CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 28492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8812-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20-C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] 1078 [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6562/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2015 R.G.N. 10084/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 8812/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 6562 del 2015, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato all'attuale parte ricorrente il pagamento di somme, in favore dell'INPGI, per contributi omessi e sanzioni in riferimento ai rapporti di lavoro intercorsi con quattro collaboratori, formalizzati dalla società editrice come autonomi; 2. avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] - Italiana Editrice, succeduta per incorporazione ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e alla quale è, quindi, succeduta, a seguito di fusione per incorporazione, la S.p.A. [OSCURATO:PERSONA]„ ha proposto ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l'INPGI, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; 3. in prossimità dell'Adunanza camerale è stata depositata regolare rinuncia parziale al ricorso, in riferimento alle posizioni contributive dei collaboratori Canegalto e Forno; [OSCURATO:PERSONA] 4. con i motivi di ricorso si deduce violazione degli artt.342 e 434 cod.proc.civ., assumendo la non conformità del gravame alle nuove prescrizioni dei codice di rito in quanto meramente riproduttivo delle medesime ragioni, di fatto e diritto, svolte innanzi al giudice di primo grado (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2084,2222, 2697 cod.civ. e 115„ comma 1, 116, comma 1, cod.proc.civ. e artt, 1 e 2 CCNLG, per avere la Corte di merito ravvisato nella prestazione giornalistica svolta una collaborazione fissa svolta, quindi, in forma subordinata anziché ravvisare una prestazione svolta in forma autonoma, disattendendo la qualificazione formale dei contratti, espiicitamente denominati di collaborazione coordinata e continuativa, trascurando la circostanza che nessuno dei collaboratori avesse mai rivendicato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, valorizzando deposizioni testimoniali raccolte in primo grado in modo totalmente difforme dal primo giudice (secondo motivo); 5. il ricorso è da rigettare; 6. il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità perché la parte ricorrente non riporta passaggi della sentenza gravata affinché la Corte di legittimità possa aprire l'adito allo scrutinio preteso per l'asserito difetto di specificità del gravarne avverso la pronuncia di primo grado; 7. invero, come ribadito da questa Corte di legittimità, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 cod.proc.civ., integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, cod.prociciv., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso !a certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando ia funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne !a stessa sostanza (Cass. n. 3612 del 2022 ed ivi ulteriori precedenti); 8. con il secondo motivo, pur deducendo plurimi profili di censura, si avversa, in effetti, !a ricostruzione dei fatti e il riesame del merito come operati dalla Corte territoriale che, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, ha considerato Armando e Coppeo collaboratori fissi, alla stregua della declaratoria contrattuale in ordine agli elementi costitutivi per delineare la figura dei collaboratori fissi (art.2 CCNLG) e del compendio istruttorio dal quale ha evinto i decisivi elementi della continuità e responsabilità del servizio; 9. del resto, come più volte ribadito da questa Corte di legittimità (fra tante, Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018) la violazione dell'art. 2697 cod.civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto aravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod.proc.civ., occorre denunziare che iI giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod.proc,civ. (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del novellato art. 360, n. 5 cod.proc.civ., come chiariti da Cass.,Sez.Un., nn. 8053 e 8054 del 2014); 10. nel ricorso all'esame nessuna delle predette situazioni è rappresentata nel motivo e le relative •oglianze sono mai poste in quanto, pur sotto un'intitolazione delta rubrica evocativa dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ. parte ricorrente non ha formulato altro che pure questioni di merito, il cui esame è per definizione escluso in questa sede di legittimità; 11. in conclusione, va dichiarato estinto, per rinuncia, il ricorso proposto in riferimento ai collaboratori Canegallo e Forno, spese compensate in considerazione dell'esito dei giudizio, e va rigettato, per il resto, il ricorso con coerente condanna alla rifusione delle spese; 12. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, e in considerazione del rigetto solo parziale dei ricorso all'esito della declaratoria di estinzione in riferimento a due delle obbligazioni contributive azionate in via monitoria, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto (cfr. Cass.,Sez.Un., n. 4315 del 2020 che ha ribadito la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato - cd. doppio contributo - pari a quello dovuto per l'impugnazione, normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13. comma I quater,, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale t:-ibutario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria); P.Q.M. La Corte, dichiarato estinto il giudizio, spese compensate, limitatamente ai collaboratori Canegallo e Forno, rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre acces