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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 04019/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINOdato avviso alle parti; udita :a relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Novara e condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione ai delitti previsti dagli artt. 4 d.lgs. 74 dei 2000 e 2621 cod. civ.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine agli artt. 62 -bis, 133 cod. pen., 125, comma 3 cod. proc, pen. - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nei motivare il diniego olsl:a concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favareo c svorevoi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ente che facc;a •irr, dece;sv; o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv, 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 dei 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 \i) del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); la motivazione del diniego è congrua e il motivo è manifestamente infondato, anche perché prospetta enunciati ermeneuticHr palese contrasto con il dato normativo e con la accii.a,àta giurisprudenza di legittimità.

Infatti, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez. 3, 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]°, Rv. 277271).

La Corte d'appello ha fornito idonea motivazione esponendo le ragioni che nanno portato all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche (vedi in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), non sussistendo elementi positivi e non potendo ritenersi tale la rccftr unto, in assenza di una reale:, collaborazione alla ricostruzione dei fatti da parte deil'irnputato, tanto più che ostativa risultava la gravità della condotta e l'ingente importo della evasione, terni con i guaii non si confronta il ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ai paqamentn celie c,gese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. DichThra inammissibile il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigligre estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINOdato avviso alle parti; udita :a relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Novara e condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione ai delitti previsti dagli artt. 4 d.lgs. 74 dei 2000 e 2621 cod. civ.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine agli artt. 62 -bis, 133 cod. pen., 125, comma 3 cod. proc, pen. - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nei motivare il diniego olsl:a concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favareo c svorevoi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ente che facc;a •irr, dece;sv; o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv, 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 dei 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 \i) del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); la motivazione del diniego è congrua e il motivo è manifestamente infondato, anche perché prospetta enunciati ermeneuticHr palese contrasto con il dato normativo e con la accii.a,àta giurisprudenza di legittimità. Infatti, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez. 3, 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]°, Rv. 277271). La Corte d'appello ha fornito idonea motivazione esponendo le ragioni che nanno portato all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche (vedi in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), non sussistendo elementi positivi e non potendo ritenersi tale la rccftr unto, in assenza di una reale:, collaborazione alla ricostruzione dei fatti da parte deil'irnputato, tanto più che ostativa risultava la gravità della condotta e l'ingente importo della evasione, terni con i guaii non si confronta il ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ai paqamentn celie c,gese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. DichThra inammissibile il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigligre estensore