalla Regione Lazio e dal Consiglio comunale di Latina, per il periodo giugno 1994 - maggio 1999, a titolo di sovraprezzo stabilito dai predetti provvedimenti amministrativi, a fronte dell'utilizzazione da parte del comune convenuto, della detta discarica, ricadente nel territorio del comune di Latina.

In via subordinata, il comune attore aveva chiesto la condanna del comune convenuto al pagamento della medesima somma ai sensi dell'art.2041 c.c., a titolo d'indennizzo per la sofferta diminuzione patrimoniale subita, per l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità regionale in materia di raccolta di rifiuti solidi urbani, chiedendo, in estremo subordine, la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma, ove fosse stato accertato che quest'ultima aveva già percepito la quota inerente al sovraprezzo direttamente dal comune di Aprilia.

Il tribunale, ritenuta la propria giurisdizione, all'esito di una CTU finalizzata a quantificare le somme dovute a titolo di sovraprezzo aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra il comune di [OSCURATO:SOCIETA] e condannava il comune di Aprilia a pagare al comune di Latina la somma di C 530.723,65, oltre interessi e spese.

Il comune di Aprilia proponeva appello che veniva accolto, infatti la Corte d'appello di Roma riteneva fondato il secondo motivo di gravame secondo cui a seguito dell'annullamento pronunciato dal [OSCURATO:PERSONA] era venuto meno la delibera consiliare del comune di Latina costituente la fonte dell'obbligazione del diritto al sovraprezzo dedotta in giudizio, riconosciuta e liquidata nella pronuncia impugnata.

Inoltre, ritenuta la propria giurisdizione sulla controversia, la Corte d'appello ha pure ritenuto infondata la domanda subordinata riproposta dal comune di Latina di indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c., per assenza dei relativi presupposti, non essendo stato provato alcun arricchimento del comune di Aprilia (il quale aveva provveduto al conferimento in discarica dei propri rifiuti sulla base di un atto autoritativo della Regione Lazio), né tantomeno alcuna diminuzione patrimoniale a carico del comune di Latina, dalla predetta vicenda del conferimento in discarica da parte del comune di Aprilia, nell'ambito del territorio comunale del comune di Latina.Ricorre in cassazione il comune di Latina sulla base di un unico articolato motivo, mentre resiste il comune di Aprilia con controricorso, illustrato da memoria.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, il comune ricorrente deduce la violazione dell'art. 2041 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., per incongrua ed erronea interpretazione dell'istituto dell'indebito arricchimento, in particolare nei confronti di una pubblica amministrazione e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo agli atti assunti dal Presidente della Giunta regionale del Lazio.

In buona sostanza, secondo il comune ricorrente, l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Lazio aveva statuito un ristoro economico da corrispondersi dai comuni conferenti in discarica al comune di Latina, dovuta all'emergenza rifiuti di cui si sarebbe avvantaggiato il comune di Aprilia, che aveva conferito i propri rifiuti in discarica senza subire restrizioni sul proprio territorio comunale, mentre il comune di Latina aveva dovuto provvedere alle esigenze proprie di conservazione dell'invaso e del territorio circostante, nonché aveva dovuto intervenire sulle infrastrutture.

Il motivo è inammissibile, in quanto solleva censure di merito sull'accertamento di fatto riferito alla sussistenza dei presupposti dell'azione di indebito arricchimento, che è questione di competenza esclusiva del giudice del merito ed incensurabile in cassazione se congruamente motivata come nella specie.

In particolare, la sussistenza o meno dell'arricchimento quale accrescimento patrimoniale del comune di Aprilia che non aveva subito restrizioni territoriali dal conferimento nella discarica sita in [OSCURATO:PERSONA], con contestuale diminuzione patrimoniale o meno del comune di Latina, per eventuale spese di manutenzione dell'invaso è stato affrontata dalla Corte d'appello, ma motivatamente decisa in senso difforme rispetto a quanto auspicato dal comune di ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il comune di Latina a pagare al comune di Aprilia le spese di lite che liquida in € 7000,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.1.2022.

I Presi nte Dott P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 26481/2016 proposto da: Comune di Latina, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dell'Orologio n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente contro ì Comune di Aprilia, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n.268/a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2384/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 26481/16 Rilevato che: Il comune di Latina conveniva in giudizio davanti al tribunale di Latina il comune di Aprilia e la società [OSCURATO:SOCIETA], gestore della discarica per lo smaltimento dei rifiuti' solidi urbani sita in [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Latina, nella quale anche il comune di Aprilia conferiva i propri rifiuti, per sentir condannare quest'ultimo comune al pagamento della somma di £ 1.257.997,600, in virtù dei provvedimenti assunti dalla Regione Lazio e dal Consiglio comunale di Latina, per il periodo giugno 1994 - maggio 1999, a titolo di sovraprezzo stabilito dai predetti provvedimenti amministrativi, a fronte dell'utilizzazione da parte del comune convenuto, della detta discarica, ricadente nel territorio del comune di Latina. In via subordinata, il comune attore aveva chiesto la condanna del comune convenuto al pagamento della medesima somma ai sensi dell'art.2041 c.c., a titolo d'indennizzo per la sofferta diminuzione patrimoniale subita, per l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità regionale in materia di raccolta di rifiuti solidi urbani, chiedendo, in estremo subordine, la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma, ove fosse stato accertato che quest'ultima aveva già percepito la quota inerente al sovraprezzo direttamente dal comune di Aprilia. Il tribunale, ritenuta la propria giurisdizione, all'esito di una CTU finalizzata a quantificare le somme dovute a titolo di sovraprezzo aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra il comune di [OSCURATO:SOCIETA] e condannava il comune di Aprilia a pagare al comune di Latina la somma di C 530.723,65, oltre interessi e spese. Il comune di Aprilia proponeva appello che veniva accolto, infatti la Corte d'appello di Roma riteneva fondato il secondo motivo di gravame secondo cui a seguito dell'annullamento pronunciato dal [OSCURATO:PERSONA] era venuto meno la delibera consiliare del comune di Latina costituente la fonte dell'obbligazione del diritto al sovraprezzo dedotta in giudizio, riconosciuta e liquidata nella pronuncia impugnata. Inoltre, ritenuta la propria giurisdizione sulla controversia, la Corte d'appello ha pure ritenuto infondata la domanda subordinata riproposta dal comune di Latina di indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c., per assenza dei relativi presupposti, non essendo stato provato alcun arricchimento del comune di Aprilia (il quale aveva provveduto al conferimento in discarica dei propri rifiuti sulla base di un atto autoritativo della Regione Lazio), né tantomeno alcuna diminuzione patrimoniale a carico del comune di Latina, dalla predetta vicenda del conferimento in discarica da parte del comune di Aprilia, nell'ambito del territorio comunale del comune di Latina.Ricorre in cassazione il comune di Latina sulla base di un unico articolato motivo, mentre resiste il comune di Aprilia con controricorso, illustrato da memoria. Considerato che: Con il motivo di ricorso, il comune ricorrente deduce la violazione dell'art. 2041 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., per incongrua ed erronea interpretazione dell'istituto dell'indebito arricchimento, in particolare nei confronti di una pubblica amministrazione e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo agli atti assunti dal Presidente della Giunta regionale del Lazio. In buona sostanza, secondo il comune ricorrente, l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Lazio aveva statuito un ristoro economico da corrispondersi dai comuni conferenti in discarica al comune di Latina, dovuta all'emergenza rifiuti di cui si sarebbe avvantaggiato il comune di Aprilia, che aveva conferito i propri rifiuti in discarica senza subire restrizioni sul proprio territorio comunale, mentre il comune di Latina aveva dovuto provvedere alle esigenze proprie di conservazione dell'invaso e del territorio circostante, nonché aveva dovuto intervenire sulle infrastrutture. Il motivo è inammissibile, in quanto solleva censure di merito sull'accertamento di fatto riferito alla sussistenza dei presupposti dell'azione di indebito arricchimento, che è questione di competenza esclusiva del giudice del merito ed incensurabile in cassazione se congruamente motivata come nella specie. In particolare, la sussistenza o meno dell'arricchimento quale accrescimento patrimoniale del comune di Aprilia che non aveva subito restrizioni territoriali dal conferimento nella discarica sita in [OSCURATO:PERSONA], con contestuale diminuzione patrimoniale o meno del comune di Latina, per eventuale spese di manutenzione dell'invaso è stato affrontata dalla Corte d'appello, ma motivatamente decisa in senso difforme rispetto a quanto auspicato dal comune di ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna il comune di Latina a pagare al comune di Aprilia le spese di lite che liquida in € 7000,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.1.2022. I Presi nte Dott P
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