CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 agosto 2022
Cassazione n. 11787/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, emessa in data 16 agosto 2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha convalidato il decreto del Questore della Provincia di Venezia, emesso in data 8/08/2022 e notificato in data 15/08/2022, ore 11,55, con il quale si vietava al Cafaro di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche con previsione di obbligo di presentazione. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore del Cafaro ne ha chiesto l'annullamento deducendo due motivi di ricorso. 2,(2n-) - Violazione e falsa applicazione della legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 6, comma 3 e successive modificazioni e dell'art. 178 lett. c) c.p.p., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, - Vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione dei presupposti di applicazione della misura. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di carattere assorbente è fondato. Il provvedimento del Questore di Venezia, emesso in data 08/08/2022, veniva notificato al ricorrente il 15/08/2022 alle ore 11,55; il PM chiedeva la convalida in data 16/08/2022 e il Giudice convalidava il provvedimento del questore in data 16/08/2022 con deposito in cancelleria in pari data senza indicazione di orario. E' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello per cui, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, da cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, è necessario che la convalida del G.I.P. non intervenga prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento del Questore (Sez. 3, n. 32824 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379) e il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causativo di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632; Sez. 3, n. 32824, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). Il provvedimento di convalida è stato emesso senza il rispetto del termine di quarantottore per l'esercizio del diritto di difesa essendo stato emesso in data 16 agosto 2022 e la notifica al ricorrente avvenuta il 15 agosto 2022. 5. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato, quanto all'obbligo di presentazione, ferma restandone l'intangibilità quanto al divieto di accesso (ex multis Cass. 26/5/2011, n. 21022). Resta assorbito il secondo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Venezia in data 08/08/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione.Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Quest