Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36511/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 2 dicembre 2020, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Messina, in data 2 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la Condanna in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen..

Considerato che il primo motivo dì ricorso, con il quale sì contesta il vizio di motivazione in relazione all'art. 99, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità (si veda pag. 4, ove la Corte di appello ampiamente motiva sulla ritenuta sussistenza ed applicazione della recidiva, sottolineando come la reiterazione dell'illecito fosse sintomo di maggiore pericolosità sociale dell'imputato); Ritenuto che anche la seconda censura, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marígliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego dei beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agii elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 5, ove la Corte territoriale si riferisce alla capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti penali a suo carico); Considerato che le altre doglianze, con le quali si contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondate perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dettato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 e Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347) e non risulta alcun vizio motivazionale sul punto (si vedano pagg. 4 e 5, ove i giudici del merito ritengono che l'offesa non sia di particolare tenuità in ragione della gravità della condotta ed escludono che il comportamento non sia abituale, valorizzando i precedenti penali specifici del reo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 2 dicembre 2020, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Messina, in data 2 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la Condanna in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.. Considerato che il primo motivo dì ricorso, con il quale sì contesta il vizio di motivazione in relazione all'art. 99, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità (si veda pag. 4, ove la Corte di appello ampiamente motiva sulla ritenuta sussistenza ed applicazione della recidiva, sottolineando come la reiterazione dell'illecito fosse sintomo di maggiore pericolosità sociale dell'imputato); Ritenuto che anche la seconda censura, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marígliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego dei beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agii elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 5, ove la Corte territoriale si riferisce alla capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti penali a suo carico); Considerato che le altre doglianze, con le quali si contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondate perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dettato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 e Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347) e non risulta alcun vizio motivazionale sul punto (si vedano pagg. 4 e 5, ove i giudici del merito ritengono che l'offesa non sia di particolare tenuità in ragione della gravità della condotta ed escludono che il comportamento non sia abituale, valorizzando i precedenti penali specifici del reo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore
Sentenza Cassazione n. 36511/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris