Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 26818/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 32223/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat o e difes o dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti avverso la sentenza n.1509/2020 della Corte d’ a ppello di Catania , depositata in data 11-9-2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 23 - 9 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: -il ricorrente non ha indicato quali controparti e non ha notificato il ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], già appellati contumaci nel grado di appello e parti necessarie anche nel giudizio di OGGETTO: divisione di immobile RG.32223/2020 C.C.23-9-2025 legittimità, in quanto comproprietari per la quota di un quarto complessivamente dell’immobile oggetto di divisione in causa, secondo l’allegazione dello stesso ricorrente, -il ricorrente non ha indicato quale controparte neppure [OSCURATO:PERSONA], nonostante la stessa fosseappellata contumac e nel giudizio di appello e nonostante la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile il motivo di appello proposto dall’odierno ricorrente nei confronti della medesima, -non emergono, allo stato, i presupposti di inammissibilità o di infondatezza prima facie del ricorso che rendano superflue ulteriori attività secondo l’indirizzo di Cass. Sez. 1 11-3-2020 n. 6924 (Rv. 657479-01), Cass. Sez. 6-3 17-6-2019 n. 16141 (Rv. 654313-01), Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 (Rv. 648755-01), per tutte, e di conseguenza si impone l’emissione dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti sopraindicati non citati nel giudizio di legittimità, P.Q.M La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopraindicati,già appellati contumaci, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, disponendo il rinvio a nuovo ruolo della causa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 32223/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat o e difes o dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti avverso la sentenza n.1509/2020 della Corte d’ a ppello di Catania , depositata in data 11-9-2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 23 - 9 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: -il ricorrente non ha indicato quali controparti e non ha notificato il ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], già appellati contumaci nel grado di appello e parti necessarie anche nel giudizio di OGGETTO: divisione di immobile RG.32223/2020 C.C.23-9-2025 legittimità, in quanto comproprietari per la quota di un quarto complessivamente dell’immobile oggetto di divisione in causa, secondo l’allegazione dello stesso ricorrente, -il ricorrente non ha indicato quale controparte neppure [OSCURATO:PERSONA], nonostante la stessa fosseappellata contumac e nel giudizio di appello e nonostante la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile il motivo di appello proposto dall’odierno ricorrente nei confronti della medesima, -non emergono, allo stato, i presupposti di inammissibilità o di infondatezza prima facie del ricorso che rendano superflue ulteriori attività secondo l’indirizzo di Cass. Sez. 1 11-3-2020 n. 6924 (Rv. 657479-01), Cass. Sez. 6-3 17-6-2019 n. 16141 (Rv. 654313-01), Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 (Rv. 648755-01), per tutte, e di conseguenza si impone l’emissione dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti sopraindicati non citati nel giudizio di legittimità, P.Q.M La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopraindicati,già appellati contumaci, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, disponendo il rinvio a nuovo ruolo della causa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della C
Sentenza Cassazione n. 26818/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris