CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 1961
Cassazione n. 38034/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto nel procedimento a carico di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. Mo. nteleone Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/09/1960 avverso l'ordinanza del 27/01/2021 del G.i.p. del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 27 gennaio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta dal Pubblico ministero avverso l'anteriore decisione dello stesso Ufficio giudiziario che - accogliendo l'istanza dei soggetti in epigrafe indicati, sottoposti a procedimento penale per il reato di associazione per delinquere, finalizzata a commettere plurimi reati concorsuali, societari e fiscali - aveva limitato il sequestro preventivo di somme di denaro, già disposto ed eseguito a danno di ciascuno di loro, in misura tale che esse, sommate tra loro, non eccedessero l'importo complessivo di euro 361.517, pari all'intero profitto derivante dal reato loro contestato. Il G.i.p., dato atto che il sequestro preventivo era stato disposto in funzione della futura confisca di quel profitto, ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen. (confisca c.d. diretta), riteneva che, per esso, non potesse dunque operare - diversamente da quanto previsto per il caso del sequestro, relativo alla confisca c.d. per equivalente - il principio solidaristico, e ciascun indagato dovesse patire la misura reale solo per la quota di profitto a lui singolarmente 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ricorre per cassazione, deducendo, mediante unico complesso motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il Pubblico ministero ricorrente, il principio solidaristico sarebbe viceversa applicabile anche al caso del sequestro funzionale alla confisca diretta, in presenza di reato commesso da più persone in concorso, da cui sia derivato un profitto di cui esse si siano comunque avvantaggiate. Se è vero che la confisca diretta non può eccedere il profitto complessivo derivante dal reato, sarebbe però possibile ampliare il perimetro applicativo del sequestro ad essa prodromico, a migliore tutela delle finalità cautelari del sequestro stesso e attesa la provvisorietà che caratterizza la relativa statuizione, anche in rapporto all'evoluzione del procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La questione di diritto, che il ricorso pone, è se, in presenza di un illecito penale plurisoggettivo, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, possa essere disposto, nei confronti di ciascuno dei concorrenti, indagati o imputati nel procedimento penale, per l'intero importo del profitto in tesi derivante dal reato;ovvero se esso possa e debba riguardare le sole somme dai concorrenti individualmente incamerate. 2. [OSCURATO:PERSONA] reputa, con il conforto di ampia e recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 9102 del 24/11/2020, dep. 2021, Mottola, Rv. 280886-01; Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, Buonpensiere, Rv. 279494-01; Sez. 2, n. 29395 del 26/04/2018, Pasero, Rv. 272968-01; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256-01; Sez. 3, n. 56451 del 05/12/2017, Maiorana, Rv. 273604-01), ancorché non incontrastata (per la sequestrabilità anche ,qui solo pro quota, cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, dep. 2021, Venuti, Rv. 281046-01), che la risposta al quesito debba indirizzarsi nella prima direzione, rispetto al sequestro funzionale alla confisca per equivalente. A sostegno di tale soluzione è stato esattamente osservato come la confisca per equivalente non sia qualificabile come una misura di sicurezza, ma rappresenti una forma di prelievo pubblico a compensazione di profitti illeciti e, quindi, integri una misura sanzionatoria ed afflittiva idonea, in quanto tale, a colpire ciascuno dei concorrenti nel reato, ferma la possibilità dello Stato di soddisfarsi in sede esecutiva, sul patrimonio di ciascuno, sino a concorrenza del profitto complessivo. Del resto, per la teoria monistica, cui è notoriamente ispirata la disciplina del concorso di persone nel reato, ciascun concorrente, la cui attività si sia inserita con efficienza causale nella produzione dell'evento delittuoso, risponde anche degli atti posti in essere dagli altri compartecipi e dell'evento nella sua globalità, che viene considerato come l'effetto dell'azione combinata di tutti; questo principio solidaristico, che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, quale che sia l'entità del contributo prestato, comporta anche solidarietà nella sanzione, nel senso che, a norma dell'art. 110 cod. pen., ciascuno risponde della pena stabilita per il reato (salve le disposizioni di legge volte a graduare la sanzione penale a seconda della valenza che ciascuna partecipazione assume nel contesto generale del concorso, sulla base dei parametri normativi di cui agli art. 112 e 114 cod. pen.). Onde la possibilità di irrogare a tutti i correi la medesima confisca-sanzione, e di adottare le misure cautelari prodromiche, ancorché l'esecuzione forzata non possa essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo del profitto stesso. 3. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, prevista dall'art.240 cod. pen., in caso di concorso di persone nel reato, non può prescindere - invece - dall'effettivo vantaggio conseguito da ciascun concorrente e quindi non può essere disposto nei confronti del coindagato, o coimputato, che non abbia materialmente appreso tale profitto. Negli esatti termini ha già statuito Sez. 5, n. 11981 del 07/12/2017, dep. 2018, Scuto, Rv. 272855-01, citata dal giudice a quo, le cui argomentazioni non sono superate dal Pubblico ministero ricorrente. L'art. 240 cod. pen., come in tale pronuncia puntualmente e acutamente rilevato, disciplina la confisca diretta come il mezzo per recuperare al patrimonio dello Stato il profitto derivante dalla commissione di un reato, andando così a costituire, con la cauzione di buona condotta, la categoria delle misure di sicurezza patrimoniali. La sua ratio non è pertanto quella di infliggere un'ulteriore sanzione, di natura economica, a chi abbia commesso il reato, ma quella di evitare che costui possa lucrare il profitto che ne è derivato. Lo stesso art. 240, poi, precisa che non può operarsi la confisca sulle cose o sui beni che appartengano a persona estranea al reato. La disposizione dunque esattamente perimetra il suo ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo. Possono essere confiscati solo i beni che hanno costituito il profitto del reato e che appartengono a chi l'ha commesso. Il riferimento, operato dal Pubblico ministero ricorrente, alla disciplina dell'art. 110 codice penale, sul concorso di persone nel reato, non è di per sé decisivo. Ove operi una concreta fattispecie di tipo concorsuale, la confisca, che colpisse ciascun correo per l'intero, si manterrebbe nel perimetro soggettivo dell'istituto, colpendo chi non è estraneo al reato, ma ne travalicherebbe l'ambito oggettivo, espropriando beni di concorrenti che non abbiano tratto personale profitto dal reato, ovvero oltre la misura di tale profitto personale. Non è possibile, in altri termini, far leva sull'art. 110 cod. pen. fuori dell'ambito suo proprio, che è quello di far soggiacere alla pena stabilita per il reato tutti coloro che hanno concorso nel commetterlo; ambito che attiene alla risposta sanzionatoria e non al recupero del profitto del reato che ha una diversa specificità. Si, spiega così il vincolo di solidarietà passiva fra i coimputati nel caso della confisca per equivalente, che ha natura sanzionatoria, mentre, nella diversa evenienza della confisca diretta, sono passibili di ablazione solo le cose che abbiano costituito vantaggio economico immediatamente derivante dal reato (cfr. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436-01). Non essendo consentita la confisca diretta, se non pro-quota, non è neppure immaginabile che il sequestro preventivo possa prescindere da tale presupposto. Esso riveste natura anticipatoria e cautelare, essendo destinato ad assicurare la fruttuosità della misura di sicurezza ablatoria. L'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. lo ammette rispetto alle «cose di cui è consentita la confisca», e quindi anche nei relativi limiti. Questa Corte ha anche di recente precisato che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, finanche per equivalente, il giudice è tenuto sempre a verificare il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro e il profitto, o il prezzo, del reato da confiscare, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproOqrzionata, compressione del diritto di proprietà (Sez. 6, n. 22104 del 17/02/2021, Caliri, Rv. 281307-01). 4. L'ordinanza impugnata si è attenuta ai principi di diritto sopra illustrati e il ricorso nei suoi confronti proposto deve essere rigettato. P.Q.M. Rige