CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21692/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Valle.– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA].– controricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.– controricorrente –Nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].– intimata –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA n. 1029/2018 depositata in data 9 marzo 2018.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19giugno 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29914/2018Numero sezionale 5032/2026Numero di raccolta generale 21692/2026Data pubblicazione 25/06/20261. In data 21.03.2016, in seguito al controllo automatizzato eseguito exart. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate – DirezioneProvinciale di Catania – [OSCURATO:PERSONA] notificava, nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., la cartella di pagamento n. 293.2016.0008803969,con riferimento all’anno d’imposta 2012. Con tale cartella, l’Ufficiorichiedeva il versamento di un importo complessivo pari ad euro2.934.997,24 a titolo di IRPEF e relative Addizionali regionali e comunali,ritenute alla fonte su lavoro dipendente ed Imposta sostitutiva redditirivalutazione TFR, oltre sanzioni, interessi moratori maturati ed altri oneriaccessori.2. Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponevaricorso dinanzi la C.t.p. di Catania; si costituiva in giudizio ilconcessionario per la riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – Agente dellaRiscossione), chiedendo la conferma del proprio operato. Si costituiva condal Concessionario.3. La C.t.p. di Catania, con sentenza n. 720/2017, rigettava il ricorso dellasocietà contribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzila C.t.r. della [OSCURATO:PERSONA]; si costituiva in giudizio l’Agente per la riscossione,chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della decisione di primogrado.5. La C.t.r. della [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1029/2018, depositata in data 9marzo 2018, rigettava l’appello della società contribuente.6. Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso. L’[OSCURATO:PERSONA] GraziaTomarchio, procuratore antistatario per l’Agente della [OSCURATO:PERSONA] inentrambi i gradi di merito, è rimasta intimata.Numero registro generale 29914/2018Numero sezionale 5032/2026Numero di raccolta generale 21692/2026Data pubblicazione 25/06/2026La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 19 giugno 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 26, d.P.R. n. 602/1973, 2 e 3, d.P.R. n. 68/2005,20, 21, 22, 23, 24, 28, D. Lgs. n. 82/2005, n. 82 (CAD), 149-bis, c.p.c.,27 e 37, Reg. europeo n. 910/2014 e relative specifiche attuative di cuiall’art. 1, decisione di esecuzione UE n. 1506/2015 della Commissioneeuropea dell’8 settembre 2015, 2712, 2719, c.c., e 22, quinto comma, D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», lasocietà contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato il motivo di appello concernentel’inesistenza della notificazione telematica avente ad oggetto la semplicescansione della cartella di pagamento non firmata digitalmente,declassando il vizio denunciato dalla società a mera irregolarità, come talesanata dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte di quest’ultimaai sensi e per gli effetti dell’art. 156 c.p.c., secondo cui “la nullità non puòmai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12, quarto comma, d.P.R. n. 602/1973, 1, comma 5-ter, lett. e), D.L. n. 106/2017, convertito con modificazioni dalla legge n.156/2005 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato il motivo di appelloafferente alla illegittimità del ruolo per carenza di sottoscrizione delcompetente funzionario, applicando i principi in base ai quali la mancanzadella firma digitale si risolverebbe in una mera irregolarità delprocedimento notificatorio telematico; la C.t.r., poi, ha rilevato che lasocietà non avesse fatto questione della mancata conoscenza dell’attoinoltratole a mezzo PEC, dovendo, pertanto, ritenersi che l’atto, ancorchéNumero registro generale 29914/2018Numero sezionale 5032/2026Numero di raccolta generale 21692/2026Data pubblicazione 25/06/2026astrattamente difforme dal paradigma legale, avesse comunque raggiuntoil suo scopo.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973, 6, quinto comma, e 10,L. n. 212/2000, nonché 2, comma secondo, D. Lgs. n. 462/1997, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuentelamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata,la C.t.r. non ha affermato che la fattispecie in esame rientrasse in una diquelle ipotesi legislativamente tipizzate in cui l’Amministrazione finanziariaè tenuta ad informare e chiedere al contribuente chiarimenti primadell’emanazione di un provvedimento; in altri termini, la C.t.r. ha omessodi considerare che, nel caso di specie, dovesse farsi applicazione di quelleparticolari norme che, nell’ambito dell’ordinamento tributario italiano,prevedono espressamente il diritto al contraddittorio endo-procedimentale, con la conseguenza che, nel caso in cui l’Ufficio ometta diopportuni chiarimenti e/o di pagare l’importo richiesto con le sanzioniridotte, l’atto impositivo è sanzionato, qualora sussistano “incertezze suaspetti rilevanti della dichiarazione”, con la nullità, ai sensi dell’art. 6,quinto comma, Legge n. 212/2000.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 3, L. n. 241/1990 e dell’art. 7, L. n. 212/2000, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuentelamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata,la C.t.r. ha negato la sussistenza del vizio di motivazione della cartella dipagamento, nonostante quest’ultima si fosse limitata a recareesclusivamente l’indicazione delle sanzioni irrogate in relazione all’impostadi cui si contesta l’omesso versamento, omettendo qualsiasi ulterioreindicazione o spiegazione circa l’iscrizione a ruolo su cui si fonda la cartellaNumero registro generale 29914/2018Numero sezionale 5032/2026Numero di raccolta generale 21692/2026Data pubblicazione 25/06/2026stessa, nonché qualsiasi calcolo in ordine alla somma chiesta a titolo diinteressi.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 57, D. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 345, c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuentelamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata,la C.t.r. ha ritenuto che l’eccezione relativa alla sospensione dei terminiper gli adempimenti fiscali e previdenziali concessa con decreto dellaProcura della Repubblica del Tribunale di Messina ai sensi dell’art. 20, L. n.44/1999, a favore delle vittime di richieste estorsive, fosse statatardivamente proposta solo in grado di appello e fosse,conseguentemente, da dichiarare inammissibile, non considerando comel’attività della società fosse stata di carattere meramente difensivo, anchein sede di impugnazione, non soffrendo, in tal modo, di alcunapreclusione.6. Come si è riferito, nelle more del presente giudizio, la società ricorrenteha depositato istanza di estinzione per cessata materia del contendere,allegando la conclusione di un accordo di ristrutturazione del debito contransazione fiscale ex art. 63 del d.lgs. n. 14/2019 (CCII), omologato dalTribunale di Catania con sentenza n. 340/2024 del 20 dicembre 2024 eiscritto nel Registro delle Imprese in data 27 dicembre 2024. In taleipotesi, secondo il costante orientamento di questa Corte, la transazionefiscale conclusa dalle parti e sulla quale sia intervenuta l'omologazione daparte del competente Tribunale«impone di definire tale ricorso con ladeclaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenutoaccordo negoziale» (Cass. n. 33303 de 29.11.2023).6.1. Secondo costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte,ilgiudizio si estingue in tutti i casi di definizione delle pendenze tributariepreviste dalla legge e ogni altro caso di cessazione della materia delcontendere, tra cui naturalmente rientra quello contemplato alla L. Fall.,Numero registro generale 29914/2018Numero sezionale 5032/2026Numero di raccolta generale 21692/2026Data pubblicazione 25/06/2026art. 182-ter, comma 5, norma ora rieditata dall'art. 63, comma 3 CCII,deputato a disciplinare nel rinnovato perimetro concorsuale la transazionesu crediti tributari e contributivi” (in tal senso, cfr. Cass. civ., Sez. V, ord.n. 33303 del 29 novembre 2023, nonché conf. Cass. civ., Sez. Un. 8980dell’11 aprile 2018 e id. sent. n. 368 del 18 maggio 2000).6.2. Pertanto, in ragione dell’intervento di un accordo negoziale fra leparti, si è determinata una nuova regolamentazione convenzionale dellesituazioni giuridiche, cui si riferisce il ricorso in decisione e che sonooggetto della controversia, con la conseguenza che il giudizio deve esseredefinito con la declaratoria della cessazione della materia del contendere,essendo «sedimentato nella cornice nomofilattica il principio che vuole lacessazione della materia del contendere essere un effetto tipico diqualsivoglia accordo transattivo tra fisco e contribuente, cessazione che vadichiarata d'ufficio dal giudice in qualsiasi grado del giudizio e, dunque,anche in sede di legittimità» (Cass. n. 33303 de 29.11.2023).6.3. Va dichiarata l’estinzione del giudizio iscritto al R.G. n. 29914/2018 aisensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, per intervenuto accordo diristrutturazione del debito con transazione fiscale ex art. 63 CCII,omologato dal Tribunale di Catania con sentenza n. 340/2024.Si compensano le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto dellainsussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che — inipotesi di declaratoria di cessata materia del contendere — talemeccanismo sanzionatorio non trova applicazione. P.Q.MLa Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia delcontendere.Spese di merito e di legittimità compensate.Così deciso in Roma il 19 giugno 2026Numero registro generale 29914/2018Numero sezionale 5032/2026Numero di raccolta generale 21692/2026Data pubblicazione 25/06/2026La PresidenteAndreina Giudicepietro