CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13409/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -11 415% Si deduce da parte di [OSCURATO:PERSONA] il vizio di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al quantitativo di sostanza stupefacente, alle modalità di detenzione, con occultamento nella persona, ed all'inserimento della vicenda in un quadro d'affari non minimale, tale da escludere la lieve entità. La tesi difensiva si riduce ad una diversa lettura dei fatti, inammissibile. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03